IMU: LE NOVITA’ CONTENUTE NEL D.L. 102/2013
di Dott.ssa Anna Maria Marini (commercialista in Ancona)
Dopo un’estate caratterizzata da annunci e ripensamenti sulle soluzioni da adottare per rendere l’Imu, per quanto possibile, un’imposta meno gravosa per le tasche degli italiani, è approdato in gazzetta ufficiale il D.L. 102/2013 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.66 della G.U. n.204 del 31/08/2013) dove, anche se parzialmente, è stata data risposta ad alcune problematiche riguardanti la nota imposta.
Il problema all’origine di tanto caos è sempre lo stesso: trovare le risorse necessarie per finanziare le decisioni assunte dal governo in termini di minore entrate da IMU.
In questo scenario così incerto non possiamo che provare a fare il punto della situazione; vediamo allora quali novità porta con sé il provvedimento approvato.
L’abitazione Principale
E’ ben noto che con un provvedimento precedente, il D.L. 54/2013, l’appuntamento di giugno scorso, in termini di versamento dell’Imu sull’abitazione principale, era stato sospeso con l’impegno preso dal Governo di procedere alla riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro il 31/08; diversamente si sarebbe applicata la tassazione ordinaria ed entro il 16/09 i contribuenti sarebbero stati chiamati a versare quanto evitato con la scadenza di giugno.
Ebbene, il D.L. 102/2013 conferma la cancellazione della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013 relativamente all’abitazione principale, con esclusione degli immobili c.d. di lusso e quindi iscritti nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Abolizione che ovviamente è stata estesa anche alle relative pertinenze.
Per la seconda rata o saldo in scadenza a dicembre prossimo si aspetta, invece, di trovare le coperture finanziarie e quindi la cancellazione o la rivisitazione, è stata rimandata al decreto d’autunno (circa metà ottobre).
A questo punto può senz’altro essere di aiuto fare un breve excursus sulla definizione di prima abitazione principale nell’ambito dell’Imu (questione per certi versi già affrontata nel precedente articolo “La tassazione degli Immobili”).
In particolare, ai fini IMU, l’abitazione principale è l’unità immobiliare in cui il contribuente dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente; deve altresì essere l’abitazione in cui convivono anche i componenti del nucleo familiare.
Tale ultima disposizione ha prestato il fianco ha molteplici dubbi interpretativi; riassuntivamente possiamo dire che questa accezione è diretta ad evitare che i coniugi, non legalmente separati, titolari ciascuno di una unità immobiliare nello stesso Comune, potessero entrambi beneficiare della agevolazione per l’abitazione principale come spesso accadeva invece con la vecchia ICI.
L’abitazione principale deve essere caratterizzata dalla unicità, ovvero in presenza di unità abitative contigue, ma catastalmente distinte, dove dimora e risiede il contribuente, l’agevolazione spetta comunque per una sola delle due unità; pertanto in questi casi, valutata la convenienza economica dell’operazione, per usufruire dei benefici IMU legati all’abitazione principale, le due abitazioni dovranno essere unificate anche catastalmente.
Le agevolazioni per l’abitazione principale come noto, si applicano anche alle relative pertinenze, limitatamente però ad una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
Viene assimilato alla prima casa anche l’unità abitativa assegnata al coniuge separato, per il quale la disciplina IMU ha introdotto uno specifico “diritto di abitazione” che si aggiunge a quello già previsto dalla normativa civilistica.
Esistono poi situazioni particolari, come quella degli anziani ricoverati in case di cure o come gli italiani residenti all’estero, in relazione alle quali i Comuni possono con propria delibera renderli assimilati all’abitazione principale e quindi far loro beneficiare del medesimo trattamento di favore.
Non è invece conferito ai Comuni lo stesso potere di intervenire con delibera, in relazione alle case date in comodato d’uso gratuito a parenti,; situazioni per le quali la delibera Comunale può al più prevedere un trattamento di favore, mai equiparato alla abitazione principale, oppure assimilarle a tutti gli effetti alle abitazioni secondarie.
Sono assimilate all’abitazione principale, anche gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (c.d. case popolari).
Il D.L. 102/2013 ha altresì sanato il problema dei militari che risiedono in caserma e non nell’immobile di proprietà, per i quali troverà applicazione l’esenzione da IMU per l’abitazione principale purché sia l’unico immobile posseduto e non sia concesso in locazione. Tale esenzione riguarderà tuttavia soltanto il saldo e non l’acconto già versato a giugno.
Gli immobili d’impresa e il settore agricolo
In seconda battuta il D.L 102/2013 modifica anche la disciplina dell’Imu relativamente ai c.d beni – merce ovvero i fabbricati abitativi costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice.
Tali immobili infatti oltre a non dover versare la seconda rata dell’Imu prevista per dicembre saranno del tutto esentati a partire dal 2014 fino a quando permarrà la destinazione alla vendita, a prescindere dal momento di ultimazione dei lavori, e purché gli stessi non risultino locati.
Viene cancellata definitivamente anche la prima rata dell’Imu dovuta per i terreni agricoli e gli immobili strumentali delle imprese agricole già sospesa a giugno. Con il D.L. 102 vengono esentati inoltre i fabbricati rurali e le aree incolte.
L’occasione, invece è stata persa per confermare un intervento prospettato fino a qualche giorno prima della pubblicazione del decreto, e che senz’altro sarebbe stato gradito alle imprese sempre più in affanno di liquidità, ovvero la deducibilità del 50% ai fini IRES e IRPEF, dell’IMU versata sugli immobili strumentali.
Queste le principali novità del D.L. 102/2013 in materia di IMU.
Ora i lettori più attenti sicuramente si saranno posti una domanda, ovvero quale copertura finanziaria è stata data al mancato incasso dell’Imu in base alle previsioni introdotte con il D.L. 102/2013?
Bene, tra gl’altri interventi, sono stati previsti:
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meno vantaggi fiscali sui premi assicurativi per polizze vita e infortuni;
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la possibilità per il Governo, laddove alcune delle entrate previste non garantissero la copertura finanziaria delle spese, di aumentare l’importo degli acconti IRES e IRAP e delle accise.
Quanto alla riduzione degli sconti sui premi assicurativi, con il D.L. 102 è stato previsto che per l’anno 2013 l’importo massimo su cui poter calcolare la detrazione fiscale scende da Euro 1.291,14 a Euro 630, e a partire dall’anno 2014 si ridurrà ulteriormente ad Euro 230.
Relativamente all’aumento degli acconti, non dimentichiamo che già con il Decreto Occupazione approvato lo scorso luglio, per dare copertura al mancato aumento dell’IVA, è stato aumentato di 1 punto percentuale l’acconto per l’anno 2013 dovuto sia a titolo di Irpef che dal 99% passa al 100%, sia l’acconto a titolo di Ires ed Irap, che passano dal 100% al 101%, e i cui effetti finanziari si riverbereranno sull’importo da versare a fine novembre.
Quindi di fatto con il D.L. 102/2013 gli aumenti degli acconti vengono di nuovo riproposti come fonte per la copertura finanziaria delle mancate entrate e quindi, in pratica, ai contribuenti viene chiesto di anticipare sempre di più le imposte dovute su un reddito in corso di formazione.