LA CORTE DI APPELLO GLI INFLIGGE 4 ANNI E 11 MESI
di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)
E’ notizia fresca la riduzione a 4 anni e 11 mesi di reclusione della pena inflitta a Giampaolo Ganzer, ex comandante dei ROS dei Carabinieri. I giudici della prima sezione della Corte d’appello di Milano, nel processo in cui era accusato di associazione a delinquere e traffico internazionale di droga, hanno ridotto la pena inflitta in primo grado nella misura di 14 anni, riconoscendogli le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti. L’ex comandante, secondo i giudici, avrebbe guidato una sorta di banda di uomini in divisa che portarono avanti «una serie indeterminata di illecite importazioni, detenzioni e cessioni di ingenti quantitativi di droga, utilizzando la struttura, i mezzi, le relazioni e l’organizzazione dell’Arma». Ganzer continua a proclamare la sua innocenza: «La riduzione della pena non è quello che mi interessa. Continuo a sostenere la mia totale estraneità ai fatti e attendo l’ulteriore grado di giudizio».
In attesa del terzo grado di giudizio, la Cassazione, si mette un altro tassello, meno pesante del precedente, su una torbida vicenda italiana.
Proviamo ad analizzare le questioni giuridiche sottese.
In cosa consiste l’associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti?
Il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, art. 74 Dpr 309/’90, si prevede quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73 (spaccio di sostanze stupefacenti), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
Il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, invece, punito dall’art. 73 dpr 309/’90, punisce una serie di condotte tra cui anche quella di importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o comunque detenzione illecita si sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre punisce, sempre con una pena della reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro, chiunque, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella prevista dalla legge in materia.
Quali sono le attenuanti generiche? In quali casi vengono riconosciute?
Le circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62bis c.p., sono una formula più ampia in mano al Giudice per graduare la pena, considerando in generale tutti gli elementi soggettivi dell’imputato ed oggettivi di quel fatto. Vengono considerate, ai fini delle diminuzioni, come una circostanza attenuante comune.
In caso di concorso tra circostanze aggravanti ed attenuanti si opera un bilanciamento tra le stesse, potendo essere prevalenti le une o le altre, oppure equivalenti: in tale ultimo caso non si applicano né aumenti né diminuzioni di pena.