CONOSCIAMO MEGLIO LE AGEVOLAZIONI IVA LEGATE AGLI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO
di dott.ssa Anna Maria Marini (Dottore Commercialista in Ancona)
Visto che le scorse settimane ci siamo interessati dei benefici fiscali recuperabili dalle imposte dirette (Irpef ed Ires), per completare il quadro relativo alle agevolazioni fiscali legate agli interventi in ambito edilizio, questa settimana ritengo sia utile parlare anche dell’aspetto Iva.
Infatti, nel contesto generale dei provvedimenti legislativi volti ad incentivare gli interventi nel settore edilizio, il nostro legislatore ha ritenuto di dover riconoscere una qualche agevolazione anche ai fini dell’Iva. Agevolazione che, in pratica, consiste nella applicazione (e quindi, per chi la paga, nell’addebito) di una aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria vigente nell’ordinamento tributario.
La disposizione in commento, introdotta per la prima volta con la Legge 488/1999, dopo una lunga serie di proroghe, è stata resa permanente nel nostro sistema tributario dalla Legge finanziaria per il 2010 e quindi non è più soggetta a scadenza.
Vediamo in cosa consiste.
E’ noto a tutti, anche ai non addetti “ai lavori”, che l’aliquota Iva ordinaria nel nostro ordinamento, che quindi trova applicazione per la generalità delle prestazioni di servizi e per le cessioni di beni (salvo categorie speciali ben identificate) è pari al 22% (come da ultima modifica con effetto dal 1/10/2013).
L’agevolazione in commento prevede che, in presenza di alcune categorie di interventi, l’aliquota da applicare sia invece pari al 10%.
L’argomento che si tratta in realtà è tutt’altro che semplice e spesso anche gli operatori del settore fanno fatica a capire quale sia il giusto comportamento da tenere. Con questo contributo cerchiamo allora di schematizzare gli aspetti più importanti della disposizione in commento.
Per rendere più fruibile e se possibile più comprensibile la materia distinguiamo:
– gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali;
– gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
La norma prevede che, sulle prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione effettuati su immobili residenziali, sia di natura ordinaria che straordinaria, trova applicazione l’Iva con aliquota agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria attualmente pari al 22%.
La stessa aliquota agevolata trova applicazione anche con riferimento alla cessione di beni, sempre ovviamente connessi all’intervento di manutenzione, purché la relativa fornitura venga posta in essere nell’ambito di un contratto di appalto. In ogni caso, qualora la fornitura coinvolga beni c.d. “di valore significativo”, l’aliquota agevolata può trovare applicazione su detti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione nel suo complesso determinato al netto del valore dei beni significativi.
Un esempio ci aiuterà a capire. Ipotizziamo un intervento di valore complessivo pari ad Euro 12.000 di cui Euro 5.000 per prestazione lavorativa ed Euro 7.000 per beni significativi. Bene, la regola sopra esposta consente di applicare l’aliquota agevolata del 10% su Euro 5.000 in quanto importo relativo alla prestazione lavorativa (anche detta prestazione di servizi) e su ulteriori Euro 5.000 di valore dei beni significativi, mentre per i residui Euro 2.000 (7.000- 5.000) di valore dei predetti beni troverà applicazione l’aliquota ordinaria.
A questo punto l’aspetto di maggior rilievo è stabilire quali beni debbano essere considerati di “valore significativo”.
Secondo le previsioni del D.M. 29/12/1999 sono da considerarsi beni significativi: i montacarichi e gli ascensori, gli infissi esterni ed interni, le caldaie, i video citofoni, gli impianti di sicurezza, le apparecchiature di condizionamento e riciclo d’aria e i sanitari e rubinetterie da bagni.
Sono inoltre esclusi dalla applicazione dell’aliquota agevolata dell’Iva: i materiali o i beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; i materiali o i beni acquistati direttamente dal committente; le prestazioni professionali ancorché direttamente legate all’intervento di recupero del patrimonio edilizio e infine alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di rapporti di sub-appalto con la ditta appaltatrice dell’intero lavoro. In quest’ultimo caso infatti il sub-appaltatore fatturerà all’appaltatore con Iva ordinaria mentre l’appaltatore fatturerà al committente principale con Iva agevolata al 10%.
Vale la pena di sottolineare che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria interessati sono esclusivamente quelli che hanno ad oggetto gli immobili residenziali, quindi a prevalente destinazione abitativa per tali dovendosi intendere tutti quegli immobili che sono o possono essere adibiti ad abitazione dei privati.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
Per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10%.
Si tratta quindi:
– delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera, connessi agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come individuate dall’art. 3, lettere c) e d) del Testo Unico in materia edilizia;
– dell’acquisto di beni, fatta eccezione per le materie prime e i semilavorati forniti per la realizzazione degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio come individuati al precedente punto. Da precisare che in questo caso l’aliquota agevolata del 10% può essere applicata anche su quei beni finiti che conservano la propria individualità, anche se incorporati nella costruzione (ad esempio: caldaie, infissi sanitari, etc). Nell’ambito di tali tipologie di interventi l’applicazione dell’Iva al 10% spetta sia se l’acquisto viene effettuato direttamente dal committente, sia quando i beni vengono acquistati da chi materialmente esegue i lavori (ditta o prestatore d’opera).
– restano in ogni caso escluse dall’aliquota agevolata del 10% le prestazioni professionali rese nell’ambito dell’intervento che saranno comunque assoggettate ad aliquota Iva ordinaria.
Concludo dicendo che per l’applicazione dell’Iva al 10% non sono in ogni caso richieste formalità o adempimenti specifici.