Coffee Lex – I chiarimenti del Ministero in materia di pec per le imprese in fase di cancellazione

 IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHIARISCE LA NORMA SULL’OBBLIGATORIETA’ DELLA PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI IN FASE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

di Dott.ssa Anna Maria Marini (Dottore Commerciacoffee lexlista)

L’articolo 5, comma 2 del D.L. 179/2012 impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di depositarlo presso l’Ufficio del Registro delle Imprese competente.
Per le imprese di nuova costituzione l’obbligo sorge già al momento della prima iscrizione, mentre per le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della nuova normativa, l’obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio competente scadeva il 30.06.2013.
A seguito dei numerosi quesiti posti dalle Camere di Commercio territoriali, il Ministero dello Sviluppo Economico con propria circolare n.3664/C, del 2 dicembre 2013 è intervenuto a chiarire un aspetto di “ordinaria amministrazione” in merito all’applicazione della norma in esame, ovvero stabilire se l’obbligo di cui al citato articolo 5, trova applicazione nei confronti delle imprese individuali in fase di cancellazione dal registro delle imprese.
Il Ministero ha risposto positivamente, ritenendo quindi escluse dall’obbligo le imprese individuali che fanno richiesta di cancellazione e che non si sono dotate nei termini di un indirizzo di PEC.

 

Al di là del concetto finale, di per se molto semplice, credo sia interessante ripercorrere brevemente i passaggi logici della circolare così da comprendere anche la portata della agevolazione riconosciuta.
La circolare, innanzitutto, prendendo spunto da una precedente interpretazione ministeriale, esamina l’aspetto sanzionatorio del mancato ottemperamento dell’obbligo di iscrizione della PEC, ricordando che tale violazione in realtà determina due distinti inadempimenti:

  1. la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC, punito con la sospensione della domanda di cui si chiede la trascrizione fino ad integrazione della comunicazione della posta certificata, e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata e quindi, viene da se, non solo non produce gli effetti ad essa correlati ma fa sì che il soggetto obbligato al deposito di quella domanda incorre nella violazione dell’obbligo pubblicitario posto a suo carico (di cui al successivo punto2);

  2. la non esecuzione dell’adempimento “pubblicitario” principale, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui:

    1. all’art. 2630 c.c. per le società per omessa esecuzione di denuncie, comunicazioni e depositi con un minimo di Euro 103 ed un massimo di Euro 1.032);

    2. all’art. 2194 c.c per le ditte individuali per inosservanza dell’obbligo di iscrizione con un minimo di Euro 10 ed un massimo di Euro 516.

Sotto altro aspetto, si rileva altresì che, se da un lato il mancato adempimento di cui al punto 1), porta la Camera di Commercio a respingere l’iscrizione della domanda per irregolarità, dall’altro lato non può essere ignorato il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti e dei fatti riconducibili a quella determinata impresa, per i quali la legge ha previsto la pubblicità legale.
Ciò posto è di tuta evidenza che pur in presenza di una violazione del soggetto richiedente, la Camera di Commercio competente è comunque venuta a conoscenza di un fatto soggetto a pubblicità legale, e quindi il medesimo ente dovrà procedere comunque alla iscrizione d’Ufficio di quella domanda per rendere noti i fatti in essa rappresentati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2190 c.c.
Da quanto precede, il combinato disposto delle norme unitamente alle interpretazioni precedentemente fornite dal ministero, porterebbe a ritenere che una ditta individuale anche in fase di cancellazione, in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di PEC, ricadrebbe nelle violazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), e conseguentemente nella applicazione delle relative sanzioni, non essendo prevista di legge una causa di esclusione in caso di cancellazione dell’impresa dal registro tenuto dalla Camera di Commercio.
Tuttavia, lo stesso ministero nella fase conclusiva della circolare n. 3664/C, sottolinea come applicare la disciplina in esame in modo pedissequo anche nei confronti di una ditta individuale in cancellazione, da un punto di vista pratico e «meramente efficientistico appare di difficile giustificazione» considerato che siamo di fronte ad un soggetto economico che ha terminato il proprio ciclo produttivo ed è in fase di estinzione.
Prendendo quindi spunto dal dato letterale dell’art. 5, co.2, del D.L. 178/2012, nella parte in cui si esclude dall’obbligo della PEC, le imprese in stato di procedura concorsuale, in relazione al fatto che trattasi di imprese di fatto non più «attive», il ministero nella circolare qui in commento ha ritenuto di poter estendere l’esclusione dall’obbligo di comunicazione della PEC, anche alle imprese individuali che chiedono la cancellazione dal registro delle imprese in quanto quella stessa impresa non possiede più il necessario requisito di “impresa attiva”.

 

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