“Decreto carceri”: le novità principali

UN NUOVO DECRETO LEGGE PER AFFRONTARE IL PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

di Avv. Valentina Copparoni (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni di Ancona)

carcere22 dicembre 2013 – Lo scorso 17 dicembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Giustizia Cancellieri, ha approvato un decreto legge in materia penitenziaria con lo scopo di affrontare la questione, ormai di dibattito quotidiano, del sovraffollamento delle carceri italiane.
Tante le sollecitazioni a fare presto da più parti: dal Presidente della Repubblica alla nostra Corte Costituionale alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Ecco i punti principali :

Affidamento in prova ai servizi sociali: si estende la possibilità di accesso all’affidamento in prova ai servizi sociali. Fino a oggi era possibile chiedere l’ammissione ai servizi sociali (sia ordinaria che terapeutica) per tutte le pene fino a 3 anni, il decreto ora estende il limite a 4 anni prevedendo, in caso di ulteriore condanna mentre si è affidati ai servizi, che sia il giudice di sorveglianza a decidere il ritorno o meno in carcere. Per i reati più gravi previsti dall’art.4 bis dell’ordinamento penitenziario è richiesta una cosidetta “motivazione rafforzata” per giustificare la riduzione.

Liberazione anticipata: viene aumentata da 45 a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione (ma soltanto in caso di buona condotta) per la liberazione anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015. Si tratta di una misura dunque ad efficacia retroattiva che resterà in vigore per due anni.

Domiciliari obbligatori. In caso di condanna fino a 18 mesi o in caso di residuo di pena pari o inferiore a 18 mesi, non ci sarà l’ingresso in carcere (a meno che il soggetto non venga ritenuto pericoloso) a favore, invece, della detenzione domiciliare. Tale previsione era già stata introdotta in maniera temporanea (con scadenza dell’efficacia il prossimo 31 dicembre) ed ora diventa definitiva.

Espulsione dei detenuti extracomunitari. Viene incentivata l’applicazione di una norma già contenuta nella legge Bossi-Fini ma poco applicata che prevede per i reati minori l’espulsione immediata dei detenuti extracomunitari in alternativa agli ultimi due anni di detenzione.
Inoltre l
’anticipazione delle procedure di identificazione sin dall’arresto è funzionale anche ad evitare il transito dal carcere ai CIE (Centri di identificazione ed espulsione) riducendo i tempi di permanenza presso tali strutture in caso di anticipata scarcerazione con riduzione del rischio di non identificazione nei 18 mesi.

Affidamento terapeutico. Aumentano le possibilità di affido terapeutico per favorire la cura nelle comunità di recupero dei detenuti tossicodipendenti, anche in caso di recidiva per reati minori. In ogni caso spetta al Giudice la valutazione caso per caso.

Piccolo spaccio. La modifica riguarda ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti e consiste nell’introduzione di una nuova ipotesi di reato in sostituzione della semplice circostanza attenuante. La norma prevede comunque una riduzione, nel massimo, della pena edittale che diventa 5 anni di reclusione e 26 mila euro di multa.

Braccialetto elettronico. E’ previsto un uso più ampio di questo strumento ma sempre con il consenso del detenuto.

Assunzioni di detenuti. Sgravi fiscali e agevolazioni per le aziende che decideranno di assumere detenuti ammessi al lavoro esterno.

Il decreto legge prevede, poi, un rafforzamento degli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute con l’istituzione, ad esempio, della figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.Una sorta di organo indipendente per garantire una tutela extragiudiziaria.
Viene anche previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza connotato da meccanismi diretti a garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie e sempre finalizzato a garantire ai detenuti e internati la tutela dei loro diritti.

Ora il Parlamento ha 60 giorni per procedere con la conversione del decreto in legge, eventualmente con l’inserimento di emendamenti.
Le reazioni politiche non sono tardate ad arrivare tra quelle positive del Pd e quelle più critiche di Forza Italia. Il primo commento dell’Unione Camere Penali italiane appare abbastanza positivo (anche se più dubbioso per quanto riguarda il reato di piccolo spaccio ed il carattere temporaneo di quanto previsto per la liberazione anticipata):
è un passo concreto, e non il primo, verso il rafforzamento delle misure alternative al carcere, ed è dunque importante per indicare percorsi riabilitativi diversi, e non soltanto per l’effetto di ridurre il numero dei detenuti, dove i risultati non potranno che essere ridotti, il che riporta alla necessità di varare – così come richiesto dal Capo dello stato – un provvedimento di clemenza generale per fronteggiare l’urgenza”.

 

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