di Camille Franceschi **
A seguito della pandemia di COVID 19, a fronte di numerose polemiche e non pochi dubbi, non è stato sempre semplice bilanciare il diritto all’autodeterminazione dei singoli e l’interesse della collettività. L’inizio della campagna vaccinale, risalente ormai ad un anno fa, Dicembre 2020, ha segnato lo sviluppo di una “differenziazione” fra cittadini, vaccinati e non, e più nello specifico, attualmente, fra soggetti muniti di green pass e soggetti che non lo sono.
Numerose sono state, nel corso di quasi due anni, da parte dei governi di tutto il mondo, le restrizioni introdotte per contenere gli effetti negativi della pandemia, e molti si sono interrogati sin da subito sulla costituzionalità delle stesse (a partire dal lockdown fino ad arrivare alla discussione di un possibile obbligo vaccinale).
Alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata più volte contestata l’introduzione della certificazione verde, ritenuta da alcuni cittadini europei, fra essi una cittadina di nazionalità italiana, come discriminante (causa T-527/21 R).
La Corte si è recentemente espressa a favore del Green Pass, sottolineando come lo stesso miri proprio a facilitare l’esercizio del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione durante la pandemia Covid-19 e non sia quindi una discriminazione ma piuttosto un’agevolazione. Inoltre, al fine di proteggere i diritti di tutti i cittadini, il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 Giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione COVID-19, tampone e certificato di guarigione (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (testo rilevante ai fini del SEE) con un’aggiunta invita a “evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”
E proprio a proposito della libera circolazione, l’art.16 della Carta Costituzionale italiana recita “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” , continua “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”
Da ciò è possibile quindi affermare che i provvedimenti, essendo atti aventi forza di legge, lo strumento normativo utilizzato nel nostro Paese per disciplinare la situazione pandemica (in stato di emergenza dettato dalla pandemia equiparabili a legge) rispettano perfettamente i principi costituzionali dato che le limitazioni stabilite rientrano nei motivi di sanità pubblica.
L’ultimo Decreto Legge, n.172 del 26 Novembre 2021, ha previsto nel nostro Paese nuove restrizioni per arginare gli effetti della quarta ondata di COVID-19. In particolare il decreto prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose nonché l’estensione dell’obbligo a nuove categorie; è stato inoltre istituito (a decorrere dal 6 Dicembre 2021) il cd. Green Pass rafforzato seguito da un rafforzamento ulteriore dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione. Il testo approvato ha previsto: (a) una riduzione della durata del certificato verde, la cui validità passa da 12 mesi a 9 mesi; (b) l’estensione dell’obbligatorietà della certificazione a alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e servizi di trasporto pubblico locale.
Inoltre a decorrere dal 6 dicembre 2021 (c) è stato introdotto il Green Pass cd. rafforzato, valido per coloro che sono vaccinati oppure guariti. Il nuovo Certificato verde sarà indispensabile per accedere a tutte quelle attività che, in zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni, i quali, spettacoli; eventi sportivi; ristorazione al chiuso; feste e discoteche e cerimonie pubbliche. Nell’eventualità di un passaggio in zona arancione non scatteranno le restrizioni e le limitazioni, anche se alle attività potranno accedere i soli detentori di Green Pass rafforzato. In aggiunta, in prossimità delle festività natalizie, dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è stato previsto che il Green Pass rafforzato sarà esteso allo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, anche alle regioni in zona bianca.
I decreti legge introdotti in Italia sono atti aventi valore di legge che costituiscono una legittima limitazione alla libera circolazione dei cittadini per motivi di sanità pubblica. E non può dirsi che ci sia una violazione del principio di uguaglianza in quanto esso stesso richiede di “trattare situazioni uguali in maniera uguale e situazioni diverse in maniera diversa”. È lampante, alla luce dei dati medico-scientifici come la condizione di vaccinato sia diversa da quella dei non vaccinati. I soggetti vaccinati non possono dirsi uguali ai non vaccinati (ovviamente solo dal punto di vista dell’impatto epidemiologico) perché, se è vero che possono anch’essi contagiarsi e contagiare gli altri, è altresì vero che, per loro, la probabilità che questa situazione si verifichi cala drasticamente e, se anche dovesse accadere, comunque la malattia per loro produrrebbe conseguenze esponenzialmente meno pericolose. I vaccinati inoltre proteggono anche i non vaccinati perché si ammalano di meno, e anche perché, quando anche si ammalassero, sarebbero comunque meno contagiosi, e avrebbero certamente minore necessità di cure sanitarie, lasciando le risorse del Servizio sanitario nazionale libere di intervenire a tutela degli altri malati che necessitano di ospedalizzazione.
Il green pass consente ai vaccinati di partecipare in relativa sicurezza – e comunque mantenendo sempre attive tutte le precauzioni relative a mascherine, distanziamento fisico ecc. – ad alcune attività sociali dalle quali è, invece, meglio che siano esclusi i non vaccinati”.
Inoltre è opportuno aggiungere che la scelta è rimessa, per ora, ai cittadini non essendo ancora presente un vero e proprio obbligo vaccinale, ma con l’introduzione del “Super Green Pass” è stato sicuramente fatto un passo avanti in quella direzione.
** ARTICOLO SELEZIONATO COME VINCITORE DELLA CATEGORIA “DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA ” del progetto di Law Review realizzato in collaborazione tra Associazione Culturale Fatto&Diritto e ELSA Macerata