CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
di avv. Gabriella Semeraro
Lo stabilisce la circolare n. 11001/123/111 emanata dal Ministero dell’Interno in data 01/09/2018 sul tema dell’occupazione abusiva degli immobili, già affrontato con il D.L. 14 del 2017, convertito poi in legge n. 48 del 2017.
La stessa asserisce come l’occupazione abusiva di immobili sia una delle principali problematiche del nostro Paese, tale da considerarne primario il contrasto ai fini di una riqualificazione delle aree periferiche dei grandi centri urbani e ai fini della riduzione dei fattori di marginalità sociale.
Con la direttiva del 18 luglio 2017 e quella del 1° settembre 2017, il Ministero dell’Interno aveva già tentato di fornire ulteriori strumenti ed indirizzi di supporto alla legge sopra citata: la prima direttiva ha valorizzato il Comitato metropolitano nella valutazione delle capacità di intervento delle Amministrazioni regionali e locali competenti per la verifica delle categorie di persone interessate dagli sgombri; la seconda ha ribadito la centralità del Comitato metropolitano sotto il profilo programmatico e quella del Comitato provinciale per il ripristino dell’ordine pubblico.
In concreto, tuttavia, il Ministero dell’Interno non ha ravvisato, dal periodo che va dall’emanazione di tali disposizioni ad ora, miglioramenti nel settore, se non un indice positivo esclusivamente dal punto di vista preventivo, essendo state evitate più che altro nuove occupazioni.
Anzi, nella circolare in esame si mette in luce il fattore per il quale si stia consolidando un nuovo indirizzo giurisprudenziale tendente alla condanna delle Amministrazioni a risarcimenti molto gravosi, risarcimenti basati sull’inerzia delle P.A. che avrebbe determinato una illegittima compromissione dei diritti fondamentali di proprietà e di iniziativa economica (“ E’ risarcibile dal giudice ordinario il danno al diritto di proprietà ed iniziativa economica derivante al privato, titolare di un immobile arbitrariamente occupato da terzi, per la mancata esecuzione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, di un ordine di sgombero emanato dal giudice penale”, Tribunale di Roma, sent. n. 13719 del 2018; “… grava sull’Amministrazione dell’Interno l’obbligo giuridico di impedire l’altrui illecito (occupazione), … e soprattutto di adottare in un lasso di tempo ragionevole le misure necessarie per adempiere all’obbligo giuridico di impedire l’evento illecito.”, Tribunale di Roma, sent. n. 21347 del 2017).
Da qui, la circolare in oggetto, lungi dall’essere una fonte del diritto o di interpretazione della legge, si è resa necessaria per esprimere la scala di priorità che dovrà orientare l’attività dei Prefetti nella disposizione di eventuali sgomberi, già investiti del compito dall’art. 11 del D.L. 14/2017.
In primis, andrà effettuato il censimento degli occupanti degli immobili.
Posto che il reperimento dei dati relativi agli immobili sia abbastanza agevole per l’Amministrazione perché già in suo possesso o poiché tali dati possono essere forniti dai proprietari dei beni, resta più difficile apprendere le notizie relative agli occupanti, fondamentali per la valutazione delle singole situazioni personali. A questo punto, si rendono fondamentali i Servizi Sociali dei Comuni, i quali dovranno identificare i singoli soggetti ponendo attenzione in particolare alla presenza di eventuali minori o persone in situazioni di fragilità. Con il censimento, viene svolta, inoltre, una verifica delle condizioni reddituali degli occupanti e della loro rete di contatti familiari attraverso l’ausilio della Guardia di Finanza, nonché un ulteriore accertamento sulla regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale.
Soltanto all’esito dei controlli, qualora vi sia fondato motivo di ritenere la sussistenza di particolari situazioni di fragilità, i Servizi Sociali dovranno predisporre specifici interventi tramite strumenti adeguati e sufficienti, avuto anche riguardo alle possibilità in concreto degli Enti. Per tutte le altre situazioni, verranno attivate forme più generali di assistenza come ad esempio l’accoglimento presso strutture provvisorie.
Il diritto di proprietà, pertanto, recede solo laddove vi siano situazioni di particolare vulnerabilità che facciano ritenere un serio pregiudizio per gli occupanti degli impellenti e irrinunciabili bisogni primari della propria esistenza. Tutte le altre valutazioni, rimangono confinate ad una fase successiva, di tal che l’esecuzione dello sgombero diviene non negoziabile e non è dato ai Prefetti considerare se vi siano soluzioni alternative, nemmeno quando gli immobili, pur essendo stati occupati illegalmente, finiscano con l’essere diventati la “casa” di tali soggetti.
Tramite questa circolare, pertanto, si afferma la dovuta tempestività nell’effettuazione dello sgombero, rinviando ad una fase successiva ogni approfondimento in merito a situazioni di vulnerabilità che dovessero ravvisarsi in concreto.
Nella scala delle priorità, quindi, a seguire dal censimento, andrà valorizzata la tutela del diritto di proprietà leso.
Infine, andrà salvaguardata la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
L’occupazione abusiva, infatti, per il Ministero, non lede solo gli interessi della parte privata, proprietaria dell’immobile, ma anche il generale interesse dei consociati ad una convivenza pacifica ed ordinata; proprio per tale motivo assume una valenza eversiva.
La circolare segue, non a caso, la pronuncia della Corte EDU che qualche mese fa aveva temporaneamente sospeso lo sgombero di un immobile oggetto di insediamento nomade nel territorio comunale di Roma. Lo sgombero era poi stato effettuato poiché il Comune di Roma aveva fornito alla Corte tutta la documentazione comprovante la proposta di soluzioni alternative adeguate fornita ai soggetti interessati dallo stesso.
Più volte, in passato, la Corte ha criticato gli strumenti accordati ai proprietari degli immobili per ottenere il rilascio degli stessi quando troppo immediati ed in contrasto con il diritto all’abitazione delle persone (CEDU, 27 maggio 2004, Connors c. Regno Unito; CEDU, 13 maggio 2008, McCann C. Regno Unito etc.).
Nell’applicare ed interpretare la normativa nazionale vigente in materia, calandosi nella valutazione dei singoli casi concreti, bisogna sempre tenere a mente che si pone come fondamentale il rispetto del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU, il rispetto del diritto ad un equo processo ex art. 6 della CEDU nonché l’ossequio al divieto di discriminazione ai sensi dell’art. 14 della CEDU.