ANALISI DEI CAMBIAMENTI RISPETTO ALLA PREVIGENTE DISCIPLINA
di Dott.ssa SOFIA ERMINI **
L’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. (c.d. “Codice Appalti”) viene derogato dall’art. 5 del decreto semplificazioni, che non concepisce la possibilità di sospensione dell’esecuzione dell’opera (lavori di importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35) in ogni caso in cui emergano circostanze particolari ed imprevedibili che non consentano di realizzare la stessa a regola d’arte. Ciò esclusivamente in ipotesi, e per un tempo indispensabile al superamento delle suddette, di carattere emergenziale o di severa entità quali: cause previste dalla legge penale, nonché codice antimafia e misure di prevenzione e vincoli inderogabili derivanti dall’Ue (proprio come le disposizioni inderogabili in tema di poteri alle stazioni appaltanti); ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti con la realizzazione delle opere; gravi ragioni di ordine tecnico, volte ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte; gravi ragioni di pubblico interesse.
Il comma 5 dell’art. 2 provvede poi ad introdurre un aspetto innovativo circa la procedura di sospensione, difatti fermo restando che la stessa è disposta dal RUP (proprio come nel D.Lgs. 50/2016), nelle ipotesi di gravi ragioni di ordine pubblico e salute pubblica, art. 5 co. 1 lett. b), e di pubblico interesse, co. 1 lett. d), le stazioni appaltanti (o altre autorità con previa consultazione di queste) possono, su determinazione proveniente dalla figura del collegio consultivo tecnico e che deve essere adottata entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione, autorizzare la prosecuzione dei lavori nei dieci giorni successivi, purché le modalità rispettino le esigenze che sono emerse a fondamento della stessa.
Medesima modalità è stata predisposta per i casi previsti dalla lettera c), ragioni di ordine tecnico, per le quali il collegio, una volta accertata l’esigenza di sospensione, predispone le modalità di prosecuzione dei lavori.
Particolari disposizioni vengono statuite dal comma 4 che per i casi in cui emergano crisi o insolvenza, autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa esecutrice dei lavori e la stazione appaltante non possa proseguire il rapporto con questa, previo parere del collegio tecnico consultivo, dichiara la risoluzione del contratto in deroga all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e provvede al vulnus che si andrebbe a creare attraverso l’esecuzione dei lavori, previa convenzione, da parte di altri enti (società pubbliche), ovvero si rivolge ai soggetti che hanno partecipato alla gara seguendo l’ordine di graduatoria, può indire una nuova procedura per l’affidamento o proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario.
Per di più nei casi di ritardo dell’esecuzione, ma anche avvio, dei lavori che non abbiano come giustificazione le esigenze evidenziate ai fini della sospensione, si applica la risoluzione del contratto come poc’anzi esposto.
Perciò l’art. 5 in tutti i suoi commi esalta una disciplina che varia rispetto a quella prevista dall’art. 107, indubbiamente nella situazione emergenziale attuale è essenziale dare rilevanza alla velocità nell’esecuzione dei lavori e al superamento di qualsiasi ostacolo possa comportare una sospensione che non risulti estremamente indispensabile, in effetti basta osservare il testo dell’art. 5 ultimo comma che dice espressamente “l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica”.
Infine, assume rilievo all’interno del decreto semplificazioni la figura del collegio consultivo tecnico, che è previsto come obbligatorio, per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35 d.lgs.50/2016, presso ogni stazione appaltante, con costituzione da predisporsi prima dell’avvio dell’esecuzione.
Tale Organo, originariamente previsto dall’art. 207 del D.lgs. 50/2016, poi abrogato dall’art. 121 del correttivo al Codice degli Appalti (D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56), è stato successivamente reintrodotto, ma solo come mera facoltà di ricorrervi, dalla Legge di Conversione (L. 55 del 14 giugno 2019) del Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) .
A riguardo l’art. 6 stabilisce al comma 5 che le stazioni appaltanti, tramite il RUP, possono ricorrere a questo collegio per risolvere questioni che si evidenzino in fase antecedente all’esecuzione dei contratti, ovvero criteri e quanto indispensabile ai fini della predisposizione del bando, dell’invito o circa la verifica dei requisiti di partecipazione.
Tale collegio ha infatti una funzione di carattere consultivo, volto alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nei rapporti tra stazione appaltante ed esecutori del contratto, circa le problematiche tecniche inerenti all’attuazione di quest’ultimo.
Per i contratti che siano già in esecuzione lo stesso deve essere nominato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del testo definitivo del decreto semplificazioni, la sua peculiarità poi è data dal fatto che deve essere composto da figure eterogenee con professionalità del calibro di ingegneri, giuristi, economisti, etc.
Questa figura comporta perciò un ulteriore strumento di facilitazione nella fase dello svolgimento del contratto, per agevolarlo nell’ottica di un incentivo alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, nel rispetto, si intende, della legge.
** (revisione Avv. Tommaso Rossi)