25 novembre: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

santa-croce-firenze-femminicidioIL 25 NOVEMBRE SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.

Come ogni anno il 25 novembre è il giorno in cui si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Spesso, soprattutto in questo periodo in cui il tema sembra particolarmente sentito, la parola “retorica” ricorre in tante opinioni.
Ma credo che, almeno per un giorno, le polemiche o più semplicemente le diverse prospettive, possano essere accantonate.

Questa giornata nasce grazie alla risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999. L”Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e ha sollecitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a sensibilizzare l’opinione pubblica in quel giorno.
La data in realtà è stata scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell’Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi tenutosi a Bogotà nel 1981. Il gruppo voleva ricordare una data: il 25 novembre 1960.
In quel giorno le sorelle Mirabal, ricordate come donne rivoluzionarie in lotta contro il regime del dittatore della Repubblica Dominicana Rafael Leonidas Trujillo, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto furono torturate, massacrate a colpi e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente.

Esistono tante forme di violenza nei confronti della donna: psicologica, fisica, sessuale, economica. Queste forme possono inquadrarsi in diversi tipi di reato di cui la donna può essere vittima, tra i quali i più diffusi sono minacce, percosse, lesioni personali, maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori. Fino ad arrivare all’omicidio.

Il reato di atti persecutori, più comunemente conosciuto come “stalking”, è stato introdotto in Italia nel 2009 e consiste nel verificarsi di continui e ripetuti episodi di molestie e minacce tali da causare nella vittima un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità fisica o per quella di un familiare o persona ad essa legata affettivamente ovvero da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.
Il decreto legge n. 93 ormai conosciuto come “decreto anti-femminicidio”, dopo l’approvazione  lo scorso 9 ottobre dalla Camera con 343 voti favorevoli e 20 astenuti, è stato approvato l’11 ottobre anche dal Senato.Il testo approvato è identico a quello licenziato dalla Camera qualche giorno prima del passaggio definitivo, un testo  in parte modificato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia rispetto a quello originario, con l’introduzione di nuove aggravanti e l’aumento degli strumenti per la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica (anche attraverso risorse finanziarie per uno specifico Piano d’azione antiviolenza e la creazione di una rete di case-rifugio).

Il decreto legge n. 93/13 propone a sostegno delle vittime di questi tipi di violenza una serie di interventi, sia al nostro codice penale che alla disciplina processuale, in particolare inerenti alcune delle figure di reato sopra indicate.

Tra gli aspetti più importanti che sinteticamente posso essere ricordati;

  • Maggiore rilievo alla relazione tra due persone a prescindere da un’ effettiva convivenza o legame matrimoniale. Se la violenza viene commessa contro una persona con cui si ha tale relazione si applicheranno aggravanti e specifiche misure di prevenzione. In particolare l’art. 612 bis c.p. (atti persecutori) prevede un aumento di pena se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

  • Introduzione di aggravanti applicabili al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e a tutti quelli di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. Per quanto attiene la circostanza aggravante applicabile allo stalking quando viene commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi debba essere separazione legale o il divorzio.
    Inserite, invece, aggravanti specifiche nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.

  • Sul tema dell’irrevocabilità della querela per il reato di stalking, si è arrivati ad una soluzione di mediazione tra le diverse ed opposte posizioni che si sono confrontate nel corso dell’iter di approvazione del d.l. 93/13 e poi della relativa legge di conversione: la querela può essere proposta entro il termine di 6 mesi e si possono verificare tre differenti ipotesi: 1) casi in cui il reato è procedibile a querela ma è stato previsto che la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria; 2) casi in cui il reato è procedibile a querela e questa è irrevocabile (quando il è reato commesso con minacce gravi, con armi, da più persone riunite oppure da persona travisata oppure con scritto anonimo o simbolico oppure mediante lancio di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere; 3) casi in cui il reato è procedibile d’ufficio ossia quando è commesso in danno di minore o di disabile o è connesso con altro procedibile d’ufficio.

  • Una più specifica formulazione della misura di prevenzione dell’ammonimento dello stalker ed introduzione di altra misura di prevenzione. E’ stata introdotta una novità sulla misura dell’ammonimento dello stalker, strumento già previsto sin dal 2009, con la previsione secondo cui nel provvedimento di ammonimento il Questore è vincolato ad adottare provvedimenti in materia di armi e munizioni che il soggetto ammonito dovesse detenere. Inoltre viene inserita una nuova misura di prevenzione modellata sulla falsariga di quella già esistente sin dal 2009 e che consiste nell’ammonimento non già dello stalker, ma di chi abbia commesso in ambito domestico un reato di cui all’art. 582 comma 2 c.p. (lesioni personali) e art. 583 c.p. (percosse). La norma (art. 3 del. d.l. 93/13) definisce la “violenza domestica” uno o più atti gravi

La differenza tra le due misure di prevenzione, che in ogni caso appaiono molto simili, consiste nel fatto che l’ammonimento dello stalker può essere richiesto dalla persona offesa e disposto dal Questore soltanto se non è stata sporta querela quindi trattasi di una misura di tutela sussidiaria ed alternativa rispetto a quella del procedimento penale. L’ammonimento in caso di violenza domestica, invece, può essere attivato anche se è stata già sporta la querela ed anche su segnalazione di soggetti terzi rispetto alla persona offesa (non sono ammesse in ogni caso segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante). In quest’ultima ipotesi di ammonimento può essere anche disposta nei confronti del soggetto ammonito la sospensione della patente da uno a tre mesi.

  • In caso di flagranza, l’arresto diviene obbligatorio anche per i reati di maltrattamenti contro i familiari e conviventi e stalking.

  • Al di fuori delle ipotesi di arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, se autorizzata dal Pubblico Ministero e se ricorre la flagranza di reati gravi tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze, può applicare la misura “precautelare” dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il soggetto nei cui confronti viene disposto l’allontanamento dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici. Possibile il ricorso alle intercettazioni telefoniche nel caso di atti persecutori.

  • La persona offesa vittima delle violenze e maltrattamenti assume un ruolo più centrale e sostanzialmente più informato all’interno del procedimento penale a carico del responsabile (e ciò anche in applicazione di quanto disposto dalla direttiva europea sulla tutela delle vittime di reato). Ad esempio, la persona offesa dovrà essere informata della facoltà di nomina di un difensore e della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e, per ogni tipo di reato commesso con violenza alla persona, di tutto ciò che attiene la revoca o sostituzione di ogni tipo di misure cautelari nei confronti dell’imputato (fatta eccezione per l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Prima della legge di conversione del d.l. 93/13 tale obbligo riguardava soltanto le procedure di revoca o sostituzione delle misure di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di contatti con la persona offesa, ora la portata è stata notevolmente ampliata. Unica eccezione in caso di richiesta di revoca o sostituzione presentata in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. per cui continua ad applicarsi il vecchio regime. Il nuovo sistema prevede altresì la facoltà per la persona offesa di presentare memorie a seguito della notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare a carico dell’autore del reato commesso a suo danno (termine di 2 giorni dalla notifica).

Per potenziare ulteriormente il ruolo della persona offesa nel procedimento penale per reati espressione di violenza di genere è stato previsto altresì l’obbligo da parte del pubblico ministero di comunicare alla persona offesa l’avviso di conclusione delle indagini per il reato di maltrattamenti e di stalking nonché la richiesta di archiviazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona e quindi anche oltre la violenza di genere (lasciando fuori, però, proprio il reato di stalking non commesso con violenza alla persona in senso stretto ma con minaccia e /o molestia).

  • Per il reato di maltrattamenti e stalking possibilità di chiedere la proroga del termine di conclusione delle indagini preliminari soltanto una volta quindi il termine massimo di durata delle indagini potrà essere di un anno.

  • Le donne straniere che subiscono violenza, lesioni, percosse, maltrattamenti in ambito domestico potranno ottenere il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (diverso dal permesso di soggiorno per motivi di giustizia e da quello per motivi di protezione sociale) sulla base di un parere necessario dell’autorità giudiziaria. La legge di conversione del d.l. 93/13 ha limitato l’ambito di applicazione di tale previsione restringendo la definizione di “violenza domestica” a quella che avviene all’interno di un rapporto di coppia, presente o passato, escludendo quindi le relazioni personali o familiari diverse. Inoltre chi viene condannato per reati di maltrattamenti e stalking a potrà essere espulso dal territorio anche in caso di sentenza non definitiva.

  • Le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili potranno essere ammesse al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti reddituali previsti per legge.

  • Previsti fondi per finanziare un vero e proprio “piano antiviolenza” per azioni di prevenzione, educazione e formazione che dovrà anche promuovere il recupero dei soggetti autori di violenze e sensibilizzare i media ad adottare codici di autoregolamentazione per una informazione che rispetti le donne. Previsti anche fondi per i centri anti-violenza e case rifugio.

Al di là, ma senza prescindere dagli aspetti più strettamenti giuridici, sono convinta che la ribellione debba  partire da noi  donne e da quegli uomini che con la fermezza e forza di cui a volte possono essere capaci potrebbero emarginare coloro che diversamente da loro non sanno o non vogliono parlare il linguaggio del rispetto e dei sentimenti per le donne.
Spesso ci domandiamo cosa si può fare , altrettanto spesso lo si fa soltanto dopo l’ennesima tragedia che finisce nei titoli della cronaca.
Ma ci sono anche storie di violenza sulle donne che non finiscono sotto i riflettori.
Sono le storie di tutte quelle donne che vivono nel loro quotidiano violenze di ogni tipo, non sempre o comunque non solo fisiche, che all’amor proprio mettono davanti quello per la famiglia ed i figli.
A volte il loro silenzio dovrebbe fare più rumore e notizia delle storie urlate e gridate al mondo.

Anche la musica a volte parla del mondo di questa violenza.

Questo è  il testo e la traduzione della canzone Repetition (Ripetizione) di David Bowie.

 REPETITION

Johnny is a man

And he’s bigger than you

But his overheads are high

And he looks straight through when you ask him how the kids are

 

He’ll get home around seven

‘Cause the chevy’s real old

And he could have had a cadillac

If the school had taught him right

And he could have married Anne with the blue silk blouse

He could have married Anne with the blue silk blouse

 And the food is on the table

But the food is cold

(Don’t hit her)

 “Can’t you even cook?

What’s the good of me working when you can’t damn cook?”

 Well Johnny is a man

And he’s bigger than her

I guess the bruises won’t show

If she wears long sleeves

But the space in her eyes shows through

 And he could have married Anne with the blue silk blouse

 He could have married Anne with the blue silk blouse

 Shows through

Shows through

Shows through

 

“Johnny è un uomo

Ed è più grosso di te

Ma le sue spese sono alte

E ti ignora completamente quando gli chiedi come stanno i bambini

 Tornerà a casa verso le sette

Perché la Chevrolet è molto vecchia

Avrebbe potuto avere una Cadillac

Se la scuola lo avesse istruito per bene

E avrebbe potuto sposare Anne con la sua camicetta di seta blu

Avrebbe potuto sposare Anne con la sua camicetta di seta blu

 E la cena è sulla tavola

Ma la cena è fredda

(Non picchiarla)

 “Non sai neanche cucinare?

Che diavolo lavoro a fare io se tu non sai neanche cucinare?”

 Beh, Johnny è un uomo

Ed è più grosso di lei

Suppongo che i lividi non si vedranno

Se indosserà le maniche lunghe

Ma la distanza nei suoi occhi dice tutto

 E avrebbe potuto sposare Anne con la sua camicetta di seta blu

 Avrebbe potuto sposare Anne con la sua camicetta di seta blu

 Si capisce tutto

Si capisce tutto

Si capisce tutto”

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