di dott.ssa Anna Maria Marini (Commercialista in Ancona)
E’ ormai noto a tutti che con il decreto milleproroghe è stata estesa anche all’anno 2015 la possibilità di usufruire, ricorrendone le condizioni, del regime fiscale dei c.d. minimi di cui all’art.27, co. 1 e 2, del D.L. 98/2011, che per effetto della legge di stabilità 2015 era stato abrogato.
Ferma restando l’abrogazione del regime delle nuove iniziative di cui all’art.13 della legge 388/2000 e quello c.d. degli ex minimi, di cui all’art. 27, co.3, del D.L. 98/2011, la proroga di cui sopra, che ha effetto dal 1.1.2015, consente a chi intraprende una nuova attività nel corso del corrente anno, di scegliere ancora il regime con imposta sostitutiva pari al 5%. Contemporaneamente, lo ricordiamo, chi già applicava tale regime potrà continuare a farlo fino alla scadenza dei 5 anni di permanenza ovvero fino al compimento del 35-esimo anno di età se successivo.
Ben note a tutti ormai regole di applicazione, condizioni di accesso e permanenza, del vecchio regime dei minimi, l’unico aspetto meritevole di segnalazione in questa sede riguarda la circostanza (sicuramente diffusa) in cui il contribuente interessato al regime dei minimi, per effetto della sua temporanea abrogazione, abbia già emesso fatture applicando il regime ordinario o il nuovo regime forfettario.
Come sottolineato anche dalla stampa specializzata sul punto, si ritengono applicabili in questo caso le precisazioni fornite con la circolare n.7 del 28.1.2008. Pertanto il contribuente potrebbe emettere documenti rettificativi delle fatture già emesse, riportando la dicitura prevista dal regime fiscale in commento ed accreditando l’Iva eventualmente addebitata al committente. Sicuramente sarà poi fondamentale mantenere per tutto l’anno d’imposta il comportamento concludente circa la volontà di voler applicare il regime dei minimi.
Fatta questa necessaria premessa direi ora di percorrere brevemente gli aspetti più importanti nel nuovo regime forfettario.
Possono aderire al nuovo regime forfettario i soggetti, persone fisiche, che nel periodo di imposta precedente a quello di ingresso:
- abbiano conseguito ricavi o compensi derivanti dall’attività di lavoro autonomo o di impresa, non superiori a determinate soglie, la cui entità varia in funzione del codice Ateco a cui viene classificata la specifica attività svolta. Come anticipato in un precedente intervento è in corso di esame dell’esecutivo la possibilità di innalzare i limiti di ricavi/compensi attualmente previsti.
- abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro altrui, per un importo non superiore ad Euro 5.000, includendo in tale voce:
- le spese sostenute a titolo di lavoro dipendente, rapporti di collaborazione a progetto e di lavoro accessorio (ex art. 70 del D.Lgs. n.276/2033);
- le spese sostenute per prestazioni di lavoro derivanti da contratti di associazione in partecipazione (ex art. 53, co.2, lett. c) del Tuir );
- le spese sostenute per il lavoro prestato dai familiari del titolare ex art. 60 Tuir;
- abbiano conseguito redditi da lavoro dipendente e assimilati, in misura non prevalente rispetto a quelli derivanti dall’attività di impresa, arte o professione esercitata. La verifica del criterio di prevalenza non rileva se:
- il rapporto di lavoro dipendente e assimilato è cessato;
- se la somma tra redditi di lavoro dipendente e assimilato e redditi di impresa o di lavoro autonomo non eccede la soglia di Euro 20.000; non rilevano a tal fine i redditi percepiti a titolo di prestazione occasionale ex art. 67 del Tuir e quelli derivanti da rapporti di associazione in partecipazione di cui sopra.
- il costo (storico) complessivo dei beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività al 31.12. (al lordo degli ammortamenti) non deve essere superiore ad Euro 20.000, facendo concorrere i beni ad uso promiscuo nella misura del 50%. Nel calcolo, ovviamente, non si tiene conto dei limiti fiscali previsti in regime ordinario di determinazione del reddito (es. autovetture e telefoni).
Ai fini della verifica del limite in esame, vanno fatte alcune precisazioni. In particolare:
– non concorrono i beni immobili ed i beni di costo unitario inferiore ad Euro 516,46;
– non concorrono, come chiarito recentemente dall’agenzia delle entrate, i beni immateriali (come marchi e brevetti);
– con riferimento ai beni detenuti ad altro titolo rispetto alla proprietà concorrono: in misura pari al costo sostenuto dal concedente per i beni detenuti in leasing ed in misura pari al valore normale per i beni detenuti a titolo di locazione, noleggio o comodato.
Le condizioni di accesso al regime forfettario appena segnalate sono le stesse che devono essere presenti per la permanenza nel regime medesimo anche negli anni successivi al primo.
Oltre alle condizioni c.d. di accesso e permanenza nel regime forfettario, il legislatore ha previsto delle condizioni di esclusione, ovvero condizioni che se ricorrono nell’anno di applicazione del regime ne determinano l’uscita. In particolare sono esclusi:
– coloro che si avvalgono di regimi speciali dell’IVA;
– i soggetti non residenti;
– i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati ex art. 10, comma 1, n.8, DPR 633/72;
– i soggetti che contemporaneamente all’attività individuale partecipano anche a società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.
Chi aderisce al regime forfettario oltre che beneficiare di alcune agevolazioni in termini di imposizione fiscale e previdenziale, usufruisce anche di notevoli semplificazioni sul piano degli adempimenti da porre in essere.
Nell’ordine, dal punto di vista dell’imposizione, il reddito imponibile fiscale viene determinato applicando ai ricavi/compensi conseguiti un abbattimento forfettario a titolo di spese, la cui percentuale varia anche qui in funzione del codice Ateco di classificazione dell’attività svolta. Al reddito così determinato viene applicata un imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 15%.
Tra l’altro, i soggetti che intraprendono una nuova attività a decorrere dal 2015, per il primo periodo di imposta e per i due successivi possono godere di un maggior abbattimento visto che il reddito imponibile viene diminuito di 1/3.
Dal punto di vista previdenziale, invece, per coloro che sono iscritti alla gestione Inps, commercianti o artigiani, i contributi potranno essere versati in ragione dell’effettivo reddito imponibile, come sopra determinato, ovviando così al versamento della contribuzione minima (con ovvie conseguenze positive sul piano prettamente finanziario).
Per concludere, quanto riguarda le semplificazioni i soggetti “forfettari” beneficiano delle seguenti agevolazioni:
– sotto il profilo dell’IVA, non addebitano l’imposta e sono esonerati da tutti gli adempimenti periodici, di registrazione e dichiarativi. Restano invece sottoposti: agli obblighi inerenti la certificazione dei compensi/ricavi tramite fatture, ricevute o scontrini; alla numerazione e conservazione dei documenti di acquisto; alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e alla applicazione delle disposizioni in materia di acquisti in regime di Reverse Charge;
– sotto il profilo delle imposte dirette, i soggetti forfettari sono esclusi da Irap, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e sono esonerati dalla compilazione e trasmissione degli studi di settore o dei parametri;
– infine per quanto riguarda gli adempimenti come sostituti di imposta, i soggetti forfettari oltre che non subire la ritenuta (previo rilascio di apposita dichiarazione in tal senso) non effettuano neanche la ritenuta sulle prestazioni ricevute. In tale ultima circostanza, tuttavia, hanno l’obbligo di indicare il codice fiscale del percettore delle somme in sede di dichiarazione dei redditi.
Concludo questo breve contributo con una considerazione di carattere generale. Come sempre avviene in ambito fiscale, è difficile dare un giudizio assoluto di convenienza o meno del regime fiscale appena esaminato. Seppur apparentemente meno vantaggioso del vecchio regime dei minimi che prevede un imposta sostitutiva pari al 5%, va sicuramente esaminata la posizione in concreto del singolo contribuente che ad esempio a parità di ricavi/compensi e in assenza di costi o comunque con costi molto marginali potrebbe trovare più vantaggiosa l’applicazione del nuovo regime forfetario che prevede una percentuale di abbattimento del reddito conseguito a prescindere dalle spese effettivamente sostenute.