Malati pischiatrici: la pericolosità sociale e le sue implicazioni-complicazioni

CONCETTO DI IMPUTABILITA’ SOCIALE E VIZIO DI MENTE PER MALATI PSICHIATRICI AUTORI DI REATO (2 PARTE)   

 di Avv. Marusca Rossetti

Fatto il punto sul concetto di infermità mentale e su come lo stesso venga attualmente inteso anche dalla giurisprudenza di legittimità, la nostra disamina sull’argomento continua soffermandosi su un altro aspetto peculiare della questione: quello della pericolosità sociale.

Cosa si intende quando ci si riferisce ad essa?

 Occorre tenere presente che l’ordinamento penale italiano è fondato sul sistema del cd. “doppio binario”: da un lato si ha il concetto di imputabilità previsto dall’art. 85 c.p. da cui discende l’inflizione della pena in relazione alla capacità di intendere e volere del soggetto che delinque; dall’altro lato si trova il concetto di pericolosità sociale dalla cui esistenza dipende l’irrogazione delle misure di sicurezza, tra le quali anche quella del ricovero coattivo in ospedale psichiatrico giudiziario del malato di mente autore di reato.

L’art. 203 c.p. stabilisce che “è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile e non punibile, che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”. Precisa, inoltre, che la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p.
Dunque la pericolosità sociale è una qualità, un modo di essere del soggetto da cui si deduce la probabilità che commetta un nuovo reato.

     A partire dagli anni ’60 si è iniziato a mettere in discussione la validità della nozione di pericolosità sociale sia perché l’interpretazione che ne è stata data dai vari ordinamenti giuridici non è univoca e assoluta; sia perché mentre le leggi penali di diversi paesi riconoscono la pericolosità sociale solo quando essa si esplichi attraverso la probabilità di recidiva riguardante la commissione di reati di particolare gravità, nel nostro sistema penale essa sussiste con riferimento alla commissione di qualunque reato, più o meno grave. Ne consegue, allora, che un individuo considerato pericoloso secondo la nostra normativa, potrebbe non esserlo affatto per un altro paese, tenuto conto della legge in esso vigente.
Da qui l’impossibilità di attribuire a tale concetto un contenuto positivo e uniforme.
La non scientificità della pericolosità è stata messa in luce innanzitutto per il fatto che molto spesso gli psichiatri, nel formulare le loro previsioni, utilizzavano prevalentemente elementi di tipo non psichiatrico, come ad esempio i precedenti penali, che sarebbero stati parimenti utilizzabili anche solo dai magistrati; inoltre, chiamati a svolgere una funzione di controllo sociale, tendevano a sovrastimare la pericolosità del delinquente, fornendo raccomandazioni fondamentalmente conservatrici al tribunale.
La psichiatria non riesce a predire la pericolosità con gli strumenti di cui dispone e, comunque, la pericolosità come giudizio inerente un individuo, molte volte è legato a un semplice non adattamento da parte dello stesso a certe convenzioni sociali, per cui è impensabile formulare un tale giudizio esaminando la condotta di un soggetto avulsa dal contesto socio-ambientale in cui è inserito, senza tenere in debita considerazione non solo il danno che l’autore di reato ha inflitto alla collettività, ma anche l’influenza negativa che la società stessa potrebbe aver avuto sulla sua condotta.

 Con l’avvento del codice Rocco del 1930, per il malato di mente autore di reato viene disposto in via automatica ed obbligatoria il ricovero a tempo indeterminato nei manicomi criminali, non già in esecuzione di pena, in quanto si considerava non imputabile, bensì di una misura di sicurezza.
E tale ricovero veniva ordinato non sulla base dell’infermità del reo, quanto piuttosto tenuto conto della gravità del reato commesso; in relazione alla pena edittale massima che gli sarebbe stata comminata se si fosse trattato di soggetto imputabile, veniva internato per un minimo di 2, 5 o 10 anni presumendo appunto, iuris et de iure, la sua pericolosità sociale.
A porre un freno all’automatismo vizio totale di mente-ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sono intervenute diverse sentenze della Corte Costituzionale e l’art. 31 l. 663/1986, le quali hanno posto fine alla presunzione assoluta di pericolosità sociale dell’infermo di mente autore di reato, stabilendo che tutte le misure di sicurezza personali devono essere disposte previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa al momento, non solo dell’accertamento della sussistenza o meno della capacità di intendere e volere, ma al tempo stesso in cui la misura di sicurezza debba avere luogo.

La crisi del concetto di pericolosità sociale trova le sue ragioni innanzitutto nel cattivo uso che si è fatto della nozione di “difesa sociale” intesa come una esigenza preventivo-repressiva di recupero sociale, che teneva conto non solo della necessità di isolare i delinquenti pericolosi, in quanto temibili di recidiva, ma anche della capacità che questi hanno di adattarsi all’ambiente sociale circostante operando attraverso trattamenti risocializzanti tali da renderli di nuovo in grado di essere inseriti nel tessuto collettivo una volta sedata la loro pericolosità.
Nel corso del tempo, tuttavia, negli ordinamenti in cui è stato recepito il concetto di difesa sociale, si è proceduto a mettere in pratica solo il primo dei due elementi menzionati e il risultato di questa errata impostazione è stato fare dell’ospedale psichiatrico giudiziario un luogo altamente segregante.
La natura prettamente segregante di questo istituto specializzato è in stridente contrasto con quelle esigenze di cura e recupero sociale che dovrebbe costituire lo scopo della stessa misura di sicurezza, ciononostante ad esso è stato affidato il compito delicato di “perseguire il recupero al vivere civile di soggetti determinati a delinquere da gravi noie mentali, assolutamente incapaci di governare le proprie azioni o di apprezzarne il significato”.

 Per cambiare questo utilizzo distorto dell’ospedale psichiatrico giudiziario, è necessario tornare ad impiegare, in maniera corretta e completa, il concetto di difesa sociale, perché solo rinunciando a una difesa che sia meramente passiva, ponendo invece in essere anche la difesa attiva di recupero e reinserimento del folle-reo, si potrebbe porre fine a quella che è stata definita più volte una truffa delle etichette, dal momento che questa misura di sicurezza, così come si presenta, altro non risulta se non un doppione sbiadito del sistema di sanzioni. È chiaro che, sottolineando la visione distorta del concetto di difesa sociale, questo non può non determinare una messa in discussione della nozione di pericolosità sociale, di cui costituisce il presupposto. L’approccio decisamente critico alla nozione di pericolosità sociale, iniziato nel corso degli anni sessanta, è andato ad inserirsi all’interno di una crisi più generale che ha investito la psichiatria e la criminologia.
Numerose indagini, infatti, avevano rilevato che i malati di mente quando delinquono, il più delle volte commettono reati di minore gravità, indirizzati contro la proprietà o contravvenzioni; il che fa ritenere che si trattino di atteggiamenti sintomatici di un profondo e sentito disagio e disadattamento sociale, piuttosto che espressione della stessa patologia di cui sono affetti. Anche quando poi si rendono autori di gravi ed efferati delitti, la percentuale dei reati commessi dai soggetti infermi di mente, non è superiore a quella del resto della popolazione, ed una volta dimessi, la recidiva è inferiore a quella della popolazione in generale. Dunque la ricerca ha invalidato l’equazione: malattia mentale uguale incapacità e pericolosità sociale e ciò ha determinato un profondo cambiamento nell’approccio alla malattia mentale, non più considerata univocamente correlata a uno status di pericolosità, ma come condizione mutevole non irrimediabilmente irrevocabile, su cui si può intervenire e che si può curare con il ricorso a servizi e presidi terapeutici opportuni inseriti in un circuito anti custodialista, a cui ricorrere sulla base della volontarietà, limitando l’intervento coercitivo e privativo della libertà personale, come ultima ratio e esclusivamente per ipotesi residuali.

 Questa nuova visione della malattia mentale e la considerazione più umanizzata del malato affetto da patologie psicotiche, hanno trovato la loro traduzione nella l. 180/1978, in gran parte poi confluita nella l. 833/1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale, in seguito alla quale si è assistito alla chiusura dei manicomi civili e all’istituzione di centri di igiene mentale territoriali. Nonostante questa inversione di tendenza dell’intero movimento psichiatrico, nulla è stato però fatto per quei malati di mente resisi autori di reato, nei confronti dei quali si è comunque continuato a mantenere l’ospedale psichiatrico giudiziario, senza che fossero apportati cambiamenti di sorta al sistema delle misure di sicurezza .
Mettendo in discussione il concetto di pericolosità, conseguentemente anche lo strumento principe impiegato per determinarla è stato fatto oggetto di critiche.
Inizialmente si era ritenuto che fossero individuabili le cause che avevano condotto al compimento di un crimine, per cui la l. 108/1974, che delegava il governo ad emanare il nuovo codice di procedura penale, aveva sancito l’abolizione del divieto di perizia criminologica previsto dal 2° comma dell’art. 314 c.p.p. del 1930, prescrivendo dunque il ripristino della perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica. Successivamente, sopravvenuta la convinzione che sia impossibile accertare la pericolosità sociale, la l.d. 81/1987, e poi il nuovo codice di procedura penale del 1988, hanno di nuovo introdotto il divieto di cui all’art. 314 comma 2 vecchio codice, attraverso il comma 2 dell’art. 220 c.p.p. Ne consegue che né il codice penale, nel quale l’art. 203 c.p. rimanda semplicemente ai criteri indicati all’art. 133 c.p. sulla base dei quali il giudice dovrebbe formulare il suo giudizio circa la sussistenza della pericolosità sociale, criteri però, che per la loro genericità, non gli permettono di fondarlo su leggi scientifiche, costringendolo quindi a ricorrere al cd. “criterio intuitivo” ; né il codice di procedura penale, che si è limitato a reintrodurre il divieto di perizia criminologica per lo meno nella fase di cognizione, dicono alcunché riguardo alla metodologia con cui deve essere impostato l’espletamento dell’incarico peritale e sui limiti che dovrebbero contraddistinguere l’intervento del perito psichiatra e la valutazione del giudice.

 Per quanto concerne, invece, l’accertamento della pericolosità, è assodato che, a qualunque soluzione si riesca prima o poi a pervenire, non si potrà comunque rinunciare alla cooperazione fra diritto penale e scienze crimino-antropologiche, poiché anche se si continua a mantenere il concetto di pericolosità, o si decide, invece, di accantonarlo, resta il fatto che l’autore di reato, sia pure affetto da patologie psichiche, non può non essere inserito nel circuito giudiziario. Pertanto ci sarà sempre bisogno di un giudizio che, dovendo essere pronunciato sulla base di criteri normativi, non potrà essere sottratto dalla competenza del giudice. D’altra parte, però, questi continuerà a non avere a disposizione gli strumenti e le conoscenze tecniche necessarie per poter giungere a una diagnosi clinica del soggetto in esame, per cui continuerà ad essere fondamentale il ruolo svolto dalla psichiatria forense.
Si potrebbe allora procedere alla predeterminazione legislativa di indici di pericolosità: i criminologi, in base alle loro esperienze e conoscenze, dovrebbero determinare una serie di parametri inerenti a comportamenti recidivanti, che costituirebbero l’unità di misura a cui il giudice dovrebbe attingere nella formulazione, pur sempre discrezionale, della prognosi di recidiva. In tal modo risulterebbe salvaguardata l’esigenza di certezza e uguaglianza giuridica e altresì risulterebbe garantito il diritto di difesa.

Sotto il profilo trattamentale, a fronte della rilevata inadeguatezza del nostro sistema del “doppio binario”, nel tempo sono stati proposti alcuni sistemi alternativi o correttivi. Purtroppo però, in seguito alla chiusura dei manicomi civili, avvenuta sulla scia dell’emanazione della l. 180/1978, e alla mancata attuazione delle strutture psichiatriche territoriali dalla stessa prospettate, l’ospedale psichiatrico giudiziario è rimasta l’unica misura in grado di far fronte ai casi più urgenti, perciò ha finito col registrare, in qualche maniera, una spinta rivitalizzante.Dal combinato disposto degli artt. 73, 286, 312 e 313 c.p.p., durante la fase di cognizione, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento, di fronte un individuo che si trova in stato di infermità mentale tale da escludere o da diminuire grandemente la capacità di intendere e di volere, possono disporre in luogo della custodia cautelare in carcere, il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari a prevenirne la fuga. Tuttavia, se la persona inferma di mente è anche socialmente pericolosa, il giudice ben può, ai sensi dell’art. 312 c.p.p., applicare in via provvisoria la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

 Ora, volendo evitare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, l’alternativa starebbe nel prevedere il ricovero coatto dell’autore di reato presso un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, il che però suscita perplessità e rimostranze da parte della psichiatria, dal momento che l’organizzazione di questi presidi è lontana dal poter garantire quelle esigenze custodiali proprie del giudiziario. Inoltre, procedendo in tal modo, il personale di assistenza si vedrebbe accentuati gli obblighi di coercizione e sorveglianza: di fronte a un interesse primario del giudice a che venga garantita la custodia ricorrendo eventualmente al piantonamento in ospedale, in attesa che possa riprendere l’iter processuale, invece, l’obiettivo principale del medico psichiatra è quello di procedere alla cura e al trattamento più idoneo al singolo caso, in previsione di una futura trasformazione dello stesso da obbligatorio a volontario, con conseguente dimissione dalla struttura ospedaliera e prosecuzione del piano terapeutico anche al di fuori di essa, inserendo il soggetto malato in un progetto globale di intervento e recupero. Ma ciò non è possibile se nei confronti della persona è stato adottato un provvedimento di ricovero giudiziario: la dimissione, infatti, dal servizio psichiatrico di diagnosi e cura, coinciderebbe con la restituzione al circuito penale.

Nella fase esecutiva, qualcosa cambia, ma non molto. Fin tanto che l’ambito di operatività resta limitato all’ospedale psichiatrico giudiziario o alla casa di custodia e cura, comunque non sarà possibile svolgere più di tanto un lavoro integrato tra psichiatria giudiziaria e psichiatria del territorio. Nel momento in cui però la magistratura di sorveglianza dovesse procedere a una revoca anche anticipata della misura di sicurezza (art. 70 ord. penit.), o dovesse concedere licenze agli internati (art. 53 ord. penit.), o disporre l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare, la semilibertà (artt. 47, 47 ter, e 50 ord. penit.), o apportare modifiche relative all’affidamento in prova ai servizi sociali (art. 69 ord. penit.), o decidere per l’ammissione al lavoro all’esterno (artt. 20 e 21 ord. penit.), nel riesaminare il persistere o meno della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza può ordinare nuovi accertamenti peritali e qui potrebbe chiedere la collaborazione dei servizi di salute mentale: il perito dovrebbe fungere da mediatore tra la psichiatria territoriale e l’autorità giudiziaria, suggerendo indicazioni terapeutiche che poi dovrebbero essere eseguite dai servizi psichiatrici, cercando di svolgere in tal modo un lavoro concertato che vada a beneficio dei malati di mente che hanno avuto problemi con la giustizia.

In previsione di una futura riforma, si ritiene opportuno abbandonare il concetto di pericolosità sociale, sostituendolo con quello più congeniale e maggiormente compatibile con l’esigenza special preventiva, di “bisognoso di trattamento”.

 E’ la magistratura in primis che oggi chiede di poter avere una visione completa dell’iter patologico in cui è stato coinvolto il folle-reo, al fine di poter comprendere quale ruolo la malattia abbia avuto sull’elaborazione ed esecuzione del progetto delittuoso. Ed è per questo che la perizia psichiatrica non viene richiesta solo laddove gli elementi del disturbo mentale siano chiari e risultino documentati, ma anche quando apparentemente la malattia non si vede, però ci si confronta con casi giudiziari connotati da particolare violenza o ferocia, o quando risalti la gratuità del reato commesso, o, più in generale, quando la spiegazione dell’evento sfugge alle normali categorie di comprensione e si resta senza risposte. Ed è a questo punto che si chiede al perito di confrontare i dati clinici, personalmente raccolti, con quelli processuali: questo perché, da uno studio comparato fra realtà medica e realtà processuale, che tenga in considerazione le modalità attraverso cui è stato posto in essere il reato, la condotta tenuta dal reo precedentemente, contestualmente e successivamente la commissione del reato stesso, il perito può verificare la fondatezza o meno della sua ipotesi clinica. Ma in attesa di una riforma delle misure di sicurezza, la psichiatria è concorde nell’avvalorare la necessità che siano previste misure extra moenia, in presenza delle quali un eventuale ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario assumerebbe il carattere di un primo intervento limitato però a un breve periodo di tempo, parimenti alla funzione svolta dal trattamento sanitario obbligatorio. Così, riducendo i tempi di internamento e garantendo una continuità terapeutica, sarebbe possibile restituire prima il soggetto al tessuto sociale; inoltre la collettività si sentirebbe comunque rassicurata. Realizzare, però, questo modello integrato di indagine peritale prima, e di intervento poi, è cosa assai complessa. E’ necessario coinvolgere contemporaneamente magistratura, servizi psichiatrici territoriali e, eventualmente, i manicomi giudiziari. In questo modo, il giudizio di pericolosità, non precluderebbe, ma anzi darebbe il via, a un percorso psicofarmacologico e psicoterapeutico tale da realizzarsi in tempi medio-lunghi, all’interno del quale l’internamento rappresenterebbe una piccola parentesi che andrebbe, poi, ad essere sostituito con l’affidamento ad altre strutture di intervento non custodialistiche. Ma una realtà del genere si scontrerebbe di certo con quella che solitamente è la reazione sociale di fronte a gravi fatti di sangue che vede protagonisti i malati di mente (reazione sociale che spesso viene amplificata e manipolata dai mass-media) e con quel senso di ingiustizia che la gente prova, nel momento in cui, in seguito al proscioglimento per totale infermità, non segue né retribuzione penale, né risarcimento per le vittime (l’ingiustizia risulterebbe amplificata qualora venisse meno pure l’internamento per lungo tempo in ospedale psichiatrico giudiziario, da sempre visto come un sostitutivo della detenzione carceraria). Oltre a ciò non si può non considerare i costi elevati che tali soluzioni comporterebbero e le effettive difficoltà a cui si andrebbe incontro quando si dovesse cercare di realizzare nel miglior modo possibile una concertazione tra giudiziari da un lato, e servizi psichiatrici territoriali dall’altro. Per queste ragioni a tutt’oggi, nonostante l’apertura della Corte Costituzionale verso nuove soluzioni per gestire la realtà “miserabile” dei malati di mente autori di rato, e tenuto conto anche dell’assenteismo del potere legislativo ad intervenire in tale materia, l’unica soluzione continua a rimanere nel senso della pena “manicomiale” al termine della fase di cognizione.

 La magistratura dal canto suo, mostra la propria disponibilità verso la pianificazione di una terapia vera e propria, nel momento in cui, richiedendo l’intervento dei periti, formula i quesiti, non più partendo dal problema dell’imputabilità o meno dell’individuo e della sua pericolosità sociale (artt. 203 c.p. e 312 c.p.p.), ma innanzitutto facendo precedere gli accertamenti urgenti sulle condizioni psichiche attuali dell’autore di reato, chiedendo poi se esse siano o meno compatibili con il regime della custodia cautelare (se in atto); se sia preferibile procedere al ricovero presso idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero o disporre gli arresti domiciliari (anche presso case di cura o idonee comunità), o se non si debba, invece, optare per il trasferimento provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario, secondo quanto disposto dagli artt. 284 e 286 c.p.p. e 206 c.p. Invertendo l’ordine dei quesiti, si dà modo al perito di predisporre immediatamente degli interventi terapeutici che, se dovessero avere esiti favorevoli, permetterebbero già al termine dell’osservazione peritale, di escludere la pericolosità sociale dell’individuo.

 

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