Il lato violento dei social network: ma la legge che dice?

ASPETTI GIURIDICI E INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI SUI COMPORTAMENTI PENALMENTE RILEVANTI NELL’USO DEI SOCIAL MEDIA.

di Avv. Michela Foglia

social-networkLa nostra quotidianità è ormai inevitabilmente influenzata dalla massiccia presenza di una versione “social” di tutto ciò che accade, a partire dalla vita privata di ciascuno di noi fino a giungere ai fatti di cronaca, alla politica e a tutti gli eventi e le informazioni che, grazie a una tastiera, finiscono per essere condivisi, commentati, discussi e spesso “tritati” dalla voracità della rete.

La rivoluzione del nostro modo di comunicare operata dalla massiccia diffusione dei social network avvenuta negli ultimi anni, ha sicuramente introdotto delle dinamiche comunicazionali del tutto nuove, sollecitando riflessioni riguardanti anche i profili giuridici riguardanti il loro uso.

E’ evidente, infatti, che, se da un lato Facebook, Twitter e le altre “piazze virtuali” hanno favorito l’interazione tra le persone, abbattendo le distanze geografiche e velocizzando la comunicazione, dall’altro, proprio la possibilità di celarsi “dietro uno schermo”, in alcuni casi nascondendo anche la propria identità, ha fatto sì che lo spazio digitale diventasse teatro di apparente impunità e valvola di sfogo per comportamenti violenti e spesso anche penalmente rilevanti.

Di frequente, proprio a causa dell’effimero filtro rappresentato da schermo e tastiera, ci si lascia andare a esternazioni prive, di fatto, di qualsiasi regola, ma l’apparente virtualità di quanto si digita non rende di certo lecito quello che è un comportamento contra jus considerato che, viene da dire “per fortuna”, i confini tra lecito e illecito restano i medesimi sia in internet che nella vita reale.

Una maggiore consapevolezza dei profili di responsabilità penale in cui si può incorrere a causa di un uso distorto dei social, non conforme alle norme ma, prima ancora, al buonsenso, potrebbe, forse, consentire di adeguare il proprio agire in rete a quelle che è la normativa vigente.

Soffermandosi sugli illeciti penali più frequenti, una prima riflessione riguarda sicuramente il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p. che punisce “…con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro” il comportamento di chiunque, durante la comunicazione con altre persone, offende l’altrui reputazione e che, per la natura stessa del social network, è quello più diffuso.

Il bene giuridico protetto, consistente nella reputazione di ciascun individuo, persona giuridica, ente o associazione, viene tutelato con questa norma dall’ordinamento, a prescindere dalla collocazione sociale, dai meriti o demeriti del suo titolare; anche l’attribuzione di un addebito vero ma disonorante, persino un’espressione meramente insinuante o riferita in forma dubitativa non è sufficiente ad escludere la sua idoneità a ledere o mettere in pericolo la reputazione del terzo.

Già nel 2012, in uno dei primi casi in cui Facebook è approdato in un’aula di giustizia penale, il Giudice per l’udienza preliminare di Livorno ha statuito circa la responsabilità per diffamazione, per altro, aggravata, relativamente ad un post pubblicato sulla bacheca personale dell’imputato e ha, di fatto, aperto la strada alla configurabilità del reato in questione nei social network (Cfr. Gip Trib. Livorno 2 ottobre 2012 n. 38912).

Ai commi 2 e 3 dell’art. 595 c.p. la norma stabilisce che, qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l’offesa è realizzata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (cosiddetta diffamazione aggravata).

La tesi già avanzata dal Gip livornese circa la configurabilità dell’aggravante commessa “con altro mezzo di pubblicità” è stata fatta propria anche dalla Corte di Cassazione che ha considerato la condotta di postare un commento sulla bacheca di Facebook come idoneo a realizzare la pubblicizzazione e la diffusione dell’offesa in esso contenuta, stante la sua circolazione tra un gruppo di persone di numero apprezzabile e ha attribuito la relativa competenza, in quanto ipotesi aggravata, non al Giudice di Pace bensì al Tribunale (Cass. Sez. V, Sent. 24431/2015).

Difatti è ormai orientamento consolidato che, a meno che non si tratti dell’unico caso in cui, sul social network non si realizza la comunicazione con più persone ovvero allorchè l’utente comunichi con uno solo dei suoi contatti (chat privata tra due sole persone), in tutte le restanti circostanze maggiormente ricorrenti di un contenuto pubblicato sul proprio profilo, foss’anche visibile ai soli “amici”, il messaggio che lede l’altrui reputazione integrerà il reato di diffamazione aggravata.

Anche recentemente la Cassazione ha confermato in suo orientamento in merito al social network quale strumento idoneo per la consumazione del reato di diffamazione; nella Sentenza 50/2017 gli ermellini, infatti, nel ritenere configurato il reato di diffamazione aggravata nel caso di specie, hanno definito la diffusione di un messaggio diffamatorio in una bacheca Facebook come “condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”.

Quanto all’individuazione del soggetto destinatario delle frasi offensive, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, in conformità ai principi generali in materia di diffamazione in genere, che, affinchè si possa configurare il reato, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero, anche limitato, di persone, pur se in assenza di un’indicazione nominativa. Non occorre, dunque, nominare direttamente l’oggetto dell’offesa esternata, potendosi ritenere sufficiente l’indicazione di particolari che rendano la persona identificabile.

Il reato di diffamazione non è stato, quantomeno finora, ritenuto integrato nei casi di mera condivisione di post, foto o video che possono in egual modo essere lesivi della reputazione di un determinato soggetto ovvero nei casi in cui l’autore si sia limitato al cosiddetto like senza aggiungere commenti o frasi offensive; a pronunciarsi in questo senso è stata la Cassazione con la Sentenza n. 3981/216, secondo la quale la condivisione di un post offensivo senza unirsi alle manifestazioni di ostilità ivi contenute, non rileva quale condotta “indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria” altrimenti si finirebbe, a detta della stessa Corte, “per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost”.

Anche il reato di stalking, previsto dall’art. 612 bis c.p. e caratterizzato da minacce o molestie nei confronti di qualcuno tali da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva o da costringere il medesimo ad alterare le proprie abitudini di vita, è stato ritenuto configurabile attraverso l’uso di Facebook. Il delitto di atti persecutori, viene, infatti, considerato nella Sentenza della Cassazione penale, sez. V, sentenza 23/05/2016 n° 21407, realizzabile anche mediante l’invio di singoli messaggi pubblicati sui social network e, il medesimo orientamento, è stato recentemente confermato sempre dalla Cassazione, con la Sentenza. n. 57764 del 28.12.2017.

Un comportamento particolarmente violento, perpetrato mediante manifestazioni di odio espresse nei social, oltre che l’ipotesi di minaccia ex art. 612 c.p., può configurare anche i reati di istigazione a delinquere, alla violenza razziale e xenofoba e di apologia del fascismo, previsti rispettivamente dagli artt. 414 c.p. e dalla Legge Mancino fino a giungere, nel caso in cui le minacce riguardino una personalità politica, al reato di cui all’art. 338 c.p.

Recenti sono, difatti, le notizie della condanna per istigazione alla violenza per motivi razziali a seguito della pubblicazione di un post che auspicava addirittura uno stupro per l’allora ministro Kyenge e della denuncia nei confronti dell’autore del raccapricciante fotomontaggio in cui il ministro Boldrini appare decapitata da un nigeriano.

In particolare l’art. 414 c.p. punisce chi istiga al delitto o anche chi esalta pubblicamente un episodio criminoso con la concreta possibilità di far sorgere il pericolo di commissione di nuovi reati; al fine di integrare l’apologia di reato è, dunque, necessario che l’esternazione pubblica del proprio giudizio positivo in merito al delitto esaltato, oltre ad essere odiosa e riprovevole, sia idonea per il suo contenuto e per le circostanze in cui si verifica, a determinare il rischio di nuovi fatti lesivi.

Trattandosi, con evidenza, di un reato che si pone a confine con la libertà di manifestazione di pensiero, è chiaro come a essere determinanti saranno le circostanze in cui il comportamento viene in essere ma, occorre considerare che, qualora esso sia posto in essere per mezzo della rete, il cui potenziale di pervasività e diffusività è ben noto, appare verosimile che la condotta possa essere ritenuta idonea a provocare ulteriori delitti.

Per quanto concerne la legge 205 del 1993, conosciuta come Legge Mancino, con essa si punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da sei mesi a quattro anni).

Proprio su quanto statuito nella Legge Mancino si sono basati i giudici per la condanna dell’autrice del post contro il ministro Kyenge; le esternazioni violente su Facebook, basate sull’odio razziale, rientrano a pieno titolo, secondo la Sentenza n. 42727/15, nella fattispecie prevista dalla normativa, ben potendosi considerare il social network “luogo pubblico” ex art. 660 c.p.

La capillare diffusione del messaggio, assicurata dal contesto in cui esso è stato manifestato, unitamente alla violenza delle espressioni stesse, non posso, secondo la Cassazione “oggettivamente rappresentare espressione di manifestazione del pensiero, garantita dall’articolo 21 Costituzione”.

Dato l’uso – e spesso l’abuso – quotidiano dei social network nonché alla luce del loro potenziale lesivo, dei rischi di una condanna penale e di risarcimento dei gravi pregiudizi subiti in conseguenza di condotte antigiuridiche, e, non da ultimo, dell’immagine di sé che emerge dalle condotte sopra descritte, sarebbe, dunque, auspicabile per tutti una maggiore attenzione nel linguaggio adoperato e nei comportamenti posti in essere in rete, da conformare non solo alle norme ma anche all’equilibrio, all’intelligenza e al buonsenso.

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