NUOVE GARANZIE PER CHI LAVORA A STRETTO CONTATTO CON I MINORI
di Alessia Rondelli (praticante avvocato presso lo studio legale RPC)
13 APRILE 2014- Si tratta dell’introduzione di una nuova forma di tutela e controllo nei confronti di tutti coloro che svolgono attività lavorative a stretto contatto con i minorenni. La novità è stata introdotta in seguito all’emanazione del decreto legislativo n. 39/2014, attuativo della direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in vigore dal 6 aprile scorso.
Nella effettività si tratta dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale da parte di coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. Lo scopo è quello di verificare l’esistenza di condanne per i gravi reati riguardanti la sfera minorile, previsti nel codice penale agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 600 undecies, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività di tal natura. L’obbligo quindi ricade su ogni datore di lavoro che intenda provvedere a nuove assunzioni, che può quindi rivolgersi direttamente all’ufficio locale del casellario giudiziale.
Al momento però tale novità ha suscitato varie perplessità a causa di alcune incertezze interpretative del testo, che potrebbero comportare notevoli difficoltà applicative, ed a tal fine sarà presto redatta una circolare applicativa ad hoc. Infatti il primo grande dubbio riguarda le categorie a cui si riferisce l’obbligo, ovvero se riguardi solo i lavoratori in senso stretto o anche i cd volontari, cioè coloro che operano su base spontanea, senza la qualificazione propria di rapporto di lavoro. A primo impatto sembra che tale obbligo non coinvolga coloro che prestano attività volontaria presso Onlus, parrocchie o associazioni sportive, né i lavoratori domestici, nei limiti in cui non siano titolari di un vero contratto di lavoro. Altro aspetto che ha destato dubbi, in apparenza risolti, riguarda l’applicazione nei confronti dei soli nuovi assunti e non anche invece di coloro che hanno già in corso un rapporto di lavoro, non avendo la norma validità retroattiva.
Tutte queste incertezze hanno seminato il panico tra i destinatari della novità in conseguenza anche del fatto che l’approvazione di tale decreto è avvenuta davvero troppo in sordina. Soprattutto perché riguarda comunque una buona misura, volta a fronteggiare il fenomeno degli abusi su minori, ed appunto per questo dovevano essere forniti più dettagli e precisazioni con maggior anticipo. Anche perché vista l’elevata sanzione irrogata nel caso di mancata ottemperanza, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00, si può capire la ‘corsa all’informazione’ che si è scatenata. Sembra invece già abbastanza pacifica la possibilità di sostituire temporaneamente il certificato, per il periodo di attesa del rilascio, con una dichiarazione sostitutiva a firma del singolo lavoratore. Per ora quindi il problema non si pone per il personale già impiegato, che tra l’altro deve già aver depositato lo stesso certificato all’atto di assunzione, ma l’attenzione va rivolta ai supplenti e agli ausiliari tecnici amministrativi a tempo determinato.
Il punto sta nel trovare il giusto equilibrio tra il garantire il rigoroso rispetto di tale importante previsione, per l’essenzialità del bene che tutela, ed il non incorrere, come troppo spesso avviene in Italia, in pesanti ed inutili iter burocratici.