CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI (1 puntata)
di Dott. ELIO SANTANGELO *
Ogni qualvolta in ambito giudiziario e non solo viene citata la locuzione “tossicologia forense” ci si riferisce a quella disciplina medico legale intrinsecamente collegata a problematiche attinenti alla lesività di natura chimica, vale a dire agli effetti che determinate sostanze (originariamente definite “veleni”) sono in grado di determinare su di un sistema biologico.
Le finalità che la disciplina si pone coincidono con la ricerca, l’identificazione, e la quantificazione di xenobiotici in materiale biologico e non biologico e la valutazione critica circa i rapporti che intercorrono tra sostanza e uomo in relazione a specifiche previsioni di legge.
Ciò considerato, gli interessi e gli ambiti di applicazione della disciplina, nonché delle metodiche di indagine strumentale utilizzate, si sono, nel tempo, progressivamente ampliati e migliorati, rivolgendosi a sempre più numerosi e differenti settori applicativi. Basti pensare alle norme contenute nel codice penale, a quelle relative alla regolamentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, alla disciplina in tema di circolazione stradale, di sicurezza sul lavoro, nonché alla normativa anti-doping.
Nella comune pratica medico legale tra i temi che più frequentemente risultano oggetto di studio e valutazione si possono citare le indagini svolte in ordine a ipotesi di reato riguardanti il Codice della Strada (DL n. 285/92 e successive modiche) e la disciplina in tema di stupefacenti (DPR n. 390/90 e successive modifiche).
Codice della Strada
Il complesso di articoli che lo costituiscono ed il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione sono volti a normare la circolazione su strada attraverso indicazioni ed obblighi di comportamento finalizzati a garantire la sicurezza e l’incolumità dei guidatori e dei cittadini.
La guida di veicoli a motore costituisce, infatti, una attività complessa durante la quale il guidatore riceve stimoli e informazioni continui che vengono sottoposti ad analisi e nei confronti dei quali il soggetto è chiamato a reagire. Condizioni in grado di influire sul comportamento dell’uomo rappresentano, a buon diritto, elementi di rilevanza centrale nelle indagini medico-scientifiche tese a ricercare, riconoscere e definire quei fattori capaci di determinare rischi concreti per una guida sicura.
Sulla base di queste indicazioni, l’intervento del legislatore ha riguardato la disposizione di alcuni articoli finalizzati a regolamentare specificamente alcuni aspetti attinenti alla valutazione delle condizioni psico-fisiche del guidatore e, conseguentemente, la adesione a standard di perfomance richiesti.
Si tratta complessivamente degli artt. 119, 186 e 187.
Art. 119
In linea con quanto stabilito anche dalla Direttiva del Consiglio della Comunità Europea 29 luglio 1991, n. 439 concernente la patente di guida (n. 91/439/CEE), questo articolo regola le procedure relative ai requisiti fisici e psichici considerati necessari per il conseguimento della patente di guida, per il suo rinnovo e la sua revisione predisponendo, tra l’altro, la necessità di produrre apposita certificazione, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici, dalla quale risulti il non abuso di sostanze alcooliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con riferimento al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, all’appendice II dell’art. 320, lettera “F”, si specifica che il rilascio della patente di guida o la sua conferma non deve aversi nei confronti di quei candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope o che siano consumatori abituali di sostanze in grado di compromettere la capacità di guida.
Le commissioni mediche locali, in base a quanto previsto dall’art. 330 del DPR 495/1992, vengono indicate quali organi provinciali preposti ad accertare e certificare le condizioni psico-fisiche del soggetto esaminato attraverso l’attenta valutazione di quegli elementi che possono influenzare negativamente la guida.
Esaminando quali siano le situazioni in base alle quali viene a sussistere la necessità di revisione della patente di guida, risulta che ci si possa riferire tanto a casi nei quali vi sia stata una precedente contestazione di guida in stato di ebbrezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti e/o psicotrope (ex artt. 186 e 187) quanto alla valutazione di soggetti presi in carico presso strutture deputate alla cura degli stati di tossicodipendenza e a individui cui la patente di guida era stata sospesa a seguito di segnalazione alla prefettura per uso o detenzione di sostanze stupefacenti.
Ad oggi, a seguito dell’introduzione della L 120/10, la revisione viene inoltre disposta sia nei confronti del conducente che abbia provocato un incidente dal quale siano derivate lesioni gravi, sia nei riguardi del minore di anni diciotto che sia incorso in violazione delle disposizioni previste dal Codice della Strada, qualora ne consegua l’applicazione della sospensione della patente o la sua eventuale previsione.
Le indagini mediche che devono essere condotte in tale contesto accertativo possono prevedere, oltre al ricorso a consulenze specialistiche, l’effettuazione di esami di laboratorio e tossicologici svolti al fine di determinare la produzione e l’interpretazione di dati che consentano l’espressione di un giudizio motivato in merito alla idoneità ovvero alla non idoneità del soggetto.
Considerata la possibilità di ricorrere a differenti procedure e protocolli di indagine, possono essere predisposti accertamenti strumentali che contemplano il campionamento, la determinazione e, conseguentemente, l’analisi di matrici biologiche differenti e di differenti markers (ad esempio enzimatici e non enzimatici) in grado di testimoniare l’uso ovvero l’abuso di specifiche sostanze.
Ad esempio, nel caso di guidatore incorso nelle sanzioni contemplate dall’art. 186 del Codice della Strada, è previsto che vengano svolti su campione ematico accertamenti di laboratorio comprendenti di norma esame emocromocitometrico completo e misurazione dei valori degli enzimi epatici (AST, ALT, Gamma GT). Oltre a questi dati, alcune Commissioni richiedono inoltre la determinazione in campioni di urina e/o di capelli (matrice cheratinica) di etilglucuronide e/o etilsolfato (molecole prodotte dal metabolismo dell’alcool etilico). In altri casi può essere previsto anche il ricorso al test etilometrico da effettuarsi, presso strutture dedicate, con apparecchiatura omologata ai sensi del Codice della Strada.
Nel caso gli accertamenti siano svolti al fine di testare, confermando o meno, l’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (tra le quali le più frequentemente ricercate sono rappresentate da oppiacei (metaboliti), cocaina (metaboliti), cannabinoidi (metaboliti), amfetamina, metamfetamina, MDMA, metadone, buprenorfina, benzodiazepine, barbiturici e, a discrezione, altre ancora) i campioni sui quali effettuare la ricerca sono rappresentati, più di frequente, dall’urina. Il ricorso alle analisi su matrice cheratinica viene oggi spesso richiesto da solo o in aggiunta alle analisi su urina e rientra all’interno dei protocolli operativi di numerose Commissioni Mediche Locali ma, non della totalità. In taluni casi, quando vi sia indisponibilità di capelli, o qualora siano evidenti trattamenti cosmetici dai quali potrebbero derivare difficoltà nelle procedure di accertamento e nella interpretazione del dato emergente, è possibile il ricorso al prelievo e analisi di un campione di peli pubici prelevati al soggetto.
In entrambi i casi, sia quando le indagini siano svolte unicamente su urina o anche su campione di capelli, il protocollo analitico deve prevedere lo svolgimento di un test preliminare di screening seguito, nei casi di positività dello stesso, da un test di conferma effettuato con metodiche differenti e maggiormente affidabili, atto a conferire valenza forense al dato.
In diversi contesti nei quali vengono richieste o effettuate questo tipo di valutazioni, oltre alle diverse procedure descritte, si registrano inoltre differenze in ordine al numero, alla frequenza e all’intervallo temporale entro cui è previsto che siano svolti gli accertamenti. Un aspetto di grande importanza che coinvolge appieno tali attività valutative attiene proprio alle modalità e alla scelta delle metodologie d’indagine adottate. In più occasioni e in differenti contesti è stata posta l’attenzione relativamente alla discrezionalità riconosciuta in capo alle singole Commissioni, in base alla quale esse possono condurre la propria attività anche mediante modelli organizzativi e richieste che differiscono, ad esempio, in relazione allo specifico caso esaminato, da un contesto locale ad un altro, da una provincia ad un’altra. Viene in sostanza riconosciuta un’ampia libertà d’azione alla commissione esaminatrice circa l’iter e le procedure di accertamento da condurre. Dall’altro lato, sussiste per l’utente la facoltà di scegliere, in autonomia, la commissione medica cui rivolgersi per l’espletamento delle indagini la quale può differire da quella della provincia di residenza.
In conclusione, la mancanza di una concreta ed uniforme standardizzazione dei protocolli operativi in uso, il ricorso a metodiche e procedure di accertamento diversificate in base sia alla discrezionalità delle Commissioni sia, talvolta, alla disponibilità di medesime tecniche analitiche, nonché l’autonomia nella programmazione e gestione degli accertamenti da eseguirsi, conducono a considerare la possibilità, quantomeno in potenza, che la definizione e l’esito di un medesimo caso soggetto a valutazione possa differire sensibilmente in base a quale Commissione sia chiamata ad esprimere il giudizio creando, di conseguenza, potenziali disparità di trattamento a carico degli utenti.
* Dott. ELIO SANTANGELO