Bullismo,quale tutela giuridica per la vittima?

COME E PERCHE’ NON E’ PREVISTO UN AUTONOMO REATO

di avv. Stefania Corvaro

UnknownTra gli argomenti di cronaca che riempiono negli ultimi anni sempre più frequentemente le prime pagine dei giornali c’è il bullismo.
Parlare di bullismo significa volgere lo sguardo verso quegli atteggiamenti di prevaricazione sociale che si sviluppano tra i ragazzi nell’età adolescenziale, dove uno o più soggetti tentano di imporsi su un altro tendenzialmente più debole, attraverso un comportamento minaccioso, fatto di ingiurie ed intimidazioni, di parole che colpiscono e feriscono l’altrui personalità causando un inevitabile disagio personale in colui che lo subisce.
Le scuole, i parchi, le strade, i luoghi di aggregazione: questi sono i terreni di elezione in cui il fenomeno prende piede e si sviluppa. Proprio per questo è indispensabile e fondamentale che in questi ambienti (in primis tra tutti gli istituti scolastici e le famiglie) ci sia una maggiore attenzione e sensibilizzazione nei confronti di questa problematica che può espandersi a macchia d’olio laddove questo fenomeno venisse considerato come un trend alla moda.

Questi tipi di violenze fisiche o psicologiche possono essere intraprese ad iniziativa di un singolo e manifestarsi in una relazione a due con la vittima, oppure possono iniziare da colui che assumendo la veste di leader in un gruppo fomenti i suoi membri che a loro volta si accaniscono verso la persona più debole.

La violenza subita da parte di un gruppo è sicuramente un disagio maggiore per la vittima perché finisce per ritrovarsi psicologicamente sola ed impotente davanti ad una cerchia di ragazzi che si divertono ad umiliarla o deriderla. Noto è il caso di una giovane che veniva reputata fonte di “sfortuna contagiosa” per chi le si fosse avvicinato finendo così per emarginarla ed offenderla, tanto da “costringendola” a cambiare scuola per porre fine a questa sorta di personale tortura.

Ma quali sono le cause che possono determinare la diffusione di questo fenomeno?

Molteplici possono essere le motivazioni che spingono i “bulli” ad assumere questo atteggiamento di superiorità e dominazione nei confronti della vittima, in genere e soprattutto nei ragazzi, la forza fisica costituisce un elemento determinante, “proseguendo” nell’età adulta con umiliazioni e manifestazione di potere.

Il bullismo va arginato e prevenuto poiché il rischio è che le vittime possono subire traumi psicologici di notevole entità spingendole ad un isolamento sociale, causato da un crescente senso di frustrazione interiore, o, nei casi più gravi, al compimento di gesti estremi.

Dal un punto di vista giuridico il fenomeno del bullismo non è ancora stato regolamentato, nel senso che manca sia nel nostro ordinamento giuridico sia nell’ambito europeo una norma specifica che disciplini e punisca chiunque compia tali azioni. In altre parole non esiste il reato di bullismo.

Ma allora quale tutela può ottenere il ragazzo vittima di queste sofferenze?

E’ necessario che colui che abbia subito tali atteggiamenti identifichi il tipo di violenza ricevuta, così da inquadrare e racchiudere la condotta del bullo all’interno di quella norma penale che già prevede e punisce il compimento di quello specifico comportamento. In tal modo questo fenomeno potrà assumere di volta in volta vesti diverse ed identificarsi con la fattispecie “percosse” , “lesioni personali”, “violenza privata” o “atti persecutori” c.d. stalking ecc..

Ad ogni modo il fenomeno si manifesta attraverso comportamenti che presi singolarmente, già di per se costituiscono reato. E’ in questo modo che si tenta di sopperire a quel vuoto normativo, applicando la disciplina prevista per altre fattispecie criminose che prevedono l’applicazione di pene specifiche. Tuttavia il metodo migliore è la prevenzione che può attuarsi attraverso un atteggiamento di sensibilizzazione ed educazione nei confronti di questo fenomeno oggi sempre più in espansione.

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