Difensori d’ufficio: forse si cambia

PRESENTATO LO SCHEMA DI DECRETO PER RIFORMARE IL DELICATO RUOLO

di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)

UnknownIl difensore d’ufficio in Italia è un ruolo spesso sottovalutato, bistrattato e dai più poco conosciuto.

I clienti pensano che il difensore d’ufficio sia essenzialmente uno sfigato, e perdipiù pagato dallo Stato. Uno sfigato a cui, quindi, si può tranquillamente non dare un cent, confondendo evidentemente la difesa d’ufficio con la possibilità di fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, istituto previsto tanto quando ci si avvale di un difensore d’ufficio, che quando se ne nomina uno di fiducia.
Gli avvocati interpretano troppo spesso il ruolo male, in modo duplice. I giovani spesso credono possa essere un “trampolino di lancio” per farsi conoscere, e che dia la possibilità di imbattersi nel processo “della vita”, quello che dà titoli sui giornali e pajettes e lustrini. Ma dopo pochi mesi si accorgono che non è cosi, e cominciano a “bucare” le udienze o, peggio, far i processi con sciatteria, in genere compiacendo quanto più possibile il Magistrato che non ha alcuna voglia di perder tempo con quel processo, in sfregio a canoni del diritto di difesa. I vecchi avvocati, invece, restano iscritti alle liste difensori d’ufficio quasi per abitudine, scarsa voglia e scarso impegno, al più si manda qualche giovane collaboratore a farsi le ossa, senza neppure assicurarsi di come “si muova”.

La difesa d’ufficio è una missione. E’ credere nel ruolo dell’avvocato nel processo penale, un ruolo fondamentale a garantire il diritto di difesa ad ogni cittadino. Sia al ricco che al povero, sia al cliente “buono” che a quello che nessuno vorrebbe avere. Un ruolo che meriterebbe il massimo del rispetto da parte della gente, dei magistrati e prima di tutto di noi stessi avvocati.
Un difensore d’ufficio non deve mai chinare la testa davanti al giudice, non deve mai dire di “SI'” solo per compiacerlo, deve lottare come lotterebbe per il migliore dei clienti, non con sciocco puntiglio, ma con orgogliosa dignità dei propri doveri in difesa dei diritto della gente. Solo così potrà guadagnare il rispetto del magistrato, della gente e soprattutto di se stesso.

Ecco, ora si prova a cambiare per riformare un ruolo affondato ormai nella melma della banalità e menefreghismo.

Per poter essere abilitati e iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio, gli avvocati dovranno avere almeno 5 anni d’esperienza o il nuovo titolo di specialista in diritto penale, ciò per garantire un più alto grado di professionalità.

Queste le principali novità che emergono dallo schema di decreto legislativo di riforma della difesa d’ufficio approvato dal Consiglio dei ministri

Verrà poi istituito un elenco centralizzato dei difensori d’ufficio, gestito non più dai locali Consigli dell’ordine ma a a livello nazionale dal CNF, con la previsione del divieto temporaneo di cancellazione e con una disciplina ben precisa per il caso di sostituzione.

Ecco il testo dello schema di decreto.

OGGETTO: schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

PROPONENTE: Ministero della giustizia

1) Oggetto della proposta di modifica normativa:

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione al disposto dell’art.16 della l. 31 dicembre 2012, n.247, che delega al Governo il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati: a) dalla previsione delle modalità di accesso a una lista unica dei difensori di ufficio, con indicazione di requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei medesimi; b) dall’eventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

 

L’articolo 1 dello schema di decreto – intervenendo sul testo dell’art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – prevede che l’elenco dei difensori d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.

 

Ai fini di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più stringenti per l’iscrizione, viene elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea – in via alternativa – a consentire l’iscrizione ed è stabilito, in alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale (in riferimento all’art.9 della l. n.247 del 2012 e alla relativa regolamentazione attuativa, in via di predisposizione).

 

Il nuovo testo dell’art.29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prescrive che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’ordine (cui la domanda va presentata unitamente alla necessaria documentazione) e che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, sia necessario presentare periodica documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.

 

Sempre ai fini di assicurare idonea stabilità nell’esercizio della funzione è stabilito che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione.

 

L’articolo 2 dispone che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.

 

L’articolo 3 interviene con alcune modifiche del testo dell’art. 97 del codice di rito. Si prevede che il nominativo del difensore d’ufficio venga fornito all’autorità procedente dai locali Consigli dell’ordine (mediante l’ufficio centralizzato già costituito presso le Corti d’appello) che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale; si prevede che i criteri per la designazione del difensore siano dettati dal Consiglio nazionale forense (e non più dagli stessi Consigli dell’ordine) sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

 

Si interviene sulla materia della sostituzione del difensore di fiducia o d’ufficio designato e non comparso; si prevede che, a differenza del vigente regime (in base alla quale il giudice può designare altro difensore immediatamente reperibile e anche non iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio), il sostituto debba comunque essere iscritto agli elenchi suddetti.

 

Inoltre, si stabilisce che tale sostituzione può intervenire quando il difensore designato non sia comparso (per effetto di un impedimento ritualmente rappresentato) o non sia stato reperito, con espunzione del riferimento all’ipotesi dell’abbandono della difesa, regolato dal successivo comma 5.

 

È poi mantenuta la possibilità, per il compimento di atti di indagine ad opera della polizia giudiziaria e del pubblico ministero e che richiedano la presenza del difensore (per i quali è prevista la necessità – in caso di assenza del professionista originariamente designato – di richiedere l’ulteriore nominativo di un avvocato iscritto agli elenchi di cui sopra), di nominare altro difensore immediatamente reperibile, nei casi di urgenza.

 

Infine, si interviene sul comma 5 dell’art. 97 del cod.proc.pen., prevedendo che il difensore d’ufficio, ora sostituibile per “giustificato motivo”, possa cessare in modo definitivo dalle sue funzioni solo per abbandono della difesa, incompatibilità o trasmigrazione del processo per ragioni di competenza, casi nei quali l’autorità che procede deve operare ai sensi del disposto dei commi 2 e 3 (regolanti la materia della designazione ex novo del difensore d’ufficio).

 

L’articolo 4 interviene sul testo dell’art.102 del codice di rito, aggiungendo un terzo comma, per il quale il sostituto del difensore d’ufficio, nominato dallo stesso ai sensi del primo comma, deve essere iscritto agli elenchi di cui sopra (necessità prevista, dal vigente art. 97, comma 4, cod.proc.pen., solo “nel corso del giudizio” e non in via generale).

 

L’articolo 5 dello schema detta la clausola di invarianza finanziaria.

 

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