Il diritto di essere figli e il diritto di essere genitori: due facce della stessa medaglia.

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ANALISI DELLA CARTA DEI DIRITTI DEI FIGLI DEI GENITORI DETENUTI

di Mariangela De Vecchis **

Dopo il Trattato di Lisbona, i diritti dei bambini sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea pongono la base per un’evoluzione normativa, il cui fulcro è la tutela del minore. Il risultato di questo fenomeno è una produzione legislativa volta a introdurre negli ordinamenti europei modifiche sostanziali per proteggere la categoria minorile in toto1 e, pertanto, il tema dei figli dei detenuti è uno dei più discussi. Seppure si potrebbero indagare numerosi aspetti di tale macro-tema2, in questa sede si pone l’accento sul recente rinnovo della Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti, avvenuta in Italia il 16 dicembre 2021 ed in particolare sul ruolo della maternità. Il citato Protocollo rappresenta «il modello per la prima Raccomandazione dei 47 Paesi del Consiglio d’Europa nell’aprile del 2018, anticipando un percorso che gli altri paesi europei, e non solo, stanno ora affrontando»3.

Invero, l’architettura austera e decadente, tipica degli istituti penitenziari italiani, rende il carcere un luogo ostile e minaccioso per i bambini. Senza dimenticare l’assenza di spazi accoglienti per i bambini che permettano loro di giocare. A ciò si aggiungano le prassi del carcere potenzialmente traumatiche: la perquisizione e la costante presenza di agenti in divisa. 

Tuttavia, si corre il rischio di eccedere nella vittimizzazione dei minori, «invece di dargli la possibilità di evolversi offrendogli una posizione e una voce nel processo criminale. Mantenere le relazioni personali e il contatto figlio-genitore è importante»4. Se è vero che i bambini «innocenti per definizione», per citare il Ministro Cartabia, non devono pagare per le colpe dei loro genitori, è altrettanto vero che il legame genitore-figlio prescinde dai reati eventualmente commessi5. La corretta crescita del minore, in un’ottica di prevenzione dei disagi psicosociali, pone le radici nel rapporto con i genitori. E non può essere altrimenti.

In maniera equivalente, il diritto di essere genitore ricopre un ruolo essenziale nella vita della madre reclusa. Le madri allontanate forzatamente dai propri figli sono devastate. L’affettività, inoltre, è un tassello fondamentale per quella rieducazione a cui dovrebbe tendere la pena, laddove recuperare la libertà – in maniera consapevole- trova la sua ragion d’essere proprio nella crescita della prole. 

Emerge, in tutta la sua complessità, il problema del rapporto tra madre e figlio quando interviene una reclusione. Difatti, nella Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti acquisiscono valore di situazione giuridicamente rilevante sia la posizione del minore, sia la posizione della madre detenuta. Le soluzioni prospettate da questo Protocollo coinvolgono a tutto tondo il rapporto madre-figlio, al fine di preservarne il legame. L’art. 2 mira ad orientare la scelta dei luoghi di colloquio e dell’istituto di reclusione, garantendo il contatto diretto, gli spazi adeguati ai bambini e la frequenza continuativa ai colloqui. Inoltre, la medesima disposizione pone l’attenzione sull’importanza non solo di attenzionare i bisogni e i diritti dei minori, ma anche di coinvolgerli (proporzionalmente all’età e al grado di maturità) sugli aspetti procedurali e sulle regole della vita detentiva. Ed ancora, se da un lato si suggerisce una formazione adeguata della polizia penitenziaria e la presenza di gruppi di sostegno appositi formati da esperti del settore minorile, dall’altro si evidenzia il bisogno di «tutelare il diritto/dovere di esercitare il ruolo genitoriale». 

Tuttavia, il vero scopo che il Protocollo si prefigge non è ancora stato raggiunto: mai più bambini in carcere. Volgendo lo sguardo alla realtà italiana, tra sezioni nido delle case circondariali e Istituti a custodia attenuata per detenute madri, prima della pandemia erano presenti ancora 59 bambini. Con l’emergenza sanitaria, tale numero è stato ridotto del 44%, dimostrando che è possibile migliorare prendendo in carico singolarmente ogni situazione6. La scelta più adeguata è certamente la casa-famiglia protetta, un luogo in cui i bambini possono vivere (quasi) normalmente, invitando gli amici a giocare ad esempio; intanto le madri scontano la pena senza che questo incida gravemente sulla serenità dei minori. Ciononostante, le case-famiglia protette sono solamente due, a Milano e a Roma. Milano è un caso emblematico: vi è sia una casa-famiglia protetta sia una ICAM, eppure i bambini continuano ad andare al nido penitenziario che invece dovrebbe essere l’extrema ratio7

1 V. ONU, Convention on the Rights of child, 1989. Per un quadro completo della normativa europea v. Giornale europeo della genitorialità reclusa e Regole Penitenziarie Europee.

2 Ad esempio, ci si potrebbe soffermare su: affettività in carcere, sterilizzazione dei rapporti interpersonali, ruolo della paternità, necessità di semplificazioni procedurali. 

4 V. Giornale europeo della genitorialità reclusa, 2015, pag. 4 e ss.

5 Gli effetti del carcere sui minori sono estremamente negativi. V. Giornale europeo della genitorialità reclusa, 2015, pag. 20 e ss.; XIII Rapporto Antigone, Torna il carcere, Il sacrificio della maternità.

6 Questo nonostante leggi e proposte di riforma come: L. 165/1998, L. 40/2001, L. 62/2011. Volendo dare una visione d’insieme del problema, volutamente non ci si sofferma sulle criticità relative al testo delle norme e ai limiti di pena imposti per accedere alle misure alternative alla detenzione.

7 V. https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2021/01/23/news/bambini_dietro_le_sbarre-283875299/.

*ARTICOLO SELEZIONATO COME VINCITORE  DELLA CATEGORIA “DIRITTO PENITENZIARIO ” del progetto di Law Review realizzato in collaborazione tra Associazione Culturale Fatto&Diritto e ELSA Macerata

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