ESAME DELLE AZIONI ESPERIBILI , ANCHE IN RAPPORTO AI LIMITI ALLE PROPAGAZIONI FISSATI DALLE NORME SPECIALI AMBIENTALI
Di Avv. Annamaria Palumbo
Le immissioni sono le propagazioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili fenomeni tra fondi vicini.
L’articolo 844 del codice civile prevede che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni provenienti dal fondo vicino se queste ultime non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
L’autorità giudiziaria, nell’applicare tale regola, deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, potendo tener conto della priorità di un determinato uso.
Secondo la tesi maggioritaria, vengono a configurarsi tre diverse specie di immissioni:
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tollerabili lecite;
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intollerabili illecite;
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intollerabili lecite.
L’art. 844 c.c., poi, secondo parte della dottrina, costituisce una “clausola aperta” utilizzabile anche in riferimento alle nuove “species” di elaborazione giurisprudenziale.
Quanto alle forme di tutela contro le immissioni, la giurisprudenza ritiene che un’immissione intollerabile ma non illecita faccia sorgere il diritto ad un indennizzo.
Diverso è il discorso con riferimento alle immissioni intollerabili non autorizzate per le quali vengono in rilievo due differenti rimedi cumulabili tra loro: l’azione risarcitoria e l’azione inibitoria.
L’azione risarcitoria, secondo un primo orientamento, deve essere valutata secondo i presupposti ed il regime giuridico dell’art. 2043 c.c. e, specificamente per quanto riguarda il danno alla salute, ai sensi dell’art. 2059 c.c.
L’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. comporterebbe, nella liquidazione del danno (sussistente in re ipsa), l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrapposti e di priorità nell’uso. Secondo altro orientamento, si tratterebbe di una forma di responsabilità oggettiva che scatta una volta che sia accertato il superamento del limite della normale tollerabilità.
Il secondo rimedio esperibile è l’azione inibitoria che trova il proprio fondamento nello stesso art. 844 c.c.. Tale azione però è al centro di un acceso dibattito concernente l’individuazione del suo inquadramento.
La tesi tradizionale riconduce questa azione nel novero delle azioni reali, in particolare quella negatoria ex art. 949 c.c.. Secondo una diversa impostazione sarebbero esperibili due diverse azioni: un’azione reale ex art. 949 c.c. ed un’azione personale ex art. 844 c.c.
L’art. 844 c.c. non considera l’inquinamento come fattore immissivo.
La disciplina di tale fenomeno (sia esso idrico, atmosferico, da onde elettromagnetiche) è affidato ad una disciplina pubblicistica diretta alla protezione delle esigenze della collettività.
Data, tuttavia, la “vicinanza” delle due discipline, ci si è chiesti quale fosse il rapporto fra le stesse.
In giurisprudenza è prevalsa la tesi della cd. interferenza relativa, in base alla quale il superamento dei limiti legali pubblicistici non comporta automaticamente l’esperibilità dell’azione di cui all’art. 844 c.c. o, viceversa, un inquinamento che non superi i suddetti limiti potrebbe comportare, ciononostante, la non tollerabilità dell’immissione.
Deve darsi conto, poi, del progressivo superamento dell’impostazione tradizionale che nega l’utilizzo della disciplina di cui all’art. 844 c.c. in tema di diritto ad un ambiente salubre.
In particolare, in un primo momento la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina delle immissioni di cui all’art. 844 c.c. riguardasse solo i pregiudizi arrecati alla proprietà, non essendo stata concepita a protezione di interessi diversi. Successivamente la stessa Corte ha affermato che il diritto alla salute comprende anche il diritto di difesa di fronte ad aggressioni provenienti da privati.
E’ stata così affermata la natura precettiva dell’art. 32 della Costituzione, dal quale sorgono in capo ai privati diritti perfetti immediatamente azionabili.
L’art. 844 c.c. è stato conseguentemente interpretato dalla giurisprudenza in maniera estensiva al fine di consentire una pronuncia inibitoria di immissioni nocive non soltanto su istanza del proprietario o del titolare del diritto di godimento, ma anche di qualsiasi abitante della zona che abbia sofferto le immissioni anche se non titolare di un diritto reale sul fondo limitrofo.
E’ stato così riconosciuto nell’art. 844 c.c. uno strumento di tutela del bene salute utilizzabile anche dai terzi.
Quanto al proprietario, egli potrebbe agire ex art. 844 c.c. nella sua portata reale a tutela della proprietà e nella sua portata personale per tutelare il diritto alla salute ex art. 32 Cost. Tali rimedi spettano anche al titolare di diritti reali di godimento.
La giurisprudenza, poi, nel rimarcare la distinzione tra l’azione inibitoria ex art. 844 c.c. e quella di responsabilità aquiliana per lesione del diritto alla salute, ha ritenuto ammissibile il concorso tra le due azioni. In particolare, l’azione inibitoria ex art. 844 c.c. può essere esperita dal soggetto leso per consentire la cessazione delle immissioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l’azione per la responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c., nonché con la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.
Peraltro la Corte di Cassazione ha affermato che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 844 c.c. impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.
In tal senso, la recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che l’art. 844 c.c. sia uno strumento di tutela a presidio non solo dei diritti reali, ma anche a salvaguardia del bene salute interpretato estensivamente fino ad includervi ogni profilo inerente la qualità della vita.
In senso contrario, tuttavia, altra giurisprudenza di merito nega che l’azione inibitoria ex art. 844 c.c. sia finalizzata anche alla tutela del diritto alla salute, per il quale è invece esperibile la diversa azione personale di cui agli articoli 2043 c.c. e 2058 c.c.