NEL FEBBRAIO SCORSO L’APPROVAZIONE DEL TESTO UNIFICATO SUI REATI AMBIENTALI. ORA IL VAGLIO DEL SENATO
di Avv. Valentina Copparoni (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)
1 GIUGNO 2014-Nel febbraio scorso la Camera dei Deputati ha dato il via libera al testo unificato sui delitti ambientali, testo (disegno di legge 1345) che è ora è all’esame delle commissioni Ambiente e Giustizia del Senato. Il 18.12.2013 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati aveva adottato all’unanimità il testo unificato di tre distinte proposte di legge recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale”
Il provvedimento introduce nel nostro codice penale il nuovo titolo VIbis “Dei delitti contro l’ambiente” ed in particolare 4 nuovi delitti mentre prima esistano in materie solo contravvenzioni ad eccezione del traffico illecito di rifiuti (2007) e della “combustione illecita” del decreto Terra dei Fuochi (2014).
L’approvazione, come sottolineato dal WWF, di fatto accelera un percorso avviato nel lontano 1998, quando ci fu la prima proposta di introduzione nel codice penale dei “Delitti contro l’ambiente” e “Disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’ecomafia”.
Attualmente il quadro normativo dei reati ambientali è contenuto nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006) che sostanzialmente prevede reati di pericolo astratto, cioè legati al superamento di valori soglia per le sostanze inquinanti, puniti a titolo di contravvenzione.
Il testo unificato delle proposte di legge Micillo, Realacci e Pellegrino conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell’ambiente, che non vengono novellate, ma aggiunge a tutela dell’ambiente nuovi reati.
Ecco, in sintesi, le principali novità del testo approvato che ora è passato al Senato con possibilità di proporre emendamenti fino alla fine del mese di aprile scorso.
Le principali novità introdotte dal testo approvato da Montecitorio:
4 NUOVI REATI: Disastro ambientale: punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chi altera gravemente o irreversibilmente l’ecosistema o compromette la pubblica incolumità.
Inquinamento ambientale: prevede la reclusione da 2 a 6 anni (e la multa da 10mila e 100mila euro) per chi deteriora in modo rilevante la biodiversità (anche agraria) o l’ecosistema o lo stato del suolo, delle acque o dell’aria.Se non vi è dolo ma colpa, le pene sono diminuite da un terzo alla metà. Previsti invece aumenti di pene per i due delitti se commessi in aree vincolate o a danno di specie protette.
Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività: prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni (e multa da 10mila a 50mila euro) per chi commercia e trasporta materiale radioattivo o chi se ne disfa abusivamente.
Impedimento del controllo: pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi nega o ostacola l’accesso o intralcia i controlli ambientali.
–Aggravanti: vengono introdotte circostanze aggravanti applicabili al reato di associazione per delinquere, qualora diretto in via esclusiva o concorrente alla realizzazione di taluno dei nuovi delitti ambientali, nonché in relazione all’art. 416-bis, ove l’associazione sia finalizzata a commettere alcuno dei delitti contenuti nel nuovo titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti ecc. in materia ambientale.
– Ravvedimento operoso:Si tratta di una riduzione delle pene da metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nella individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Se per operare tali attività l’imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso.
-Raddoppio termini di prescrizione: per i delitti ambientali i termini di prescrizione raddoppiano. Se poi si interrompe il processo per permettere il ravvedimento operoso, la prescrizione è sospesa.
– Obbligo della confisca: in caso di condanna o patteggiamento della pena per i nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (sia comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, si prevede la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato oppure, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.Analoga disposizione è inserita nel codice dell’ambiente, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
– Condanna al ripristino: il giudice, in caso di condanna o patteggiamento della pena, ordina il recupero e dove tecnicamente possibile il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato.
– Regolarizzazione ed estinzione reato: In assenza di danno o pericolo, nelle ipotesi contravvenzionali previste dal codice dell’ambiente, è prevista la possibilità di regolarizzazione attraverso l’adempimento a specifiche prescrizioni. In caso di adempimento il reato si estingue.
– Indagini e coordinamento: In presenza dei delitti contro l’ambiente, il Pubblico Ministero che indaga dovrà darne notizia al Procuratore Nazionale Antimafia.
-Incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione: consegue alla condanna per tali delitti;
-Coordinamento della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali che vengono fatti rientrare nel novero dei reati-presupposto di detta responsabilità.
-Introduzione nel codice dell’ambiente un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.
Di fatto il disegno di legge all’esame del Senato sposta in avanti la soglia di punibilità configurando il disastro come reato di evento e non più di pericolo concreto, come è invece il “disastro innominato” (l’art. 434, comma 1 codice penale ), la norma finora applicata dalla giurisprudenza al disastro ambientale.
Infatti attualmente, mancando una previsione specifica che punisce il disastro ambientale, si applica, secondo conforme giurisprudenza, l’art. 434 del nostro codice penale, il cosidetto disastro innominato che prevede. “Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punti, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”
La giurisprudenza si trova tutt’ora di volta in volta a doversi pronunciare sulle caratteristiche che deve avere il danno ambientale per configurarsi il disastro di cui all’art. 434 del nostro codice penale; in particolare il danno ambientale deve essere ampio , straordinariamente grave ed irreparabile e comportare danno o pericolo per la pubblica incolumità.
L’elemento oggettivo del reato è, dunque, l’esistenza di un disastro ma è altresì necessario che vi sia un pericolo per la pubblica incolumità.
I requisiti che connotano la nozione di “disastro” ambientale sono la “potenza espansiva del nocumento” anche se non irreversibile, e l'”attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità”.
Uno dei problemi maggiori legai all’attuale formulazione dell’art 434.cpc è che il delitto di disastro ambientale allo stato è configurato dal legislatore come reato permanente.
Ciò significa che il reato si perfeziona con il comportamento offensivo posto in essere dal soggetto, e soprattutto si consuma nel momento in cui cessa la condotta antigiuridica.
La prescrizione per il reato permanente decorre, attualmente, dal compimento dell’azione che interrompe la condotta illecita ovvero, se la permanenza non risulti cessata, dalla data della sentenza di primo grado.
Evidentemente, data la necessità di lunghe indagini per accertare questo tipo di reati e la lentezza dei processi che in primo grado possono raggiungere anche diversi anni, la prescrizione interviene, in molti casi, già nel primo grado di giudizio.
Attualmente, infatti, la prescrizione per il reato di cui all’art. 434 c.p. è fissata in 5 anni per l’ipotesi di cui al comma 1 ed in 12 anni per l’ipotesi di cui al comma 2.
Ora attendiamo l’esito del passaggio al Senato.