Evoluzione storica della tutela dei diritti degli animali

di dott. Francesco Magnini

unknownDi “diritti degli animali” si comincia a parlare nella seconda parte del secolo scorso.

Nell’arco di tutta la storia a partire dall’antichità l’essere umano ha avuto con gli animali un rapporto controverso: da oggetto di espiazione dei propri peccati e sacrificio per ingraziarsi i favori della divinità a mezzo di trasporto o di fatica nel lavoro, passando per il medioevo in cui all’animale vengono attribuiti caratteri di mostruosità e talvolta connivenza con il diavolo per arrivare all’epoca moderna, in cui la scienza li pone ai primi stadi della catena evolutiva, togliendo loro ogni connotato per così dire umanoide e ponendoli ai margini del mondo evoluto, in posizione definitivamente, anzi, scientificamente servile.

C’è invece come un filo parallelo che corre laterale a tutto questo e lega Pitagora e la Grecia degli ultimi secoli a.C. in cui nasce una religione, l’orfismo, che attribuiva valore a tutti gli esseri, umani e non, e talora perfino inanimati e il pensiero di Peter Singer e Tom Regan di fine ‘900. 

Aldilà dell’appartenenza a correnti filosofiche diverse, sono il primo promotore del Movimento per la liberazione animale e il secondo del Movimento per i diritti degli animali. 

Per l’australiano Singer, teorico fra le altre cose della bioetica e dell’etica animale e autore nel 1991 di “Liberazione animale”, i cosiddetti enti naturali si dividono in esseri senzienti, cioè capaci di provare piacere e dolore e non senzienti, e nella prima categoria sono ricompresi gli animali.

Gli animali “superiori”, secondo il discorso di Singer, hanno non solo almeno un organo sensoriale che gli permette di percepire stimoli esterni ma anche percezione dell’Io. 

Conservare il cibo per il futuro può essere considerato come il segno di una anche confusa percezione del senso unitario del proprio essere e non di una necessità contingente, così come è altrettanto vero che gli animali percepiscono certe proprietà delle cose che i sensi esterni non possono evidenziare: ad esempio l’agnello percepisce la minaccia del lupo non certo mediante i soli sensi esterni. 

Per restare aderenti all’ambito della tematica dell’abbandono è su queste basi che si può facilmente sostenere come per un cane, un gatto (ma non solo) non sia la stessa cosa appartenere ad un padrone piuttosto che ad un altro, e che ancora maggiore fonte di sofferenza è la consapevolezza di non essere più graditi da chi fino ad un momento prima ti ha accudito e ospitato.

Per l’americano Regan gli animali che definisce “non umani” sono “soggetti di vita” esattamente come gli esseri umani ed hanno valore intrinseco, cioè hanno valore di per sé e non in relazione all’essere umano, negando quindi che il loro valore sia in rapporto a quanto possano dare all’uomo in termini di lavoro e fatica.

Ciò implica che adibirli a lavori di routine e mancare loro di rispetto è negazione dei loro diritti, in una posizione assolutistica e anche diversa da quella “utilitaristica” di Singer quindi decisamente più possibilista nel far rientrare l’animale in un discorso economico. 

Pur nell’unitarietà della direzione la differente posizione dei due teorici fa emergere un dato rilevante per quanto riguarda la legislazione a tutela degli animali. Nasce cioè un problema relativo alla parità di diritti fra essere umano e animale.

Regan lo supera agevolmente: per lui l’animale non è cibo e non è forza-lavoro.

Tuttavia la società è ben radicata nel considerare una gran parte degli animali come alimenti e una parte seppur minoritaria se ne avvale specie nell’agricoltura o in attività per così dire ludiche come corride, palii, corse sia autorizzate che clandestine.

La domanda è: a parità di diritti come può essere operata una scelta “eticamente valida”? 

Se la vita di una mucca equivale a quella di un cane e di un essere umano a tutte queste forme di vita andrà concessa uguale tutela della vita stessa. Quale diritto dovrà essere salvaguardato in caso di conflitto fa diritti posti in posizione di parità?

In altri termini: se ad un animale vengono concessi i medesimi diritti dell’uomo non potrà essere macellato e cucinato, un mulo non potrà essere caricato di un peso o un cavallo attaccato ad un calesse, un cane non potrà, anche se in condizioni di sicurezza, fatto correre contro la sua volontà inseguendo una lepre finta, tantomeno un toro pungolato per entrare in un’arena. 

A meno che leggi speciali non prevedano diversamente, in presenza di necessità legate alla tutela della sicurezza o alla salute solo in particolari circostanze sarà possibile legare un cane alla catena o condotto al guinzaglio, così come debbono essere limitate ed eccezionali le ipotesi in cui una persona possa essere privata della libertà individuale. 

 

 

La legislazione in tema di diritti degli animali trova un momento “alto” nella Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, un documento sottoscritto da associazioni animaliste il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’Unesco a Parigi.

Non ha valore giuridico, è una proposta di codice etico di rispetto verso l’ambiente e ogni animale.

Tuttavia ha la sua importanza perché introduce la condanna del “biocidio”, negando cioè la legittimità dell’uccisione di un animale “senza necessità”, e proprio per questo viene criticata dall’animalismo più intransigente per non condannare ogni forma di uccisione di animali. 

Quando nel panorama culturale italiano la questione dei diritti degli animali era estremamente periferica non fu cosa da poco introdurre le tematiche dell’ambiente e altre ancora più sottili rimaste appannaggio di uno strato sociale più attento, questo soprattutto a causa di enormi resistenze annesse ad interessi economici di non poco conto.

Tematiche come il biocentrismo, lo specismo, la giustizia interspecifica, ossia i principi che regolano la tutela dei diritti vitali delle varie specie riconoscendone, e non negandone, le differenze, la zoofilia intesa come interesse verso gli animali (a cui purtroppo non necessariamente corrisponde l’attenzione per il loro reale benessere), sono oggi di pubblico dominio e oggetto di dibattito diffuso.

E’ innegabile, oltretutto, che le battaglie portate avanti dalle associazioni animaliste abbiano realizzato l’obiettivo di ampliare una legislazione assai scarna in tema di abusi compiuti nei confronti degli animali all’emanazione della legge n. 189 del 20 luglio 2004, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, che ha aggiunto al codice penale gli articoli dal 544-bis al 544-sexies, fermo restando il 727 che oggi si riferisce alle fattispecie dell’abbandono e alla detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. 

 

Diciamo che un sistema giuridico può tutelare qualcosa o qualcuno anche senza riconoscergli o attribuirgli dei diritti, tanto per ricollegarsi a quanto sostenuto da Singer e, con più forza ancora, da Regan, prima di effettuare una panoramica su quanto prevede l’ordinamento giuridico italiano sulla questione in esame. 

Va innanzitutto precisato che il diritto italiano non prevede status intermedi fra persone e cose e l’810 c.c. affermando che le cose che possono formare oggetto di diritto sono “beni”.

Fra questi quindi gli animali, con le implicazioni della destinazione economica dei beni secondo quel principio sotteso al diritto privato per cui, entro certi limiti posti dalla Costituzione, tutto è proteso all’efficientismo e alla produzione.

Gli animali che non sono di proprietà privata sono demanio dello Stato e fino al 1977 è mancata una legge che stabilisse delle regole alla caccia fino ad allora indiscriminata a tutela della fauna selvatica in quanto, appunto, bene appartenente al pubblico demanio.

 

Andando a ritroso, a livello di codice penale abbiamo già nel codice del Regno di Sardegna una norma che punisce “l’incrudelimento” verso gli animali, a patto sia rivolto verso animali domestici e in luogo pubblico, mentre nel successivo codice Zanardelli del 1889 viene espunto il riferimento ai luoghi pubblici e aggiunto un secondo comma per il quale “alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all’insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo”.

Con poco entusiasmo da parte del legislatore la pena viene fissata in cento lire, anche se lo stesso Zanardelli precisa che pur essendo gli animali “privi dell’umana ragione” sono esseri sensibili che non meritano di essere tormentati. 

Con la legge n. 611 del 1913, “Provvedimenti per la protezione degli animali”, vengono aggiunte nuove condotte a quelle punite dall’art. 491 del codice vigente, fra cui “le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale” e, all’articolo 2, la previsione che per la concessione della personalità giuridica alle associazioni si renda necessario “educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali” e che siano date “nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali”.

Da una situazione per cui viene tutelato “il sentimento di pietà verso gli animali” e quindi più la sensibilità delle persone che l’animale stesso, si ha un primo riconoscimento del loro valore intrinseco.

L’articolo 491 del c.p. Zanardelli transita nel codice Rocco del 1930 all’art. 727, ricomprendendo nella condotta da condannare gli esperimenti su animali condotti in pubblico e il loro utilizzo in giochi e spettacoli pubblici per cui debbano subire sevizie, e come tale rimane fino alla sua modifica da parte della legge del 2004. 

“Non c‟è alcun riferimento alla natura senziente degli animali e la collocazione codicistica non dà adito a equivoci: il principio dei doveri indiretti trova conferma nel titolo della rubrica, che definisce il sentimento umano quale interesse tutelato” (Carlo Prisco).

Per prevenire eventuali interpretazioni estensive della legge venne però precisato che “non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”.

 

Un primo sviluppo della legislazione da potersi in qualche modo attribuire alla carta dei diritti degli animali e ad una nuova sensibilità sul tema si ha con il d.lgs. 116/1992, “Attuazione della direttiva n. 86/609 CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici” che regola, pur legittimandola, la vivisezione e l’utilizzo degli animali a scopo di ricerca. 

La legge viene però interpretata dalla Cassazione Civile nel 2003 (n. 10857) estendendone la portata.

Il caso nasce da un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di 20 milioni di lire emessa dal Comune di Napoli per aver eseguito (nel 1993) pratiche sperimentali su animali vivi consistenti nell’esecuzione di quattro interventi di colecistectomia realizzati su quattro maiali a “scopo didattico” presso la locale università degli studi senza la dovuta comunicazione al Ministero della sanità e senza che lo “stabilimento utilizzatore” fosse autorizzato ai sensi del suddetto decreto legislativo. 

La Cassazione scrive nella sentenza che, in primo luogo, il decreto “tutela tutti gli animali indipendentemente dalla specie di appartenenza” e, più specificamente riguardo il ricorso giunto presso la Suprema Corte, che si ha esperimento in tutti i casi di utilizzazione “che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli” e che, proprio per questo, deve avvenire con modalità tali da assicurarne la “eliminazione” tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale”. 

In pratica sconfessando i ricorrenti i quali sostenevano che l’animale non avesse provato dolore in quanto anestetizzato, argomentando invece, al contrario, che il dolore e la sofferenza degli animali prescinde l’anestesia e che proprio a tale scopo essa “è imposta come accorgimento inderogabile in tutti i casi di utilizzazione degli animali ai fini in esame, che possono cagionare dolore, allo scopo di lenirlo, in virtù di una espressa e specifica prescrizione contenuta nella direttiva comunitaria, recepita dal legislatore nazionale”.

La Cassazione afferma il principio che in quanto esseri viventi hanno la capacità di reagire agli stimoli del dolore, che è un deciso passo avanti dalla considerazione dell’animale come semplice “essere vivente” (Cassazione Penale nel 1996, n. 9574) verso l’attribuzione della qualità di “essere senziente”. 

La sentenza in oggetto riprende quanto affermato da massime della Cassazione Penale di orientamento più progredito rispetto all’appena citata, per cui: gli animali in quanto autonomi esseri viventi, sono dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all’abbandono (cfr.: Cass. pen., Sez. III, 10/07/2000, n. 11056; Cass. pen., 14/03/1990).

Il Consiglio di Stato, in una sentenza del 2004 (n. 6317), chiarisce il punto, spingendosi laddove la Suprema Corte esita. 

Viene affermato che, tradizionalmente, le regole poste dall’ordinamento giuridico in materia di tutela degli animali, in via di puro principio, non proteggono gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l’uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi; sarebbe, pertanto, oggetto di tutela, il sentimento di pietà nell’uomo connaturato anche verso gli animali. 

Purtuttavia, in via interpretativa adeguata all’evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, le norme de quibus devono intendersi anche come dirette a tutelare gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore. 

 

 

 

 

Gli articoli del nostro codice penale posti a tutela degli animali sono oggi, come accennato, il 727, “Abbandono di animali” e il 544-bis – 544- sexies, rispettivamente “Uccisione di animali”, “Maltrattamento di animali”, “Spettacoli o manifestazioni vietati”, “Divieto di combattimento fra animali” e “Confisca e pene accessorie”.

Anche nel 2016 (Cass. Pen. N. 35209) viene ribadito che il bene protetto dal reato previsto dall’art. 544-ter c.p. è costituito dalla pietas per gli animali. 

All’animale il diritto all’integrità fisica e alla salute psichica come avviene per gli esseri umani non viene tuttora riconosciuto.

 

Il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti puniti con il reato di maltrattamento.
L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a sé stesso.

Così si è espressa la Cassazione Penale con la sentenza n. 18892 del 2 febbraio 2011.

Anche la questione dell’abbandono, come il maltrattamento, è considerata in un’ottica antropocentrica: si tende cioè ad evitare che l’abbandono degli animali possa recare nocumento all’incolumità delle persone.

Ai cani soprattutto accadeva e accade di essere abbandonati lungo le strade, nell’intento da parte del reo di rendersi più agevole la fuga e contemporaneamente nella speranza che qualcuno di passaggio se ne prenda cura al posto suo, secondo una di quelle modalità più elementari e vigliacche di pulirsi la coscienza.

Questi cani che si vengono a trovare in luoghi sconosciuti e senza orientamento talvolta provocavano incidenti d’auto, considerato che le punte massime del triste fenomeno dell’abbandono si registravano e tuttora si registrano nei periodi di ferie, in cui molte strade sono più frequentate (e quindi anche più pericolose) del solito.

Nei Paesi economicamente e culturalmente progrediti il fenomeno di abbandono degli animali si è drasticamente ridotto negli ultimi anni, sino al punto di non rappresentare più un’emergenza.

Nei Paesi di fascia intermedia come l’Italia, invece, ancora oggi si detengono animali senza possedere però la cultura necessaria per gestirli. L’Italia è indietro nella reale adozione di misure a tutela degli animali ed è arretrata anche la visione su cui si basa attualmente detta tutela.

Mancanza di civiltà e arretratezza culturale sono all’origine dell’abominevole fenomeno dell’abbandono degli animali.

Basti pensare alla recrudescenza che questo fenomeno ha avuto nelle ultime settimane a causa dell’epidemia tuttora in corso, da collegarsi secondo qualcuno alle cattive condizioni igieniche in cui vengono tenute e macellate alcune specie di animali che in oriente sono destinati all’alimentazione umana e che ha finito, in occidente, per tradursi in un semplicistico “anche gli animali domestici stante così le cose potrebbero essere veicolo di contagio”. Opinione senza fondamento scientifico e smentita dagli esperti in quanto, in base alle conoscenze che si hanno, il virus è trasmissibile solo da uomo a uomo, e pertanto non da porre a sostegno alla triste pratica dell’abbandono.

 

 

Allo scopo di disincentivare la pratica dell’abbandono venne emanata la Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (n. 281 del 1991), che introdusse l’obbligo di registrare il proprio cane all’anagrafe canina, in cui oltre al nome dell’animale alle caratteristiche deve essere indicato anche il nome del proprietario, in modo di facilitarne il rintracciamento.

Con questo provvedimento di legge si intese oltretutto porre fine alla soppressione dei cani e dei gatti randagi quale misura di contenimento del randagismo, che in precedenza avveniva in mansiera smmaria e massiccia. 

Essi, oggi, possono essere soppressi “in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”. 

La legge quadro 281 impedisce anche la cessione dei cani randagi agli enti di ricerca, ma ciò sarà normato in maniera più dettagliata e specifica dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e dal successivo decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Un aspetto importante della legge quadro riguarda il controllo della popolazione canina e dei gatti in libertà mediante proprio l’anagrafe canina, nonchè la limitazione delle nascite. 

Alle Regioni è demandata: l’emanazione di leggi e regolamenti applicativi della normativa nazionale; l’istituzione dell’anagrafe canina regionale; l’individuazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei canili rifugio; la ripartizione dei contributi statali e regionali tra gli enti locali; l’adozione di un programma di prevenzione del randagismo, sentite le associazioni animaliste e protezioniste; la gestione degli albi regionali delle associazioni protezioniste; l’erogazione degli indennizzi agli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame a opera di cani randagi laddove previsti; l’adozione di regolamenti per i cimiteri di animali da compagnia laddove previsto. 

Ai Comuni è demandata: la vigilanza e il controllo degli adempimenti alla normativa nazionale e regionale; la cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l’incolumità; l’emanazione delle ordinanze di cattura e di riammissione sul territorio dopo sterilizzazione (laddove previsto); l’affidamento dei cani vaganti ai rifugi; l’attuazione di piani di controllo delle nascite tramite le sterilizzazioni; il risanamento dei canili rifugio esistenti e la costruzione dei nuovi canili; la gestione diretta o tramite convenzione con le associazioni protezioniste; l’applicazione delle sanzioni previste.

Ai proprietari degli animali è fatta obbligo: l’iscrizione all’anagrafe canina del cane; il controllo delle nascite; la gestione corretta delle esigenze fisiche ed etologiche del cane.

 

A rendere l’abbandono una questione che fuoriesce dalla dimensione privata per assumere connotati sociali è il conseguente fenomeno del randagismo. Nel 2019 stime di associazioni animaliste hanno calcolato un numero di cani e gatti randagi in almeno mezzo milione in tutta Italia, con ricadute che sono evidenti sotto il profilo economico, della sicurezza sia per gli umani che per gli altri animali (specie quelli da allevamento) e quello della salute pubblica.

Con l’abbandono della montagna e la mancata cura del bosco, che sta causando la discesa nei centri abitati di animali per natura selvatici è oggi un problema quello del branco di cani inselvatichiti, che sono quelli di seconda o terza generazione, perciò figli o nipoti di cani abbandonati, i quali hanno perso il contatto con l’uomo, da cui non hanno più alcuna dipendenza, né alimentare né affettiva, e sono difficili da osservare proprio perché evitano il contatto.

Sono l’evoluzione naturale dei cani abbandonati. Di questi ultimi, la maggior parte è destinata alla morte: al processo di “selezione naturale” sopravvivono in genere solo quelli di grossa taglia, in grado di cacciare e riprodursi.
Come i lupi, sono notturni e formano piccoli branchi; si comportano come predatori selvatici, si cibano delle stesse prede cacciate dai lupi (nel Parco del Gran Sasso sono per lo più cinghiali) e perciò con i lupi possono entrare in competizione. Non temendo l’uomo, che considerano alla strega di altro animale, possono essere aggressivi nei suoi confronti. 

Oltre all’iscrizione presso l’anagrafe canina, istituita presso l’ASL, è obbligatorio è anche impiantare sottopelle all’animale un microchip recante un codice numerico a quindici cifre con cui sarà semplificata l’identificazione. 

 

Tornando al codice penale, in particolare per quanto concerne il comma 1 dell’art. 727, la Cassazione Penale ha precisato che sussiste l’elemento oggettivo del reato non solo quando l’agente è mosso da “precisa volontà di abbandonare definitivamente l’animale” ma anche quando non se ne prende più cura, consapevole dell’incapacità dell’animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone (18892/2011).

Il concetto di abbandono – viene precisato – implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio.

Dal punto di vista invece dell’elemento soggettivo essendo reato contravvenzionale non è richiesto il dolo ma è sufficiente un comportamento negligente che provochi la fuga dell’animale o, come, nel caso definito dalla sentenza n. 44902 del 2012, quando il proprietario lasci il proprio cane in auto con i finestrini chiusi in una giornata calda.

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