LONDRA, 30 APRILE ’13 – E’ una storia orribile quella che arriva dal Regno Unito dove una mamma adottiva è stata condannata a 5 anni per violenza su minori. La donna, che non può avere figli, aveva adottato una ragazza di 13 anni e altre due bambine. Voleva ottenere un nuovo affidamento ma il giudice ha detto di no e così ha obbligato la figlia maggiore, ormai 14enne, ad avere un figlio al posto suo. Ha acquistato un kit per l’inseminazione artificiale, con sperma, sul web e dopo sette tentativi falliti la ragazzina ha partorito. La banca del seme su internet ha sede in Danimarca. La mamma-mostro avrebbe costretto la figlia adottiva all’inseminazione artificiale e dopo sette tentativi falliti, a 16 anni, la ragazzina è rimasta incinta. Le tre ragazze erano state cresciute in totale isolamento, studiavano a casa lontane da coetanei. La 16enne in tribunale avrebbe detto di aver accettato l’uso del suo corpo perché “voleva bene” alla madre adottiva. Nella condanna si legge che la donna “aveva una personalità incredibilmente forte ed esercitava un controllo totale sulla vita dei figli”. La storia è emersa quando la ragazza ha dato alla luce il figlio: le ostetriche in ospedale avevano notato uno strano atteggiamento da parte della madre adottiva che impediva alla figlia di allattare al seno il neonato e così, quando la mamma-mostro ha cercato di portare via il piccolo dall’ospedale, hanno chiamato i servizi sociali. Una storia terribile che ha inevitabilmente shoccato il Paese. Ci si chiede come sia stato possibile non accorgersi prima di quanto stava accadendo e quanto sia semplice trovare sul web donatori di sperma.
ELEONORA DOTTORI
D: Quali reati ipotizzabili in Italia?
R: Potrebbe configurarsi il reato di violenza privata che punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e è prevista la pena della reclusione fino a 4 anni. Ipotizzabile anche l’aggravante dell’aver commesso il fatto con abuso di autorità dato il rapporto madre-figlia.
Il fatto che la ragazza avesse dato il consenso non rileva sia in considerazione sia della minore età della stessa sia del fatto che nel nostro ordinamento l’art. 5 del codice civile prevede che in ogni caso gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica e quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o buon costume.
AVV.VALENTINA COPPARONI