Focus: i maltrattamenti tra le mura domestiche

LA TRISTE REALTA’ DELLE VIOLENZE AI DANNI DEI BAMBINI

di dr.ssa Giorgia Mazzei

imagesSi sa da sempre che la famiglia non è solo il luogo dell’amore e della sicurezza, tuttavia è comprensibile l’allarme suscitato dalla delittuosità, soprattutto se è violenta, in famiglia perché questo è il luogo dove ci si aspetta, casomai, protezione e amore.

Un delitto dell’ambiente familiare, che è certamente molto diminuito negli ultimi decenni ma che non è scomparso nonostante il grande cambiamento della morale sessuale e la fine del discredito un tempo gettato sulla madre nubile, è l’infanticidio : un delitto che comporta una pena molto inferiore a quella per l’omicidio e si realizza quando (art. 578 c.p.) “la madre cagiona la morte del proprio neonato, immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto”. Prima della novella del 1981, l’infanticidio si configurava solo se commesso “per causa d’onore, cioè per difendere l’onore sessuale proprio o di un prossimo congiunto; oggi si considerano come scagionati di questo così barbaro delitto solo le peculiari circostanze psicologiche e fisiche nelle quali si viene a trovare la donna che, per le più diverse circostanza deve affrontare il parto da sola, senza alcuna assistenza. Se queste condizioni di abbandono materiale e morale non si verificano, non si parlerà di infanticidio ma di figlicidio, o eventualmente di neonaticidio. I padri uccidono solitamente i figli più piccoli, spesso appena nati, con dinamiche di perversione della sindrome di attaccamento/ separazione , o talora a causa di una franca patologia.

Purtroppo continua a esistere la triste realtà delle violenze commesse ai danni dei bambini. Risale infatti ai tempi relativamente recenti, sempre per la non più imperante impermeabilità di quanto accade in famiglia, la presa di coscienza pubblica della preoccupante frequenza con la quale vengono commessi atti di violenza ma anche sessuale nei confronti di bambini anche piccolissimi, al punto che è stata coniata l’espressione Battered Child Syndrome (sindrome del bambino picchiato) a indicare un particolare quadro psicologico e traumatologico delle vittime di questi reati.

Ancora più recente è l’attenzione al maltrattamento psicologico, fenomeno sfuggente e poco tangibile. Per l’art. 572 c.p (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) si modella sull’abuso fisico: infatti al primo comma si parla genericamente di maltrattamenti, ma ai successivi specifica che le aggravanti riguardano l’ipotesi che da maltrattamento derivi lesione grave o gravissima che, seppure è lesione nel corpo e nella mente, è più frequente e più suscettibile di essere provata qualora si tratti di lesione fisica o la morte. Fra gli esempi di maltrattamento psicologico dei figli è recentemente citata la sindrome di alienazione parentale, cioè il comportamento in cui un genitore fa di tutto per mettere in cattiva luce l’altro agli occhi del bambino, ponendo in opera vere e proprie campagne di denigrazione alla fine quali il bambino si troverà confuso, amareggiato, incapace di fruire di solidi modelli di identificazione, con possibili deficit nel decifrare la realtà relazionale e non solo.

Altro fenomeno solo di recente studiato è quello della violenza assistita, cioè la violenza fisica, verbale sessuale, psicologica, compiuta su figure vicine al minore a cui egli assista o anche solo gli sia riportata, per il bambino questo tipo di abuso risulta essere un’ esperienza emozionale di dimensioni spropositate e di difficile comprensione, con ripercussioni psicologiche a volte molto rilevanti.

La famiglia non è immune neppure dal fenomeno della violenza sessuale sia nei confronti del coniuge sia nei confronti dei minori, per i quali si calcola che l’abuso sessuale sia perpetrato in famiglia in percentuali che si collocano fra il 30 e il 40% dei casi.

Attualmente emergono con assai maggiore frequenza di un tempo i casi di incesto ma va precisato che, secondo il nostro codice penale, è colpevole di incesto (art.564 c.p.) “chiunque , in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea diretta, ovvero con una sorella o un fratello”: il rapporto incestuoso che non diviene notorio non configura reato. In buona parte delle relazioni incestuose ricorre peraltro un altro reato, quello di violenza sessuale, disciplinato dall’art.609 bis, che si realizza quando: “con violenza o minaccia mediante abuso di autorità si costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”; la violenza è per la legge presunta se gli atti sessuali vengono compiuti con persona che non abbia compiuto gli anni sedici “quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo , il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza” (art.609 quater c.p.).

Usando il termine incesto nel senso criminologico e non in quello strettamente giuridico , che presuppone il pubblico scandalo, nella maggior parte dei casi questo comportamento si identifica nel rapporto padre/figlia; assai più raro madre/figlio, ma anche è opinione che le relazioni tra fratello e sorella siano molto più diffuse, di gran lunga più frequenti anche dell’incesto tra padre e figlia, ma poiché hanno solitamente conseguenze sociali, comportamentali e psicologiche meno rilevanti appaiono nelle statistiche che meno frequentemente delle altre.

Fra i padri incestuosi sono frequenti i soggetti abitualmente violenti, alcolisti e padri-padroni: non è peraltro da credere che contesti sociali di buon livello siano immuni dal fenomeno.

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