L’ANALISI GIURIDICA DEL TESTO CHE DOVREBBE CONTRASTARE GRAVI CASI DI CRONACA
di dott.ssa Sara Nicolini
Sempre più frequentemente assistiamo a fatti di cronaca in cui i giovani trovano nell’estremo gesto del suicidio l’unica via di uscita dopo esser stati vittima del cd. fenomeno di cyberbullismo. Il rischio di ritrovarsi inaspettatamente protagonista di un video pubblicato su youtube, di vedersi ritratto o ritratta in una foto compromettente postata su un social network o inoltrata su una chat online, per uno stupido “gioco” tra adolescenti, sta diventando uno degli incubi della nuova generazione e non solo … Sì, perché uscire dal vortice della denigrazione posta in essere mediante il mezzo informatico sembra quasi impossibile. E’ possibile chiedere ai grandi colossi del web (i.e. Google) di oscurare il link di collegamento diretto al video o all’immagine dal motore di ricerca, ma il social network, grazie alla curiosità degli utenti, fa il suo corso e alla fine l’oggetto della molestia entra nella memoria delle persone che alla piccola icona “condividi” o “like” non rinunciano.
La dannosità e il dilagarsi del cyberbullismo ha spinto il legislatore a dettare una disciplina giuridica del fenomeno. Riteniamo, pertanto, opportuno sensibilizzare e rendere edotti i cd. “bulli”, nonché i genitori dei minori (in quanto educatori e civilmente responsabili delle azioni dei propri figli), circa le sanzioni in cui incorrerebbero i primi nel qual caso rovinino la reputazione e la dignità della vittima mediante strumenti informatici o telematici con un danno moralmente irreparabile.
Lo scorso 20 settembre, la Camera ha approvato il Disegno di legge n. 3139 intitolato “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” e che è in attesa di essere sottoposto alla nuova lettura del Senato dopo l’assegnazione del 27 settembre allo stesso.
Prima di passare alla breve ricognizione delle novità che verrebbero introdotte nel nostro ordinamento in caso di approvazione del disegno di legge emendato, va ricordato che le prime manifestazioni di interesse da parte del legislatore al fenomeno in esame le possiamo collocare temporalmente già nel 2013 con le modifiche apportate al codice penale dall’art. 1, comma 3, lett. a) e dall’art. 9 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93 conv., con mod., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. Con tali modifiche, infatti, era stata introdotta l’aggravante per il reato di atti persecutori, ex art. 612bis c.p., il cui fatto sia stato commesso attraverso strumenti informatici e telematici, così come l’aggravante per il reato di frode informatica, ex art. 640ter c.p., se il fatto è stato commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Con riferimento a ciò, possiamo anticipare che una delle due aggravanti appena richiamate, in particolare quella di cui all’art. 612bis c.p., in caso di approvazione definitiva del disegno di legge sarà oggetto di modifica. Lo stalker informatico sarà punito con la reclusione da uno a sei anni se il reato è commesso attraverso strumenti informatici o telematici o se «è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all’altrui persona e l’invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».
Vediamo ora le ulteriori novità della proposta legislativa che una volta divenuta legge segnerebbe, in tal modo, l’inizio di un contrasto concreto alle pratiche del bullismo. Novità, invero, che potrebbero rilevarsi estremamente utili per tutelare la propria dignità e la propria reputazione o quella dei nostri figli, ad esempio.
Dallo stralcio del disegno di legge, consultabile sul sito internet del Senato (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/990787/index.html), si legge che l’obiettivo del lavoro parlamentare in esame è quello di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
Si avrà, così, una definizione legislativa del più generale fenomeno identificato come «bullismo». Quest’ultimo si configurerebbe con «l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima».
Altresì, con il termine «cyberbullismo» si intenderà qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli precedentemente indicati e perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici.
All’art. 2 del disegno di legge troviamo, invece, la previsione normativa dedicata allo strumento di tutela per la persona offesa. Ai sensi di tale norma, sarà possibile fare istanza al gestore del sito internet o del social media di oscuramento, di rimozione e di blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), previa conservazione dei dati originali. Tale istanza potrà essere avanzata da chiunque, anche minore di età, abbia subìto un atto di cyberbullismo, ovvero dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo.
L’interessato, peraltro, avrà la possibilità di rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media. In tali casi, il Garante dovrà invitare il gestore ad effettuare il blocco spontaneo dei dati oggetto di cyberbullismo ovvero dovrà dettare le misure opportune o ritenute necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, oppure ancora dovrà provvedere a disporre il blocco o a vietare in tutto in parte l’utilizzo di tali dati, ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata, da parte dei genitori dei minori soprattutto ai fini educativi, all’emendamento approvato dalla Camera che ha modificato l’art. 2, comma 3, del disegno di legge. Secondo tale disposizione normativa così emendata, infatti, chiunque, anche minore di età, abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, potrà inoltrare l’istanza di oscuramento per finalità riparative.
Consci del fatto che la scuola sia il luogo per eccellenza in cui si sviluppano tali forme di persecuzione e della necessità di creare delle figure ad hoc per contrastare il fenomeno sul campo, il disegno di legge prevede che in ogni istituto, tra i professori, sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dovrà adottare linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, e dovrà provvedere al loro aggiornamento con cadenza biennale. Ai singoli istituti, invece, sarà demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. In generale, alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
Analogamente a quanto accade per lo stalking, anche in caso di bullismo o cyberbullismo, è stato assegnato un ruolo al Questore il quale, in presenza di reati non procedibili d’ufficio (a condizione che non vi sia querela) potrà formalmente ammonire il bullo invitandolo, con la presenza dei propri genitori se minorenne, a non ripetere gli atti vessatori. La violazione di tale ammonimento comporterà l’aumento della pena.
Tra le modifiche che verrebbero apportate al codice penale si segnala quanto previsto in materia di confisca. Grazie all’inserimento dell’art. 612bis c.p. al numero 1bis, del secondo comma, dell’art. 240 c.p., sarà possibile confiscare smartphone, tablet e pc.
Infine, l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri consentirà di monitorare e migliorare le tecniche di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.