Focus:la cittadinanza dei minori stranieri  

L’ANALISI DEL DISEGNO DI LEGGE

Di avv. Daniela Fogliano

   

 S’è fatto gran parlare, nelle scorse settimane, del disegno di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, sulla cittadinanza dei minori stranieri. Il testo normativo, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe consentire ai minori residenti nel nostro paese per anni che hanno frequentato le istituzioni scolastiche italiane (per almeno un ciclo completo) di acquisire la cittadinanza italiana più facilmente.Attualmente, il diritto di cittadinanza (disciplinato dalla L. n. 91 del 1992 e ss. mod.) è regolato secondo il principio del c.d. ius sangiunis in virtù del quale è cittadino italiano il figlio (anche adottivo) di padre/madre cittadini italiani. Inoltre, è previsto che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta’”, divenga cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.” (art.4 comma 2 della legge n. 91/1992)

Il testo del disegno di legge (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza) che dovrà essere esaminato dal Senato, introduce nuove modalità di acquisto della cittadinanza.

In particolare si prevede che sia cittadino per nascita anche chi è nato nel territorio dello stato da genitori di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ovvero sia in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La richiesta deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o dall’interessato stesso entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

La modifica più rilevante (che ha suscitato critiche e perplessità scatenando il dibattito tra gli addetti ai lavori) è introdotta dall’art. 4 del disegno di legge ove si prevede che la cittadinanza possa essere acquisita anche dal minore straniero nato in Italia o che abbia fatto ingresso nel nostro Paese entro il compimento del dodicesimo anno di età, il quale abbia frequentato regolarmente – per almeno cinque anni – istituti scolastici appartenenti al sistema nazione di istruzione i (ovvero percorsi di istruzione o formazione professionale, triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale). Nel caso in cui si tratti di minori che frequentano corsi di istruzione primaria è necessaria la conclusione positiva del corso (in sintesi i bambini devono essere promossi). Anche in questo caso, la richiesta deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o dall’interessato stesso entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Stesso diritto spetterà anche a chi abbia fatto ingresso in Italia legalmente prima del compimento della maggiore età, sia residente la almeno sei anni e abbia frequentato un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo. In tale ipotesi, tuttavia, la procedura sarà più lunga e complessa (ovvero mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno – art.9 L91/1992).

Lo status di cittadino italiano, dunque, non si acquisirebbe solamente per diritto di nascita (ius sangiuniis) o di “nascita nel territorio nazionale” (c.d. ius soli temperato e limitato a particolari requisiti) ma verrebbe introdotto nel nostro ordinamento un tertium genus: il cosiddetto “diritto di cittadinanza per ragioni culturali”, già ribattezzato “ius culturae”.

In sostanza, la norma vorrebbe creare una corrispondenza biunivoca tra il diritto di cittadinanza ed il diritto/dovere di istruzione dei minori stranieri che frequentano quotidianamente i nostri istituti scolastici. A tal fine una delle disposizioni finali della proposta di legge si prevede che i Comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovano a favore di tutti i minori iniziative di educazione alla conoscenza e consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza.

Il testo dovrà ora essere esaminato dal Senato cui spetterà il compito di dirimere i dubbi e le lacune della proposta legislativa descritta (nella quale ad esempio nulla si dice in merito ai diritti di cittadini dell’Unione Europea). 

Ecco il testo trasmesso al Senato:

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940816.pdf

 

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