FOCUS SULL’ORIGINE DELLE MERCI E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY
di AVV. TOMMASO ROSSI (Avvocato in Ancona, Master di 1° livello in pianificazione fiscale e doganale begli scambi con l’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese)
E’ da alcuni giorni che non si parla d’altro che del provvedimento emanato dalla World Trade Organization (WTO), che ha attribuito agli Stati Uniti il diritto di applicare dazi per 7,5 miliardi di dollari sui prodotti importati dall’Europa come compensazione per gli aiuti concessi al consorzio aeronautico Airbus.
Si attende la pubblicazione del provvedimento ufficiale sul Federal Register, che potrebbe avvenire anche prima dell’adozione della sentenza da parte del Dsb. I dazi entreranno in vigore comunque il 18 ottobre per una durata minima di 120 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni, senza una precisa scadenza, e si applicheranno solo alle merci spedite a partire dalla mezzanotte del 17 ottobre, anticipazione quest’ultima che dovrà essere confermata con la pubblicazione sul Federal Register.
In pratica, il Wto ha premiato la linea da anni sostenuta dal governo USA e in particolare durante la presidenza Trump, secondo cui la Ue ha fornito aiuti di stato al consorzio europeo che produce gli Airbus. A scopo compensativo, gli USA potranno imporre dazi fino al valore sopra indicato, che potranno colpire tutti gli Stati Europei (compresa l’Italia) e non solo quelli che fanno parte del del Consorzio Airbus (Francia, Regno Unito, Germania e Spagna).
Secondo le prime stime, il settore aeronautico delle sole Francia e Germania verrà colpito per un totale di circa 3,5 miliardi di dollari, mentre gli altri prodotti industriali e agroalimentari peseranno per circa 5,9 miliardi di dollari.
Vogliamo approfondire con un Focus, suddiviso in una serie di articoli, tutte le complesse tematiche relative all’Origine delle Merci, con un occhio in particolare alla complessa disciplina della Tutela del Made in Italy.
In ogni rapporto commerciale che implica una cessione di beni tra Stati e, conseguentemente, un passaggio della frontiera doganale, viene infatti in rilievo la necessità di definire l’origine di un prodotto.
La corretta individuazione del luogo di origine di un prodotto consente di applicare allo stesso un regime daziario piuttosto che un altro, proprio in ragione della sua origine doganale.
Al contempo l’individuazione del luogo di origine consente di utilizzare per quel prodotto, al momento dell’ingresso (e della destinazione in mercato) nel Paese destinatario, un’indicazione di origine riconducibile al concetto di “made in” e riportabile nell’etichetta di quel prodotto: essa coincide con il luogo in cui il prodotto ha subìto l’ultima “lavorazione sostanziale”. Questi concetti verranno approfonditi ed enucleati nel corso della trattazione della tesi.
Ma occorre, sin da subito, distinguere in maniera chiara che una cosa sono i profili riguardanti l’origine doganale delle merci, altro sono quelli che forniscono al consumatore informazioni sul prodotto (marchio di origine), altro ancora sono le denominazione di origine protette (DOP) e gli altri indicatori di origine ammessi a forme di tutela all’interno di quella che è la disciplina della proprietà industriale).