La Cassazione dichiara improduttiva di effetti la condanna a Bruno Contrada

 MA CONTRADA HA GIA’ ESPIATO TUTTA LA PENA PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA

di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni) con il contributo di Avv. Valeria Marini

bruno-contradaUno dei casi giudiziari che ha maggiormente diviso l’Italia e fatto scuola in materia di concorso esterno in associazione mafiosa, ma sopratutto di applicazione (o meglio, disapplicazione) dei princìpi del”giusto processo”.

Bruno Contrada è stato finalmente riabilitato definitivamente “dalla storia”.

Sì, perchè  la Cassazione ha finalmente dichiarato che la sentenza di condanna emessa dalla stessa Suprema Corte nel 2007 è ”  ineseguibile e improduttiva di effetti penali” , in accoglimento di un incidente di esecuzione presentato dai legali di contrada. Contrada ha finito di espiare interamente la pena. Può definirsi  un condannato “virtuale”, definitivo, che ha interamente scontato i suoi dieci anni di carcere in virtù di una sentenza che resta definitiva, ma è dichiarata improduttiva di effetti penali.

I miracoli del diritto “autoreferenziale”, che tenta di difendere i propri sbagli di fronte alla storia con articolate costruzioni nate con l’intento di “salvare capra e cavoli”.

La vicenda processuale di Bruno Contrada

Bruno Contrada fu condannato a 10 anni di carcere proprio per concorso esterno in associazione mafiosa. Entrato in polizia nel 1958, diviene capo della squadra mobile di Palermo nel 1973 e nove anni dopo entra a far parte del SISDE (il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), prima come coordinatore in Sicilia e Sardegna e poi a Roma nel reparto operativo della direzione. Fu arrestato per la prima volta alla Vigilia di Natale del 1992, con l’accusa di essere a disposizione di Cosa nostra, sulla base di una serie di dichiarazioni fatte da alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo e Rosario Spatola. Dopo 31 mesi di detenzione fu scarcerato nel 1995. Il 5 aprile del 1996, nel processo di primo grado, fu condannato a dieci anni di reclusione (il pubblico ministero, Antonio Ingroia, ne aveva chiesti dodici). Il 4 maggio del 2001 la Corte di appello di Palermo lo assolse con formula piena “perché il fatto non sussiste”. L’anno dopo la sentenza fu annullata con rinvio dalla Cassazione: fu ordinato un nuovo processo di appello che portò a una condanna nel febbraio 2006, in seguito confermata in ultimo grado nel maggio 2007. Contrada fu quindi incarcerato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il 28 luglio del 2008, con l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, gli furono concessi gli arresti domiciliari. Durante questi anni per tre volte è stata rifiutata la sua richiesta di revisione del processo. L’11 ottobre del 2012 è stato liberato per fine pena.

Contrada ha adito la Corte europea dei diritti dell’uomo nel luglio del 2008 sostenendo che, nel processo in cui era stato condannato, fosse stato violato l’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani. La norma invocata stabilisce che nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale: trattasi del principio di tassatività della norma penale, appartenente alla stessa ragione ispiratrice del generale principio di legalità, nonché corollario dell’ulteriore principio di irretroattività della norma penale. Il ricorrente sostiene che il reato -per il quale è stato condannato-  di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (artt. 110, 416 e 416-bis c.p.) sarebbe il risultato di un’evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all’epoca in cui lo stesso avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato. Questo perché, all’epoca dei fatti cui si riferisce il capo d’imputazione (anni 1978-1988), il reato ascrittogli non era sufficientemente chiaro, considerando che neppure la giurisprudenza era ancora giunta ad un approdo unitario in materia; pertanto egli non poteva conoscere -né avrebbe potuto prevedere- nello specifico la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti compiuti. Il governo italiano, costituitosi in giudizio, precisa che la nozione di concorso esterno è apparsa per la prima volta in Italia in alcune pronunce giurisprudenziali risalenti alla fine degli anni ’60 del secolo scorso: la nozione, inizialmente riferita ai soli reati associativi politici, è stata in seguito estesa alla materia terroristica e poi, già a partire dal 1987, all’associazionismo di stampo mafioso. La posizione assunta dal governo italiano è la seguente: nel decennio 1978-88, cui fa riferimento il capo di imputazione nei confronti di Contrada, la giurisprudenza in materia di concorso esterno in associazione di stampo mafioso non era affatto lacunosa né contraddittoria. Infatti, già a partire dal 1968, i giudici hanno riconosciuto la configurabilità di suddetta fattispecie incriminatrice all’interno dell’ordinamento italiano, e le decisioni che invece negavano la sussistenza normativa nonché giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa sarebbero in realtà isolate e minoritarie.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

La questione su cui si è interrogata la Corte, come risulta da un’attenta lettura della sentenza, è la seguente: se all’epoca dei fatti in cui è stato commesso il delitto, la legge definisse o meno chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Dall’analisi della giurisprudenza citata da entrambe le parti, emerge un dato di fatto incontestabile: la Cassazione fa per la prima volta menzione del reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso nella sentenza n. 8092 del 14 luglio 1987 (caso Cillari); una pronuncia nella quale, tuttavia, il giudice di legittimità nega la configurabilità di suddetto reato nel nostro ordinamento.

Solo con la sentenza Demitry del 5 ottobre 1994, in esito ad uno sviluppo ermeneutico successivo al 1987, la Cassazione giunge ad ammettere esplicitamente l’esistenza della categoria dogmatica in questione nell’ordinamento giuridico interno, tentando di fugare i dubbi che si erano sedimentati nei decenni precedenti. Dunque è chiaro che all’epoca in cui Bruno Contrada ha commesso i fatti contestatigli la giurisprudenza era ancora divisa e contraddittoria, contrariamente a quanto asserito dal governo resistente. Questa la conclusione cui giunge la Corte europea: tra il 1978 e il 1988 il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile (l’infraction en cause n’était pas suffisamment claire et prévisible) per l’autore del delitto. Tali elementi sono sufficienti, a detta della Corte, per concludere nel senso che vi sia stata un’effettiva violazione dell’articolo 7 della Convenzione: Bruno Contrada non avrebbe dovuto essere condannato perché il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un’evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all’epoca in cui egli avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato.

Già nel febbraio del 2014 la Corte europea aveva condannato l’Italia perché a Contrada non erano stati concessi una prima volta i domiciliari richiesti per le sue condizioni di salute.

Il 14 aprile 2015, giusto un anno dopo, la stessa Corte condanna lo Stato italiano a versare a Contrada 10.000 euro per danni morali e 2.500 euro per spese di giustizia, ritenendo che Contrada non dovesse essere né processato né condannato perché all’epoca dei fatti a lui contestati il reato di concorso in associazione mafiosa non era «chiaro, né prevedibile»

A quel punto l’ex legale del funzionario ha richiesto la revisione del processo,  richiesta respinta però dalla Corte d’Appello di Catania.

Il nuovo (attuale) legale di contrada ha, dunque, correttamente battuto la strada dell’incidente di esecuzione alla Corte di Appello di Palermo, alla luce della sentenza della CEDU, chiedendo di revocare la sentenza di condanna. La Corte aveva dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione e, di conseguenza, il ricorso in Cassazione che ha poi portato alla decisione di oggi.

 

Cenni sul concorso esterno nei reati associativi (a cura di avv. Valeria Marini)

Il dilagare della criminalità sia politico-terroristica sia di stampo mafioso nell’ultimo ventennio sta acutizzando un problema di interferenza tra l’istituto generale del concorso di persone -derivante dal combinato disposto tra l’art. 110 c.p. e una norma incriminatrice di parte speciale- e il reato associativo (quale è, ad esempio, l’associazione per delinquere ex art. 416 c.p.), corrispondente al modello dei reati necessariamente plurisoggettivi. Una delle questioni di maggiore interesse nonché di più scottante attualità consiste nella possibilità di configurare un concorso cd. esterno (o eventuale, per distinguerlo dal necessario) ex art. 110 c.p. ad un’associazione criminosa da parte di soggetti estranei all’associazione stessa. Il principale problema del concorso eventuale nel reato associativo deriva dall’assenza di una fattispecie normativa che direttamente incrimini il fatto di prestare un aiuto all’interno di un sodalizio criminoso; a ciò si aggiunge l’ambiguità della struttura dell’art. 110 c.p., norma ellittica in quanto potenzialmente combinabile con tutte (o quasi) le figurae criminis. A risolvere -o tentare di risolvere- tali problemi non è fino ad ora mai intervenuto il legislatore, ma si è succeduta solo una fitta attività giurisprudenziale ermeneutica. Vi sono stati in particolare tre tentativi, tradottisi in altrettante sentenze a Sezioni Unite: la sentenza Dell’Utri (1994), la sentenza Carnevale (2002) e la sentenza Mannino (2005). Quest’ultima è molto interessante soprattutto per la definizione dei presupposti della rilevanza penale del concorso esterno: si propone infatti una distinzione tra partecipe (interno) e concorrente esterno.

– Partecipe è colui che risulta in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio criminale, tale da implicare l’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale all’interno del fenomeno associativo (ruolo che peraltro può essere assunto e dimostrato anche per facta concludentia);

– concorrente esterno è invece un soggetto che, pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione, fornisce tuttavia ad essa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo; sempre che questo contributo esplichi una effettiva rilevanza causale, e cioè si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento della capacità operativa dell’associazione o di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale.

 

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