DOMENICA PUBBLICHEREMO LE SOLUZIONI PROPOSTE DAI NOSTRI ESPERTI.
Prima traccia in materia civile
Tizio, proprietario, concede in locazione un appartamento a Caio che lo adibisce ad abitazione
propria e della propria famiglia.
In prossimità della scadenza del contratto Tizio intima licenza per finita locazione e cita in giudizio Caio per la convalida. All’udienza fissata per la convalida Caio compare personalmente e non si oppone e il giudice convalida la licenza, fissando per il rilascio la data del 10/01/2014. Caio non adempie e Tizio gli notifica quindi il 20/02/2014 atto di precetto; in data 31/03/2014 l’ufficiale giudiziario notifica a Caio preavviso di rilascio per la data del 20/07/2014.
Caio il 10/05/2014 si reca in vacanza per alcuni giorni con la sua famiglia e in data 20/05/2014, al suo rientro, verifica di non essere in grado di rientrare nell’appartamento utilizzando le chiavi in suo possesso. Interpella quindi Tizio il quale gli spiega di avere provveduto egli stesso a cambiare la serratura della porta d’ingresso. Pur offrendo la restituzione dei beni di Caio ancora presenti in casa, Tizio dichiara di non essere disposto a consegnargli le nuove chiavi in quanto egli ritiene di avere agito legittimamente in virtù del titolo esecutivo.
Assunte le vesti del difensore di Caio il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare quali iniziative possa intraprendere il proprio assistito al fine di riprendere il godimento dell’immobile in questione.
Seconda traccia in materia civile
Tizio, proprietario di un terreno, concede a Caio, proprietario del fondo confinante, di parcheggiare la propria autovettura su una porzione del suo terreno.
Per formalizzare tale accordo gli stessi stipulano una scrittura privata in cui si legge che Tizio dichiara di costituire su una determinata porzione del suo fondo una servitù di parcheggio a beneficio del fondo di Caio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.
Caio inizia dunque a parcheggiare la propria autovettura sul terreno di Tizio. Dopo circa 2 anni Tizio vende il proprio terreno, nel frattempo divenuto edificabile, alla società Alfa, facendo espressa menzione nel contratto della servitù a suo tempo costituita a favore di Caio. Divenuta proprietaria, Alfa decide di costruire sul terreno un albergo di ampia cubatura che dovrebbe comprendere anche l’area destinata al parcheggio di Caio.
Alfa tuttavia trova l’opposizione di Caio, che intende continuare ad usufruire del terreno per parcheggiarvi la propria autovettura in considerazione della servitù a suo tempo costituita a vantaggio del suo fondo e che egli ritiene opponibile ad Alfa non solo perché non costituisce un diritto reale, ma anche perché espressamente menzionata nel contratto stipulato tra Tizio e Alfa.
Assunte le vesti del legale della società Alfa, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare i profili relativi ai requisiti per la valida costituzione di una servitù prediale.
SECONDA GIORNATA:
Prima traccia in materia penale
Con sentenza pronunciata dal Tribunale nell’ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012, Tizio, incensurato di anni 42, viene condannato con la concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni 3 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto giudicato responsabile del reato di cui all’art. 317 c.p., commesso nell’anno 2010, perché nella sua veste di pubblico ufficiale, quale ispettore del lavoro della ASL, nel corso di un accertamento presso un’autorimessa in cui era emersa l’irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero, dopo aver detto al titolare dell’autorimessa, Caio, che, se non gli avesse corrisposto la somma di euro 500,00 avrebbe proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni dell’importo di alcune migliaia di euro, si faceva consegnare la predetta somma senza poi procedere a contestazione alcuna.
Tizio, subito dopo l’avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato per avere un parere.
Il candidato, assunte le vesti del candidato di Tizio, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Seconda traccia in materia penale
Tizio – di professione autotrasportatore – effettuava trenta transiti sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio, per il totale di euro 350,00. In particolare, in alcuni casi, dopo aver ritirato alla guida dell’autocarro di sua proprietà, il tagliando di ingresso del casello autostradale, una volta aggiunto alle varie stazioni di uscita si immetteva nella corsia riservata ai possessori di di tessera via card o di telepass e si accodava al veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare, sulla scia di questo, prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata.
Tizio non veniva mai fermato dalle forze dell’ordine o dall’addetto al casello, ma il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade. In altri casi, ometteva il pagamento dichiarando all’addetto al casello di uscita di aver smarrito il tagliando di ingresso e di essere sprovvisto di denaro.
Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte prescritte.