L’ANALISI DEL DISEGNO DI LEGGE CHE RIVOLUZIONA I REATI COMMESSI AL VOLANTE
di dott.ssa Martina Mussuto
E’ una rivoluzione normativa quella approvata lo scorso 28 ottobre dalla camera dei deputati con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. Ora il disegno di legge tornerà in Senato per la terza lettura in vista dell’approvazione.
Ad oggi, l’omicidio stradale non ha una sua autonoma tipizzazione e il reato viene punito facendo riferimento all’articolo 589 c.p. che punisce l’omicidio colposo nella forma della colpa cosciente, intesa come rappresentazione dell’evento lesivo da parte del soggetto, il quale tuttavia erroneamente ritiene che il risultato dannoso non si verificherà, facendo affidamento sulle proprie capacità. Si tratta dunque della scelta di chi, pur consapevole di trovarsi in stato di alterazione psico- fisica causata, ad esempio, da sostanze alcoliche, si mette comunque alla guida facendo affidamento sulle proprie capacità.
In realtà l’articolo 589 c.p. aveva già subito precedentemente profonde modifiche normative che avevano comportato ulteriori inasprimenti di pena per coloro che commettevano il delitto alla guida. In alcuni casi pratici la giurisprudenza è arrivata persino a condanne il soggetto per omicidio volontario, optando, nei fatti, per una forma di responsabilità ancor più grave che comporta pene ancora più severe.
Nonostante dunque fossero già presenti, all’interno del codice penale, strumenti per sanzionare tali condotte, la crescente attenzione che l’opinione pubblica ha riservato al fenomeno, il forte disvalore sociale per tali azioni e la pressione delle associazioni dei familiari delle vittime di omicidi avvenuti in strada, ha contribuito alla decisone di individuare una autonoma figura delittuosa e alla conseguente predisposizione di sanzioni decisamente ancor più severe.
Sono numerose le voci critiche sul disegno di legge. Ci si chiede, soprattutto in numerosi contesti accademici, se la semplice tipizzazione e la durezza delle pene prospettate possano risultare effettivamente idonee a contrastare o a limitare tali reati o se invece il legislatore, preso atto della crescente attenzione dei media al fenomeno, non abbia semplicemente voluto “ mostrare i muscoli” mediante la predisposizione di pene durissime. Il rischio però è quello di punire con sanzioni draconiane anche coloro che semplicemente hanno commesso un errore, equiparandole a soggetti che invece non avrebbero dovuto porsi alla guida del mezzo a causa della forte alterazione data da sostanze alcoliche o stupefacenti.
Ma vediamo nel dettaglio cosa è stato recentemente approvato dalla Camera dei deputati.
All’articolo 589 c.p. seguiranno un bis e un ter. Il primo punirà con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque colposamente cagioni la morte di una persona in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Qualora invece l’omicidio venga causato da persona posta alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il disegno prevede un forte aggravio di pena, ossia la reclusione da otto a dodici anni, mentre, nell’ipotedi di lieve ebbrezza secondo i criteri stabiliti dal codice della strada, dunque per un tasso alcolico superiore a 0,80 ma non superiore a 1,5 grammi per litro, la pena della reclusione va dai cinque a dieci anni.
L’articolo 589 ter si occupa invece di specifiche circostanze aggravanti.
Nel caso in cui il soggetto, dopo la commissione del fatto di reato si dia alla fuga l’ aumento di pena previsto va da un terzo fino ad un massimo di due terzi.
E’ altresì previsto un ulteriore aumento della pena qualora il conducente sia privo di patente o la stessa sia stata sospesa o il veicolo sia privo dell’assicurazione obbligatoria. Mentre, nell’ipotesi in cui il soggetto ferisca e cagioni la morte di più persone il giudice potrà arrivare a condannare il colpevole fino a diciotto anni di reclusione.
L’articolo 590- bis si occupa, invece, di lesioni gravi o gravissime commesse dal conducente in violazione delle norme sulla circolazione stradale, comminando la pena della reclusione di tre mesi fino ad un massimo di un anno per le lesioni gravi, mentre per le lesioni gravissime la reclusione va da un minimo edittale di un anno fino ad un massimo di tre.
Anche in questo caso sono previste ulteriori aggravi di pena qualora il conducente provochi l’evento dannoso in condizioni di alterata capacità psicofisica.
Nello specifico da 2 a 4 anni per lesioni gravissime e di un 1 e 6 mesi fino a 3 anni se il fatto viene commesso in lieve stato di ebbrezza o, ad esempio, in occasione della violazione del limite di velocità massima consentito su strade urbane o extraurbane. Anche in questo caso, così come previsto per l’omicidio stradale, qualora il conducente si dia alla fuga dopo aver commesso il fatto, la pena verrà aumentata da un minimo di un terzo sino ad un massimo di due terzi.
Un ulteriore novità si individua anche per quel che attiene le sanzioni accessorie. Viene infatti specificatamente previsto il ritiro della patente non solo a seguito di una condanna ma anche qualora il soggetto chieda l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
Nello specifico, In caso di omicidio stradale l’interessato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Se poi il soggetto abbia ricevuto precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stanze psicotrope, il termine previsto è di 20 anni. Mentre se il soggetto dopo l’evento si è dato alla fuga, il termine previsto arriva fino a 30 anni.
Anche per le lesioni stradali gravi o gravissime il disegno di legge prevede l’ulteriore sanzione del ritiro della patente. Per le lesioni gravi il colpevole non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca della stessa. 10 anni se il soggetto aveva riportato precedenti condanne mentre il termine subisce un’ulteriore aumento, sino a 12 anni, se dopo aver commesso il fatto il soggetto si è dato alla fuga.
Inoltre, il disegno di legge prevede anche un aumento dei termini prescrizionali sino al doppio e l’arresto obbligatorio in flagranza per l’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso in condizione di forte alterazione psicofisica, mentre resta facoltativo per gli altri casi.
Per le ipotesi di particolare gravità non può che essere valutato ed accolto positivamente l’inasprimento sanzionatorio, tuttavia, le pene sembrano essere in alcuni casi eccessive. Ad esempio, per la fattispecie base di omicidio stradale, che punisce colui che ha cagionato l’evento colposamente e non in condizioni di alterazioni psico-fisiche, sono state previste pene, forse, eccessive. A tal proposito è opportuno riflettere sul fatto che talvolta alcuni sinistri possono essere causati dalla cattiva gestione delle strade o dalla mancanza di manutenzione o scarsa progettazione delle stesse.
Ciò nonostante molte associazioni di categoria, come l’Aifvs ( Associazione italiana famiglie vittime della strada) spingono per l’approvazione di pene di severità esemplare e per l’ampliamento del catalogo delle condotte punibili.