Condanna innovativa del Ministero per responsabilità dei magistrati

MARIANNA MANDUCA  ,​VITTIMA DEL CARNEFICE E DELL’INERZIA DELLA MAGISTRATURA

Di avv. Alessia Bartolini


Il 13 giugno 2017 la Corte di Appello di Messina ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale di circa € 300,000.00 dopo aver accertato la responsabilità del Procuratore della Repubblica di Caltagirone, e dei magistrati da lui designati, nella morte di Marianna Manduca, uccisa a coltellate il 3 ottobre 2007 dal marito contro il quale la donna aveva sporto numerose querele per atti violenti e minatori. 

La vertenza conclusasi con la condanna al risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima ha ad oggetto la responsabilità civile dei magistrati, disciplinata dalla c.d. Legge Vassalli n. 117/1988, novellata dalla recente legge di riforma n. 18/2015, che presuppone che il magistrato abbia posto in essere il danno ingiusto con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni o a seguito di diniego di giustizia, secondo quanto previsto dagli art. 2-3 legge del 1988.

La legge che prevede la responsabilità civile del giudice nei termini ora indicati è sorta a seguito di un ampio e acceso dibattito, specialmente in ambito politico, fondato sull’assunto che la peculiare funzione del magistrato quale soggetto super partes che, ai sensi degli artt. 101 e 113 Cost., gode di autonomia e indipendenza nella propria funzione giurisdizionale non potesse, d’altra parte, giustificare un’irresponsabilità di fatto del giudice nell’esercizio della stessa. 

Fu così che nel 1987, su iniziativa dei radicali, del PSI e del PLI, venne proposto un referendum abrogativo degli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, contenenti la normativa sulla responsabilità del giudice, con conseguente necessità di un intervento legislativo in materia da parte del Parlamento. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi, dichiarava ammissibile la richiesta referendaria (Corte Cost. n. 26/1987) che portò, così, all’abrogazione dei suddetti articoli e alla formulazione della L. 13 aprile 1988 n. 117.  Legge che, di fatto, riguarda la responsabilità civile indiretta del magistrato e diretta dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale, tuttavia, spetta l’azione di rivalsa nei confronti del giudice coinvolto, seppur limitata nella sua entità a un terzo dell’annualità dello stipendio. 

La recente pronuncia della Corte di Appello di Messina dimostra come, a dispetto delle espresse perplessità sul punto da parte dei giuristi così come dell’opinione pubblica, la responsabilità del giudice non è prevista solo “sulla carta”. Nel caso concreto è stata ravvisata, infatti, la colpa grave dei magistrati di Caltagirone per violazione di legge determinata da “negligenza inescusabile” (art. 2 comma 3° lett. a) L. 177/1988), intesa come non spiegabile, “vale a dire senza agganci con le particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile anche se non giustificato l’errore del giudice” (Corte di Cass., sentenza del 14 febbraio 2012, n. 2107). 

Non potrebbe richiamarsi a giustificazione della condotta posta in essere dai magistrati coinvolti nel caso in questione, infatti, il dato che la donna avesse già introitato richiesta di separazione dal marito. Circostanza che qui si sottolinea in quanto il fenomeno, purtroppo da non sottovalutare, delle denunce false di violenze domestiche, strumentali all’affidamento esclusivo dei figli e alle richieste di addebito nei giudizi di separazione, è alquanto diffuso e comporta un rallentamento di non poco conto nell’attività del Pubblico Ministero ma, d’altra parte, questi è pur sempre titolare di una posizione di garanzia e di tutela delle vittime da reato. Titolarità che nasce dall’obbligo, previsto dall’art. 112 Cost., “di esercitare l’azione penale”. 

Versa in colpa grave e inescusabile, pertanto, il P.M. che non adotti un comportamento giuridico doveroso che, come nel caso di specie, si poteva esigere. Esigibilità desumibile dal fatto che la donna, nel mese di giugno 2007, aveva denunciato che il marito l’aveva minacciata in più occasioni impugnando un coltello a scatto e una volta, addirittura, lo stesso aveva scoccato contro la moglie una freccia da un arco da lui detenuto illegalmente, che non l’aveva colpita per pochi centimetri. Ebbene, nessuna perquisizione era stata disposta nella persona né nell’abitazione dell’uomo al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni della vittima, quantomeno sotto il profilo della rilevanza penale della detenzione illegale di armi. Perquisizione che, vista l’arma del delitto (coltello a scatto), avrebbe portato sicuramente al sequestro della stessa e l’omicidio della donna, assassinata a coltellate, non si sarebbe verificato secondo quelle specifiche modalità.

In tal senso, al fine di verificare la responsabilità della Magistratura per la morte della donna, i Giudici chiamati a pronunciarsi sul punto sono dovuti andare oltre il presupposto della sussistenza dell’obbligo costituzionale dell’esercizio dell’azione penale in capo ai magistrati, essendo necessario, come in ogni valutazione di condotta omissiva, un accertamento ulteriore: l’omicidio della donna si sarebbe potuto evitare se il Pubblico Ministero che ha avuto cognizione delle querele per aggressioni e minacce avesse adottato i provvedimenti urgenti e necessari a proteggere la vittima? 

Ai fini dell’accertamento del nesso di causalità fra la condotta, in questo caso omissiva, e l’evento, infatti, la responsabilità civile dei magistrati rientra nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno) che, a sua volta, segue le regole dettate dalla clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 comma 2° c.p. secondo cui: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

A seguito di un giudizio controfattuale, pertanto, operato dal Tribunale, prima, confermato dalla Corte di Appello di Messina, poi,  si è pervenuti all’accertamento della responsabilità dei magistrati della Procura della Repubblica di Caltagirone nella morte della donna per aver omesso di porre in essere i provvedimenti necessari a metterla in sicurezza che, se adottati, avrebbero impedito che l’omicidio si verificasse con quelle specifiche modalità. 

Si tratta di una pronuncia di condanna al risarcimento del danno per responsabilità dei magistrati che, tuttavia, non soddisfa né i familiari della vittima né il Paese in quanto, inevitabilmente, viene ammesso un fallimento della Giustizia, bisognosa , in verità, di guadagnarsi costantemente la fiducia dei suoi cittadini. 

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