DIRETTIVA (UE) 2019/904 sulla riduzione della plastica sull’ambiente

E IL NOSTRO IMPEGNO CHE PARTE DALLE PICCOLE ABITUDINI QUOTIDIANE E PUO’ SALVARE IL PIANETA

di AVV. TOMMASO ROSSI (Rossi, Copparoni & Partners Studio Legale)

La plastica sta uccidendo i nostri mari, oltre che la fauna che li abita. E i nostri mari sono uno degli indicatori più esaurienti dello stato di salute del Pianeta.

Uno stato di salute pessimo.

Da apprezzare, dunque, quanto emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio , per cercare di affrontare il fenomeno, dettando regole cui i Paesi membri dovranno conformarsi entro il 3 luglio 2021.

Ciascuno, nel suo piccolo, compresi noi, sta già intraprendendo iniziative volte a ridurre i consumi della plastica.

Iniziative che stanno moltiplicandosi in tutta Italia, anche in Università, Banche e altri luoghi pubblici dove la presenza di persone con una bottiglietta d’acqua di plastica moltiplicata per migliaia di persone crea sicuramente un impatto notevole a lungo andare.

Le borracce al posto delle bottigliette di plastica sembrano una sciocchezza, ma moltiplicato per tanti milioni di bottiglie di plastica sono senz’altro un ottimo inizio. E, oltretutto, se ci si riabitua a non utilizzare la plastica, le bevande avranno anche tutto un altro sapore!!

Gli obiettivi della direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

L’obiettivo della presente direttiva è tutelare l’ambiente e la salute umana. La Corte di giustizia ha più volte dichiarato incompatibile con il carattere vincolante attribuito a una direttiva in forza dell’articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, escludere, in linea di principio, che l’obbligo imposto da una direttiva possa essere fatto valere dagli interessati. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva che persegue gli obiettivi di prevenire e ridurre l’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente acquatico.

La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

 Qualora la presente direttiva confligga con le direttive 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

2)   «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

3)   «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

4)   «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

5)   «rifiuto di attrezzo da pesca»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

6)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;

7)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

8)   «norma armonizzata»: una norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

9)   «rifiuto»: il rifiuto definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

10)   «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

11)   «produttore»:

a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); o
b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

12)   «raccolta»: la raccolta definita all’articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

13)   «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all’articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;

14)   «trattamento»: il trattamento definito all’articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

15)   «imballaggio»: l’imballaggio definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;

16)   «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

17)   «impianto portuale di raccolta»: l’impianto portuale di raccolta definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE;

18)   «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2014/40/UE.

Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili e anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l’incidenza negativa di tali prodotti di plastica monouso sull’ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l’immissione sul mercato. In tal modo, sarebbe promosso il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione. Le restrizioni dell’immissione sul mercato introdotte nella presente direttiva dovrebbero riguardare anche i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile, poiché tale tipo di plastica non si biodegrada correttamente e contribuisce dunque all’inquinamento ambientale da microplastica, non è compostabile, incide negativamente sul riciclaggio della plastica convenzionale e non presenta dimostrati vantaggi sotto il profilo ambientale. Considerate la forte prevalenza dei rifiuti di polistirene espanso nell’ambiente marino e la disponibilità di alternative, è inoltre opportuno limitare i contenitori monouso per alimenti e bevande e le tazze per bevande in polistirene espanso.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.

Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato rechi sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e
b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

 

PER LEGGERE L’INTERA DIRETTIVA CLICCA QUI

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