TRA RISPETTO DEGLI ANIMALI E TUTELA DELLA LIBERTA’ D’ESPRESSIONE ARTISTICA
di avv. Stefania Corvaro
Nel Giugno dello scorso anno la città di Palermo ospitò la mostra del viennese Hermann Nitsch, noto artista contemporaneo che ha raggiunto il suo successo esponendo carcasse di animali, squartate e crocifisse. Il suo obiettivo è quello di mettere in scena rituali ancestrali e sfatare miti e tabù primordiali. Gesti che secondo la filosofia personale dell’artista portano lo spettatore ad entrare in contatto con il proprio essere animale, più nascosto ed istintivo.
L’artista si difende sottolineando che non vi sia una norma penale che vieta e punisca questo genere di performance su carcasse di animali già morti. Ora la performance dell’artista, intitolata “Das Orgien Mystherien Theater”, dovrebbe arrivare a Palermo, dal 10 luglio al 20settembre. “Dovrebbe”, in quanto quasi 55 mila persone hanno firmato una petizione online per far annullare l’evento. Lo stesso sindaco Orlando si schiera a favore di chi si oppone a questo genere di spettacolo. Sulla petizione si legge che “in questi giochi rituali, che durano diversi giorni, si incitano gruppi di persone a squartare animali, a tirarne fuori le viscere e a calpestarle, a imbrattare di sangue delle persone crocifisse e a unirsi in un rito collettivo di frenesia, basato su riti liturgici e sacri . Qual è lo scopo della sua arte? Insinuarsi nel subconscio del singolo colpendolo con immagini di animali sanguinanti e sacrificati in croce, ebbrezza, nudità e sangue”. I firmatari di questa petizione, che non ha alcun valore giuridicamente vincolante,richiamano la Dichiarazione Universale dei diritti dell’animale, proclamata il 15 ottobre del 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi. L’art. 10, della suddetta Dichiarazione, recita “le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale”.
Il codice penale italiano, oltre all’art. 544.bis che punisce l’uccisione di animali, prevede all’art. 544-ter le condotte di coloro che volontariamente e consapevolmente con crudeltà o senza necessità, procurano delle lesioni agli animali oppure li sottopongono a sevizie o li obbligano ad eseguire lavori insopportabili o eccessivamente faticosi rispetto alle caratteristiche fisiche e potenziali dell’animale stesso. La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato di maltrattamenti nei confronti dell’animale basta procurargli della sofferenza, in quanto si vuole proteggere l’animale come essere vivente capace di percepire dolore.
Inoltre, l’art. 544-quater punisce gli organizzatori o promotori di spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali. Inoltre la norma prevede un’aggravo della pena nelle ipotesi di scommesse clandestine o in tutti gli altri casi in cui da questi spettacoli o manifestazioni se ne trae un vantaggio economico, quando ne deriva la morte dell’animale.
In sostanza l’Italia, con la previsione di una specifica disciplina normativa a tutela del sentimento degli animali, si è posta sulla stessa linea di tutela adottata dall’UE prevedendo un corpo normativo che, in via generale, condanna e punisce chi maltratta, uccide e abbandona gli animali.
In questo modo l’animale viene riconosciuto come “titolare di diritti” e destinatario di specifiche tutele.
Tuttavia anche a livello europeo non vi è ancora una tutela penale nei confronti dell’utilizzo di corpi di animali già morti nello svolgimento di performance “artistiche”.
In ultimo è interessante sapere che questo tipo di sensibilizzazione nei confronti del mondo animale non è avvenuta solo nei Paesi Europei, ma lo spregio e il disdegno verso queste pratiche artistiche si è avuto anche oltreoceano. In particolare attraverso una petizione on line gli animalisti sono riusciti a bloccare una mostra di Hermann che si sarebbe dovuta svolgere nella Citta del Messico.
Occorre poi interrogarsi sui limiti dell’espressione artistica. L’arte è da sempre considerata espressione di innovazione e fermento culturale, di movimento, un tripudio di colori, di bellezza. Tuttavia talvolta l’arte viene utilizzata per ottenere una provocazione sociale così la si allontana da quei canoni estetici ideali, realizzando opere che colpiscono e scuotono l’animo dello spettatore attraverso rappresentazioni estremamente crude, scandalose o decadenti.
Esistono dei limiti oltre i quali la rappresentazione artistica può costituire un offesa per l’individuo o per l’intera comunità?
A questi interrogativi di difficile soluzione si tenta di fornire una risposta attraverso un’analisi della nostra Costituzione.
L’art. 33 della Carta Costituzionale sancisce la libertà di espressione artistica, quindi a livello di principi nessun vincolo viene posto all’artista nello svolgimento della sua attività creativa che non ha limiti nella sua determinazione. Ciononostante, in proposito non sono mancate posizioni differenti tra chi sostiene che l’osceno come tale non possa essere oggetto di un’opera e quindi lo escludono dalle rappresentazioni artistiche, e chi al contrario ne esalta la sua piena libertà.
Al di la delle ipotesi appena prospettata, nei casi in cui l’espressione artistica lede i valori e la sensibilità dei soggetti coinvolti, appare opportuno limitarla perché rischia di compromettere l’integrità psico-fisica degli spettatori.
Nella sostanza, pur riconoscendo la Costituzione il principio della libertà artistica questo va bilanciato con gli altri principi e valori morali presenti nella Carta dei diritti che tutelano la persona e ne garantiscono la sua piena realizzazione. Si reputano, pertanto, ammissibili soltanto quelle limitazioni giustificate dalla necessità di preservare l’integrità psicofisica dello spettatore.
Nel caso delle esposizioni di Hermann Nisch essendo la sua arte provocatoria ed estremamente cruda è necessario valutare quanto questa sia effettivamente invasiva per l’integrità psichica dello spettatore.