E’ illegittimo l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati a carico del proprietario incolpevole

ANALISI DEI PROFILI DI RESPONSABILITA’ PENALE E AMMINISTRATIVA PER L’ABBANDONO DI RIFIUTI

di Avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Rossi-Papa- Copparoni)

unknownIl Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 8 maggio 2018, n. 2786, pubb. il 09/05/2018 ha stabilito il principio che èillegittimo l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati a carico del proprietario incolpevole dell’abbandono.

A norma dell’art. 192 co.3 d.lgs. 152/06 alla rimozione dei rifiutiè tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti e, solidalmente,  il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità soltanto laddove ad essi sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa.Il COnsiglio di Stato dunque ribadisce come non è altrimenti configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti. Tali principi restano validi anche quando sia il Comune a procedere per la rimozione con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267-2000, atteso che l’imputabilità sotto il profilo soggettivo dell’inquinamento non può modificarsi a seconda dello strumento amministrativo con il quale si agisce.

Ricordiamo che le ordinanze contingibili e urgentisono adottate dal sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale o -come in questo caso- in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Secondo il dictum del Consiglio di Stato è pertanto censurabile l’operato dell’Amministrazione, e la relativa ordinanza va annullata, ogni qualvolta essa ometta di dedurre, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti.

Partendo da questo spunto giurisprudenziale, proviamo ora ad analizzare più in dettaglio scenari e profili di responsabilità in caso diabbandono di rifiuti.

  • L’art. 255 d.lgs. 152/06 disciplina il reato di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, che sanziona chiunque abbandona o deposita rifiuti nel suolo  e sul suolo, ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 € a 3000 €, aumentata fino al doppio se la condotta riguarda rifiuti pericolosi. Il comma 3 prevede che chiunque non ottemperi l’ordinanza del Sindaco che ordina la rimozione dei rifiuti, il recupero o lo smaltimento degli stessi e il ripristino dello stato dei luoghi, è punito con lapena dell’arresto fino ad un anno e il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esecuzione di quanto disposto nell’ordinanza sindacale.

La condotta attribuibile dunque al  privato che pone in essere le attività di abbandono è  quella prevista dall’art. 255 d.lgs. 152/06 (“Abbandono di rifiuti”) punita unicamente con sanzione amministrativa.

  • L’art. 256 d.lgs.152/06,invece,  sanziona anche penalmente la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, che sia stata posta in essere all’interno di una attività professionale, e in ogni caso sia con una condotta organizzata, non episodica e non esclusivamente di tipo dismissivo.

La pena è dell’arresto da 3 mesi a un anno e l’ammenda da 2600 a 26000 € se si tratta di rifiuti non pericoloso; e dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2600 a 26000 € se si tratta di rifuiti pericolosie con l’ammenda di € 26000,00 (spesso irrogata con verbale in misura ridotta parti ad un quarto del massimo, € 6500,00 così come indicato nel verbale di prescrizioni).

Alla stessa pena soggiace chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto,r ecupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rigiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

  • il comma 3 dell’art. 256 prevede il reato di discarica abusiva (“non autorizzata”), sanzionando con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2600 a 26000 euro chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; e con la pena della’rresto da 1 a 3 anni e dell’ammenda da 5200 a 52000 € se la discarica è destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

 

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