ILLEGITTIMITA’ DELL’EQUIPARAZIONE TRA DROGHE LEGGERE E PESANTI
di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)
Il 12 febbraio 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della modifica del DPR 309/90 introdotta col decreto olimpiadi invernali Torino 2006 che equiparava il trattamento sanzionatorio per droghe pesanti e leggere nel reato di detenzione a fine di spaccio. Rivive la vecchia versione di legge che prevede due cornici edittali di pena radicalmente diverse.
– Da due a sei anni per le droghe cd “leggere”, cioè le sostanze inserite nelle tabelle II e IV ;
-da 8 a 20 anni per quelle “pesanti”, cioè le sostanze stupefacenti e psicotrope inserite nelle tabelle ministeriali I e III.
La questione era stata sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 9 maggio 2013, e da altre Corti di Appello e Giudici di Merito territoriali.
In particolare, la questione sollevata riguarda la legittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, comma 2, lettera a) e comma 3), lettera a), numero 6) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, entrambi introdotti dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, ravvisando un contrasto tra tali disposizioni e gli artt. 77, comma 2, 11 e 117 comma 1 della Costituzione.
La prima disposizione ha modificato l’art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti ( D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) laddove, sostituendo i commi 1 e 4 dell’art. 73, ha parificato il trattamento sanzionatorio di tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dal previgente art. 14, abrogando il precedente quadro sanzionatorio differenziato (reclusione da 8 a 20 anni per i fatti concernenti le sostanze di cui alle tabelle I e II – le cosiddette ‘droghe pesanti’ – e quella della reclusione da 2 a 6 anni per i fatti concernenti le sostanze di cui alle tabelle II e IV – le ‘droghe leggere’). Oggi c’è un trattamento sanzionatorio unitario (reclusione da 6 a 20 anni per ogni tipo di sostanza, oltre alla pena pecuniaria).
La seconda disposizione al vaglio della Consulta ha sostituito gli artt. 13 e 14 del t.u., unificando le tabelle delle sostanze e inserendo, in particolare, la cannabis e i suoi derivati nella tabella I.
VA ricordato che tali modifiche erano state inserite, in modo assai discutibile, con il decreto legge sulle Olimpiadi Invernali del 2006!
Secondo i Giudici remittenti, in sostanza, le disposizioni in oggetto contrasterebbero con l’art. 77, comma 2 della Costituzione sotto tre aspetti:
1) estraneità delle norme inserite dalla legge di conversione all’oggetto e alle finalità del decreto-legge, come detto risultando evidente l’estraneità della norma rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita (come detto olimpiadi Invernali Torino 2006);
2) carenza dei presupposti di necessità ed urgenza tipici della decretazione di urgenza;
3) sarebbero lese le prerogative del presidente della Repubblica circa l’esercizio del potere di rinvio
Osserva il giudice remittente che le norme della cui legittimità costituzionale si discute riguardano la disciplina penale degli stupefacenti, modificata nel contesto di un decreto-legge intitolato “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”. Già dal titolo appare chiaro, secondo l’ordinanza, l’eterogeneità delle materie oggetto della decretazione d’urgenza, nonché l’assoluta estraneità della nuova disciplina sugli stupefacenti alle materie inserite nel decreto.
Di recente, poi, il Tribunale di Milano, ufficio GIP, con ordinanza del 8 novembre 2013, ha sollevato ulteriore questione di legittimità costituzionale fondata sugli stessi motivi e su un originale motivo di contrasto tra le norme medesime e gli artt. 11 e 117 co. 1 Cost. in riferimento alle norme comunitarie, sotto un triplice profilo:
1) il contrasto con le previsioni dell’art. 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, lettera b), prima parte, della decisione-quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, per mancato rispetto dei criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività della pena, che richiederebbe una graduazione della stessa quando il reato abbia ad oggetto stupefacenti più dannosi per la salute ovvero abbia determinato gravi danni alla salute di più persone;
2) il contrasto con il principio di proporzionalità della pena di cui all’art. 49, comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
3) la violazione del principio di leale collaborazione tra gli Stati membri e l’Unione Europea, per avere l’Italia, con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, innovato la previgente disciplina penale delle sostanze stupefacenti, inizialmente conforme all’ art. 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), prima parte, della decisione-quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio, rendendola successivamente difforme dal predetto articolo, in pendenza del termine di recepimento della decisione quadro.
Il GIP di Milano, nell’ordinanza di rimessione, rileva, d’altra parte, che il principio di proporzionalità delle sanzioni penali è un principio generale del diritto, codificato nell’art. 49, comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha lo stesso “peso” dei trattati e, pertanto, le sue disposizioni divengono a loro volta canone di valutazione della legittimità europea, entrando a pieno titolo ad integrare il riferimento normativo di uno dei termini del contrasto di queste ultime.
A mio parere, questa improvvisa levata di scudi della magistratura- che fino ad ora ha applicato senza batter ciglio questa legislazione che ormai vige da 8 anni, condannando a pene pesantissime indistintamente anche soggetti di modestissima capacità criminale- è il risultato di un mutamento “politico” in corso relativo alla questione droghe leggere/droghe pesanti. Ormai fitto e trasversale è nel nostro Paese il dibattito politico sulla materia, di cui anche noi di F&D Magazine abbiamo dato conto da un punto di vista giuridico e anche medico nelle precedenti uscite.
Ancora una volta la Corte Costituzionale, come di recente testimoniato riguardo la legge elettorale, dimostra il fatto che sta giorno dopo giorno assumendo un ruolo sempre più attivo nella legiferazione statale, piuttosto paralizzata nelle più consona sede parlamentare.