Abuso sessuale e aggravante dell’uso di sostanze alcoliche

 I VERI CONTENUTI DELLA (PER NULLA INNOVATIVA) SENTENZA N. 32462/2017

di Avv. Giandomenico Frittelli 

unknownUno, due, tre, quattro, cinque. 

Sono appena trascorsi (circa) 5 secondi: un tempo ragionevolmente breve, ma certamente tale da consentire di ricordare a noi stessi, appena prima di proferir verbo, che il cervello dovrebbe essere costantemente in (collaborativo) contatto con la bocca.

In queste ore, ad esito della sentenza n. 32462/17 della Corte di Cassazione, si sono sentiti “commenti a caldo” di ogni tipo: il riferimento non è soltanto al c.d. uomo della strada(da cui si auspica prudenza di giudizio, ma dal quale non si pretende la conoscenza del diritto processuale), ma piuttosto a tutti i politici ed i giornalisti (televisivi, radiofonici, ecc.) dai quali, invece, si dovrebbe pretendere tanto la prudenza quanto la dimestichezza con le basi del diritto.

In difetto, la strada è segnata e si corre il rischio di alimentare un’informazione fuorviante: quella che finisce poi nei vari post (virali) di Facebook e sulla quale – necessariamente (e tristemente) – proprio l’uomo della stradasi basa per formarsi un’opinione.

Mantenendo qui (per quanto possibile) il cennato connubio cervello/bocca, ci si limiterà a riportare talune “impressioni a caldo” per poi analizzare – seppur per sommi capi ed al solo fine che qui interessa – la predetta sentenza, per comprenderne la portata (nient’affatto) innovativa.

In poche ore s’è lasciato passare il messaggio che “si può stuprare quando la vittima è ubriaca” (con tanto di vignette in cui l’ipotetico sessuomane, a brache calate, irrora di vino la malcapitata vittima – peraltro immotivatamente avvenente nelle fattezze e provocante nell’atteggiamento). Taluni hanno persino fatto credere che la sentenza intendesse in qualche modo colpevolizzare la vittima: si è ubriacata ed ha quindi “meritato” il triste castigo, secondo una non meglio chiarita pena del contrappasso (completamente avulsa dalle aule di tribunale).

Ma il baratro è più profondo: un politico (Lega Nord) ha dichiarato “oggi si è fatto un grande passo indietro”, mentre una parlamentare (Forza Italia) ha immediatamente catechizzato le masse, facendo richiamo a questa “indecorosa pronuncia”, di cui – palesemente – non conosceva né i contenuti, né il significato.

La vicenda.

Nel 2009 due cinquantenni invitano a cena una ragazza, la quale si ubriaca durante il pasto. 

Dopo cena i due la portano in camera da letto ed abusano della donna, che, a distanza di ore, si reca al pronto soccorso e racconta tutto, ancorché in modo molto confuso.

Ritenendo inattendibile la versione della vittima, nel 2011 il GUP di Torino assolve i due imputati.

Successivamente (gennaio 2017), la Corte di Appello di Torino, valutando diversamente il referto del pronto soccorso (che evidenziava leggeri segni di resistenza), condanna i due uomini a tre anni di reclusione, applicando a loro carico anche l’aggravante di “aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche” (art. 609-ter, n. 2, c.p.).

Hanno così proposto ricorso per cassazione i due imputati, sostenendo che non vi fosse stata condotta violenta da parte dei due cinquantenni, né tantomeno riduzione della persona offesa ad uno “stato di inferiorità”, dato che la ragazza – in effetti – aveva bevuto volontariamente durante tutta la cena.

In data 11.07.18 la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha emesso la sentenza numero 32462 con cui ha sottolineato che si configura “violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica” anche se la vittima ha assunto alcol volontariamente, visto che “in uno stato in infermità psichica” – a prescindere da chi l’abbia determinato – mancano le condizioni per prestare un “valido consenso” ad un qualsiasi atto sessuale. Tuttavia, riporta la Corte di Cassazione, “l’assunzione volontaria di alcol esclude la sussistenza dell’aggravante” (prevista dal’art. 609 ter n.2 c.p. , che punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chi ha commesso la violenza sessuale mediante l’uso di sostanze alcoliche) ed il relativo aumento di pena, poiché “deve essere il soggetto attivo del reato” (cioè lo stupratore) ad usare l’alcol per la violenza “somministrandola alla vittima”. 

Quindi, “l’uso volontario[di alcool], incide sì sulla valutazione del valido consenso ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante”.

Ecco quindi che la Corte di Appello di Torino dovrà nuovamente giudicare, attenendosi al principio giuridico enunciato dalla Corte di Cassazione che, ribadita appunto la situazione di minorata difesa della vittima (in quanto ubriaca) e quindi confermata la responsabilità penale per stupro, ha però spiegato che l’ubriachezza che rileva per aversi l’aggravante in questione è quella che lo stupratore induce nella sua vittima (per poi profittare della sua minorata difesa), non già quella che la vittima si è deliberatamente procurata (ferma restando la su descritta situazione di “inferiorità psichica”, peraltro mai negata dalla Corte).

La Suprema Corte ha quindi meramente ricordato che la condizione di “inferiorità psichica o fisica” c’è sia quando l’assunzione di alcol è spontanea sia quando è indotta: in ogni casosi determina, infatti, uno stato di “infermità” della vittima e l’aggressione della sua sfera sessuale è comunque messa in atto con modalità insidiose e subdole.

In meno parole: il reato permane e va punito, ma l’aggravante del 609-ter, n. 2, c.p. non può essere validamente applicata.

Nel descritto scenario (non particolarmente arduo da comprendere se solo minimamente – e qui indegnamente – spiegato) è del tutto intuibile come non vi sia davvero alcun elemento di novità in simile pronuncia, né ragioni di particolare preoccupazione per la tenuta del sistema giudiziario o per la difesa delle vittime di violenza: la norma è sul codice, i Giudici l’hanno applicata.

Per il resto si sa, sotto l’ombrellone vale tutto: anche le notizie un po’ “dopate” per aumentare tiratura nel peggior periodo dell’anno per gli editori.

Rimandando (chi vorrà) ad un serio esame normativo di quello che è uno dei più odiosi reati, valga qui limitarsi a stigmatizzare il fatto che la affannosa fretta di uscire per primi con la “notizia bomba”, rischia spesso di produrre “notizie false”: soprattutto quando queste notizie vengono maneggiate da dei non-professionisti.

Il giornalismo giudiziario, non per caso, presuppone una buona formazione giuridica di chi maneggia la notizia: in maniera da fornire al lettore tutti gli strumenti per potersi fare una propria (informata) opinione.

Quanto poi ai politici: non pretenderemo mica che conoscano pure il diritto…!?

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