L’ultimo anno della Comunicazione Annuale dati Iva
Di dott.ssa Anna Maria Marini
Come di consuetudine entro la fine del corrente mese ( per la precisione entro il 2 marzo visto che il 28 febbraio cade di sabato) si dovrà provvedere alla compilazione e trasmissione del modello di comunicazione annuale dati Iva relativi all’anno d’imposta 2014.
L’adempimento, previsto dall’art.8-bis del D.P.R. 322/98, ha la finalità di consentire a ciascuno Stato membro dell’Unione Europea di calcolare le risorse proprie che dovranno essere versate al bilancio comunitario.
Sono obbligati alla compilazione e successiva trasmissione telematica della Comunicazione annuale dati iva, tutti i soggetti titolari di partita iva che siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, con alcune specifiche esclusioni dettagliate nelle istruzioni che accompagnano il modello ministeriale.
Nella Comunicazione Annuale in pratica, i contribuenti devono riassumere le risultanze delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l’Iva dovuta o a credito per l’anno d’imposta preso in considerazione, unitamente alla comunicazione dei dati complessivi e sintetici relativi alle operazioni attive effettuate e a quelle passive registrate.
L’adempimento in esame, ovviamente, non sostituisce in alcun modo quello più analitico della Dichiarazione Annuale Iva (può essere semmai vero il contrario e più avanti vedremo quando), con la quale il contribuente riepiloga analiticamente la gestione Iva del singolo periodo di imposta, e quindi il tipo di operazioni attive effettuate, le operazioni passive registrate, riporta le risultanze delle singole liquidazioni periodiche d’imposta, i versamenti, le compensazioni, etc. Sempre e solo nella Dichiarazione Annuale Iva il contribuente deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio finalizzati a determinare correttamente l’Iva dovuta o a credito per l’anno in esame.
Considerato che la Comunicazione annuale dati Iva non ha finalità ed effetti dichiarativi, che sono invece propri della Dichiarazione Annuale, in caso di sua omissione l’amministrazione finanziaria può irrogare la sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/97, determinata in misura fissa con un minimo di Euro 258 ed un massimo di euro 2.065.
Come anticipato pocanzi, l’adempimento della Comunicazione Annuale Dati iva può essere evitato se entro lo stesso termine il contribuente provvede alla trasmissione della Dichiarazione Annuale Iva.
Vediamo allora quando ciò può avvenire, quali i benefici e quali gli svantaggi nel farlo.
Innanzitutto, come chiarito dall’amministrazione finanziaria con la circolare n. 1/E del 25.01.2011, la Dichiarazione Annuale Iva può essere trasmessa in forma autonoma nel mese di febbraio, da tutti i contribuenti soggetti a tale adempimento a prescindere dal saldo a debito o a credito in essa evidenziato.
Il vantaggio di tale anticipazione, rispetto al termine ordinariamente previsto del 30 settembre di ciascun anno, va ravvisato oltre che nell’evitare la Comunicazione Annuale dati Iva, anche e soprattutto nella possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva eventualmente emergente dalla dichiarazione, oltre il limite di euro 5.000 attualmente fissato (parliamo della compensazione in F24, quindi dell’utilizzo del credito Iva per pagare altri tributi che ad oggi può essere effettuato senza preventiva trasmissione della relativa dichiarazione entro la cifra massima di euro 5.000) o, in alternativa, nella possibilità di anticipare la richiesta di rimborso del credito stesso (ad oggi infatti il quadro VR necessario per ottenere il rimborso non può più essere presentato in via autonoma essendo incluso nella Dichiarazione Annuale, la cui trasmissione rappresenta condizione necessaria per poterlo richiedere).
Laddove, viceversa, la Dichiarazione Annuale evidenzia un saldo a debito, il vantaggio nel presentarla in via anticipata è unicamente legato a “risparmiare” la compilazione e trasmissione della Comunicazione Annuale dati Iva, visto che con l’anticipazione, il contribuente, si vedrà obbligato a versare il saldo a debito entro il giorno 16 marzo, salvo rateizzare, e non potrà beneficiare del maggior termine previsto quando la Dichiarazione Iva viene inclusa nel modello Unico e quindi trasmessa entro il 30 settembre.
Brevemente, si rammenta inoltre che l’adempimento della Comunicazione Annuale dati Iva, introdotto dall’art.9 del D.P.R. 435/2001, come modificato dall’art.10 del D.L. 78/2009, salvo “ripensamenti dell’ultimo minuto” dovrebbe andare in pensione proprio con la comunicazione dei dati del l’anno 2014. Infatti la Legge di Stabilità per il 2015 ha abrogato tale adempimento sostituendolo con la obbligatoria presentazione entro lo stesso termine (quindi la fine del mese di febbraio di ciascun anno) della Dichiarazione Annuale Iva.