Berlusconi e il carcere: quali scenari alternativi?

ANALISI DEI POSSIBILI ESITI GIURIDICI CHE SI PROFILANO PER BERLUSCONI.

di avv. Tommaso Rossi

UnknownRoma, 25 agosto 2013 — Decadenza da senatore secondo la legge Severino o rinvio della stessa? La politica italiana tutta sfoglia la margherita per capire cosa succederà al leader del centrodestra tricolore.

E, nel secondo caso, quali scenari si aprirebbero?

Va detto, innanzitutto, che Silvio Berlusconi non finirà in carcere- anche se venissero meno le sue prerogative parlamentari- per espiare la pena: avendo superato i 70 anni di età (ne compirà 77 a fine settembre) lo scenario sarebbe quantomeno quello della detenzione domiciliare, quasi automatica per i soggetti ultrasettantenni ovvero, ancor più premiale, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

A breve la sentenza di condanna a 4 anni verrà messa in esecuzione e a quel punto l’ex premier avrà 30 giorni per richiedere una misura alternativa (come detto affidamento in prova, semilibertà o detenzione domiciliare (questa ultima scatterebbe comunque in automatico). Il tribunale di sorveglianza fisserà udienza per decidere, previo parere della Procura generale, entro qualche mese.

L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione che può essere disposta quando la pena (anche residuo di maggior pena) è inferiore a 3 anni.

L’istituto è regolamentato dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario e consiste nell’affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall’istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, sottoposto ad una serie di prescrizioni e di verifiche periodiche da parte dei servizi sociali, ma di fatto libero. All’esito della prova, se il Tribunale di Sorveglianza esprime una valutazione positiva dell’andamento, la pena si considera interamente espiata. I detenuti per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia o laddove la collaborazione risulti impossibile e comunque siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità del collegamento con l’associazione.

Ma nel frattempo, quella che incombe è la pena accessoria dell’INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI. LA Cassazione ha annullato la precedente condanna a cinque anni di interdizione, in quanto ha ritenuto parte dei reati prescritti, e si attende ora il giudizio della Corte d’Appello per il ricalcolo della stessa. Nel momemot in cui anche quella condanna sarà definitiva, Berlusconi perderebbe immediatamente la possibilità di essere eletto e ricoprire qualsiasi carica rappresentativa pubblica.

L’ “Interdizione dai Pubblici Uffici” è una delle sanzioni previste dalla legge penale e viene considerata una “sanzione accessoria” rispetto a quella principale, che può invece consistere in una restrizione della libertà personale ovvero nel pagamento di una somma di denaro: se la pena supera i 5 anni di reclusione la sanzione accessoria è perpetua ed obbligatoria (art.29 Codice Penale). In questo caso l’interdizione non è perpetua, ma temporanea perchè le condanne non superano i 5 anni di reclusione e l’interdizione è dela durata della condanna.

Altra possibilità è la concessione della grazia.

La “grazia” consiste in un atto di clemenza del Capo dello Stato rivolto a beneficio di una determinata persona e rimesso al potere discrezionale dello stesso Presidente della Repubblica (art. 174 c.p.). L’istituto è caratterizzato da particolari finalità ed esigenze di natura umanitaria ed equitativa e la valutazione del Capo dello Stato si basa su di un parere motivato (non vincolante) espresso dal Ministero della Giustizia sulla base delle informazioni ricevute dal Magistrato di Sorveglianza o dal Procuratore Generale in merito al soggetto, alla sua condotta ed alla sua personalità.

Presuppone una sentenza irrevocabile di condanna ed è una causa di estinzione della pena con la quale, se concessa, la stessa è condonata in tutto o in parte oppure è commutata in un’altra specie stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie (ossia quelle che conseguono automaticamente alla condanna come effetto penale della stessa: es. pubblicazione sentenza, interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale etc ) salvo che il decreto di concessione stabilisca diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Si differenzia dall’indulto in quanto quest’ultimo è un atto di clemenza generale e non particolare.

Altra carta che si profila in questi giorni è quella dell’AMNISTIA. L’amnistia è una causa di estinzione del reato: è un provvedimento generale di clemenza, ispirato in teoria a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale, in pratica spesso solo a motivi di sovraffollamento delle carceri.Può estinguere il reato mentre il procedimento è in corso (amnistia propria) o intervenire dopo che è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna (amnistia impropria).

Prevista dall’art. 79 della Costituzione, l’amnistia si applica ai reati commessi anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge in Parlamento. A partire dal 1992 l’amnistia viene disposta con Legge dello Stato, votata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, mentre in passato era un atto che promanava dal Presidente della Repubblica.

I reati oggetto dall’amnistia vengono di regola individuati con riferimento al massimo edittale della pena ma possono essere utilizzate altre modalità: possono essere previste preclusioni oggettive per tipo di reato. L’amnistia non si applica ai recidivi aggravati o reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
L’indulto invece estingue solo la pena.

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