F&D PRO- Il favoreggiamento reale

L’ANALISI DELLA FATTISPECIE E LE QUESTIONI APERTE

di avv. Annamaria Palumbo

imagesSOMMARIO: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA. 1. Elementi comuni ai delitti di favoreggiamento. II. IL COMMENTO. 1. Il bene giuridico tutelato. 2. Il nucleo centrale della condotta. 3. Elemento soggettivo. 4. Consumazione. 5. Circostanze aggravanti. III. LE QUESTIONI APERTE. 1. Rapporti con altre fattispecie.

Art. 379.

Favoreggiamento reale.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

I. INTRODUZIONE ALLA NORMA.

1. Elementi comuni ai delitti di favoreggiamento.

Le fattispecie di favoreggiamento personale e reale hanno in comune diversi elementi. Entrambe le figure criminose presuppongono la commissione di altro fatto di reato accompagnata dall’estraneità del soggetto attivo all’ipotesi di concorso di persone. Comune è, soprattutto, il nucleo centrale della condotta, la quale deve essere diretta ad aiutare chi è sospettato di aver commesso il reato presupposto. La condotta differisce soltanto per il contenuto dell’aiuto, che nel primo caso tende a far conseguire l’impunità, mentre nel secondo mira ad assicurare al reo ogni vantaggio derivante dal reato. Tale differenza, tuttavia, concerne finalità che al legislatore appaiono sovrapponibili, come si evince dal loro accostamento anche nell’articolo 61 n. 2 c.p., ove è stabilito che aggrava il reato l’averlo commesso per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato.

A causa della struttura fortemente unitaria, la trattazione del favoreggiamento reale può essere svolta in modo congiunto a quella del favoreggiamento personale. Pertanto in questa sede non si ripeteranno le considerazioni svolte con riguardo ai prerequisiti del reato, al reato presupposto permanente, al soggetto attivo ed al tentativo, rinviando per la loro trattazione al commento dell’articolo precedente.

II. IL COMMENTO.

1. Il bene giuridico tutelato.

La somiglianza strutturale tra le due figure criminose ha indotto parte della dottrina a ricostruire unitariamente il bene giuridico tutelato dalle norme in esame, identificando il bene protetto nel regolare funzionamento della giustizia in relazione al suo scopo ultimo che è quello della lotta giuridica contro la delinquenza (MANZINI (1), 981). Secondo altra impostazione, se nel favoreggiamento personale è protetto l’interesse della giustizia al regolare svolgersi del processo penale nel momento delle investigazioni e delle ricerche, il favoreggiamento reale non sarebbe nemmeno un delitto contro l’amministrazione della giustizia, risultando addirittura inadeguata la collocazione sistematica del favoreggiamento reale tra i reati contro l’amministrazione della giustizia (BOSCARELLI (2), 256). Il comportamento incriminato dalla fattispecie di cui all’articolo 379 c.p., continua tale impostazione, non lede necessariamente un interesse processuale: qui oggetto della tutela è l’interesse a che non sia prestata ai delinquenti una collaborazione diretta a fare divenire definitivi i vantaggi acquisiti a mezzo del reato. La collocazione del favoreggiamento reale tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia sarebbe dovuta, pertanto, unicamente all’affinità di struttura rispetto al delitto di favoreggiamento personale.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha affrontato la questione al fine di delimitare l’ambito di applicabilità dell’articolo 408 c.p.p., occorrendo stabilire se il danneggiato dal reato di favoreggiamento reale avesse diritto a ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero e se fosse legittimato a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che nel delitto di favoreggiamento reale la persona offesa dal reato non può essere un soggetto privato, in quanto la fattispecie tutela in via esclusiva l’interesse pubblico al buon andamento della giustizia (Cass. Pen. Sez. VI, 11 febbraio 2003 – 20 novembre 2003 n. 44756).

2. Il nucleo centrale della condotta.

La condotta che integra il reato consiste nell’aiutare taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo del reato, ossia a rendere definitivo o comunque sicuro il vantaggio che il reo abbia tratto dal reato. Il reato di favoreggiamento reale presuppone l’avvenuta commissione del reato ed esige che la condotta agevolativa sia distinta e posteriore rispetto all’esecuzione del reato stesso. È necessario, quindi, qualora il reato presupposto sia di natura permanente, che sia giunto ad esaurimento l’“iter criminis” dello stesso (Corte d’Appello di Napoli, Sez. II, 9 marzo 2011 n. 1409).

La condotta di cui all’articolo 379 c.p., pertanto, non può mai avere ad oggetto materiale ciò che integra l’essenza del delitto presupposto (Corte d’Appello di Napoli, Sez. II, 9 marzo 2011 n. 1409 secondo la quale la persona che custodisce sostanza stupefacente per chi intenda cederla a terzi risponde ex articolo 110 c.p. ed articolo 73, commi 1 e 1-bis, T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, e succ. mod., e non del delitto di cui all’articolo 379 c.p.). Per integrare la condotta materiale del reato di favoreggiamento reale è sufficiente, peraltro, che la condotta possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi l’utilità illecita, a prescindere dall’esito di essa e cioè dall’effettivo conseguimento di tale finalità (Cass. Pen. Sez. VI, 13 gennaio 2004 n. 7343; Cass. Pen. Sez. VI, 8 ottobre 1998 n. 778, Buchignani: la Corte, nella specie ha ritenuto che ricorresse l’ipotesi del reato di favoreggiamento reale, consumato e non tentato, nella condotta di un soggetto che aveva aiutato altra persona ad assicurarsi il parziale provento della vendita di refurtiva facendole accendere depositi vincolati a nome di un terzo ignaro, e così cercando di impedire l’assoggettamento delle somme a sequestro).La condotta, poi, non necessariamente deve implicare un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la res da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo. Così, corrisponde alla fattispecie di favoreggiamento reale la condotta di chi – in assenza di qualsiasi prova circa l’esistenza di un preventivo accordo – permetta agli autori dei furti di utilizzare l’appartamento ad essi locato quale centro di raccolta e di smercio della refurtiva aiutando consapevolmente questi ultimi ad assicurarsi il profitto degli innumerevoli furti autonomamente commessi (Corte d’Appello di Torino, Sez. II, 23 settembre 2008). Sempre in tema di messa a disposizione di propri locali, si segnala altra giurisprudenza che ravvisa un concorso di persone nel delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti, piuttosto che il delitto di favoreggiamento reale, nella condotta consistente nella messa a disposizione di locali per la realizzazione di un incontro concordato fra l’acquirente ed il fornitore degli stupefacenti, in quanto tale disponibilità, diversamente dall’ipotesi prima esaminata, costituisce un contributo causale per la commissione del reato (Cass. Pen. Sez. VI, 15 aprile 2008 n. 37170).

3. Elemento soggettivo.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà di aiutare taluno, accompagnata dalla consapevolezza sia della precedente commissione di un reato, sia della possibilità che dall’ausilio prestato consegua la definitiva acquisizione dl vantaggio tratto dal fatto criminoso. Non è necessario che l’agente conosca quale sia il reato di cui si vuole assicurare il prodotto, il prezzo od il profitto, né il momento o il luogo di consumazione dello stesso.

È necessario, peraltro, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui il reato è escluso qualora l’agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri (Cass. Pen. Sez. V, 3 settembre 2004 n. 38236). L’elemento soggettivo, pertanto, detta il discrimine tra la fattispecie di favoreggiamento reale ed altre fattispecie affini, di cui si darà conto nel prosieguo.

4. Consumazione.

Il delitto si consuma nel tempo e nel luogo in cui l’agente ha posto in essere il comportamento di aiuto, indipendentemente dall’effettivo conseguimento del risultato avuto di mira (Cass. Pen. Sez. VI, 13 gennaio 2004 n. 7343; Cass. Pen. Sez. VI, 8 ottobre 1998 n. 778, Buchignani cit.).

5. Circostanze aggravanti.

L’art. 3 della legge n. 646 del 1982 ha modificato il secondo comma dell’art. 379 c.p. in modo da estendere anche al favoreggiamento reale, oltre che a quello personale, l’aumento (a due anni di reclusione) del minimo edittale di pena previsto per tale reato, per il caso in cui il reato presupposto sia quello previsto dall’art. 416-bis c.p. ossia il reato di associazione di tipo mafioso.

Per il caso di condotta ausiliatrice commessa – ovviamente da un estraneo all’associazione – durante la permanenza del reato associativo, possono darsi due ipotesi. La prima si verifica se l’aiuto prestato mira a favorire l’associazione nel suo complesso ed a contribuire al suo funzionamento, ponendosi quindi come concausa dell’evento del reato associativo. In tal caso si avrà una partecipazione del soggetto agente nel reato medesimo e non già un distinto reato di favoreggiamento reale (Cass. Pen. Sez. I, 18 dicembre 2006 n. 2802, secondo la quale “configura il concorso di persone nel reato di estorsione aggravata, e non invece il reato di favoreggiamento reale o ricettazione, la condotta di colui che, pur non partecipando ad un’associazione di tipo mafioso, si adoperi affinché, da parte degli associati, sia proseguita l’attività estorsiva iniziata dal proprio padre, capo del clan mafioso, in stato di detenzione, sull’assunto che quei proventi illeciti, non più pervenuti dopo l’arresto del padre, siano comunque dovuti come introiti appartenenti alla famiglia”).

La seconda ipotesi si verifica, viceversa, qualora l’autore operi al solo fine di aiutare taluno degli associati, senza che il suo comportamento integri un contributo alla vita dell’ente. In questo caso, la condotta configurerà il reato di cui all’art. 379 c.p. Va detto, tuttavia, che l’aiuto prestato per “assicurare” i profitti associativi complessivamente considerati facilmente integrerà gli estremi della partecipazione nell’associazione criminosa, ovvero gli estremi del reato di ricettazione o di riciclaggio piuttosto che la fattispecie di favoreggiamento reale. Ciò, soprattutto alla luce della modifica degli articoli 648-bis e 648-ter e stante la clausola di riserva di cui all’articolo 379 c.p. Può, invece, non essere infrequente il caso di favoreggiamento reale commesso nei confronti di un singolo associato che venga aiutato ad assicurare la parte di profitto associativo che gli compete personalmente (Cass. Pen. Sez. I, 7 ottobre 1994, secondo la quale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non è configurabile il concorso dell’extraneus” quando la condotta ausiliaria, oltre che occasionale e di modestissima importanza, non sia stata risolutamente volta a favorire l’associazione, ma taluno degli associati”). Naturalmente, se l’agente è mosso dall’intento di procurare a sé o ad altri un profitto sarà ipotizzabile il diverso reato di ricettazione.

III. LE QUESTIONI APERTE.

1. Rapporti con altre fattispecie.

Per espressa previsione del legislatore, il reato di favoreggiamento reale è configurabile solo se il fatto non integra gli estremi dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.). La questione più interessante che è stata affrontata dagli interpreti riguarda proprio il rapporto che intercorre tra la fattispecie in esame e le altre figure criminose similari. Si precisa, peraltro, che la questione, seppur ormai risolta sul piano ermeneutico, si manifesta aperta quanto all’accertamento in sede processuale dell’esatta fattispecie di reato, involgendo la questione l’esatta perimetrazione dell’elemento soggettivo. Il riciclaggio ed il favoreggiamento personale configurano, infatti, un concorso apparente di norme in quanto, pur tutelando differenti beni giuridici, il primo punisce condotte specificamente determinate mentre il secondo è un reato a forma libera per la genericità della condotta sanzionata, la quale può anche consistere nei comportamenti tipici del riciclaggio.Il concorso apparente di norme è tuttavia risolto dallo stesso legislatore che ritiene applicabile il favoreggiamento reale solo al di fuori dei casi di concorso del reato e dei casi previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter (Cass. Pen. Sez. V, 14 ottobre 1996 n. 873). Più precisamente, il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all’art. 648-bis c.p. (Cass. Pen. Sez. II, 27 settembre 1995).

Nell’ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione è individuabile nel dolo specifico, richiesto per il secondo e non per il primo reato (Cass. Pen. Sez. VI, 21 febbraio 1994). Così, nella condotta di colui che collabori con l’autore di un reato ricevendo ed occultando la refurtiva è ravvisabile il delitto di ricettazione anziché quello di favoreggiamento reale qualora egli abbia agito anche al fine di procacciare a sé un profitto (Cass. Pen. Sez. VI, 16 gennaio 1991; per la giurisprudenza di merito Trib. Palermo, 26 maggio 2003 secondo cui deve ritenersi la ricorrenza della fattispecie di favoreggiamento reale e non della ricettazione ove, oltre al mero ricevimento della res furtiva non sia anche dimostrato un uso proprio, al fine di profitto, della stessa; analogamente in dottrina, ANTOLISEI (3), 481; MANZINI (1), 1000).

Altra questione di difficile soluzione è l’individuazione dell’elemento discretivo tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di favoreggiamento personale. Tale elemento è stato individuato nell’attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l’ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell’autorità anche a costo di perdere il prodotto, il profitto o il prezzo del reato presupposto. È quindi compito del giudice di merito valutare la condotta per accertare l’idoneità di essa ad occultare o ad eliminare il compendio dell’altrui delitto e l’intento perseguito dall’agente (Cass. Sez. VI, 26 aprile 1989 – 6 luglio 1989 n. 9773).

BIBLIOGRAFIA: (1) MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. V, 4a ed., Utet, 1962; (2) BOSCARELLI, La tutela penale del processo, 1951; (3) ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, Giuffré, 1997.

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