In vigore da ieri la riforma dell’ordinamento penale: l’analisi

I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA ORLANDO DEL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE

di avv. Alessia Bartolini

unknownIl 04/07/2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 la L. 23/06/2017 n. 103, c.d. riforma Orlando, che ha rinnovato il nostro ordinamento penale, dal punto di vista sostanziale e procedurale, in vigore dal 03/08/2017. Per le modifiche relative al regime di procedibilità a querela di alcuni reati, alle misure di sicurezza personali, al casellario giudiziale, alle intercettazioni e all’ordinamento penitenziario si dovrà attendere, invece, l’attuazione delle specifiche deleghe conferite al Governo.

La riforma non è stata certo accolta a braccia aperte da gran parte dell’avvocatura penale che ha aderito, a più riprese, agli scioperi proclamati dall’Unione delle Camere Penali Italiane, manifestando così il suo disappunto sugli interventi normativi in quanti contraddittori, disorganici e a tratti incostituzionali.

  • Ma vediamo, nello specifico quali sono le principale novità disposte dalla legge sul piano del diritto penale

A) E’ prevista, innanzitutto, l’estinzione dei reati precedibili a querela, soggetti a remissione, per condotte riparatorie con l’introduzione dell’art. 162 ter c.p.

La nuova norma richiede, in pratica, che l’imputato, entro il termine massimo dell’apertura del dibattimento abbia riparato interamente il danno cagionato. Riparazione che potrà avvenire mediante restituzione, risarcimento o, se possibile, con l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Si tratta, evidentemente, di uno strumento deflativo del carico processuale che pesa sugli uffici giudiziari in quanto prevede una rapida chiusura del processo e, allo stesso tempo, accresce la fiducia delle vittime nella Giustizia con il soddisfacimento delle loro pretese risarcitorie.

Ma può parlarsi di un appagamento pieno della persona offesa? A conti fatti, descritta in questi termini e trattandosi di reati procedibili a querela, il nuovo articolo sembrerebbe perseguire il medesimo scopo di una remissione di querela a cui, solitamente, si giunge a seguito di una serie di trattative fra l’avvocato dell’imputato e quello della p.o. La vera innovazione si riscontra, invece, nel dato che il Giudice, così maggiormente responsabilizzato, potrà riconoscere la condotta riparatoria e, dunque, dichiarare estinto il reato, anche nel caso in cui l’offerta reale ex art. 1208 e ss. c.c., formulata da chi ha recato offesa non venisse accolta dalla vittima di reato, purché ritenuta congrua ( non necessariamente, dunque, a copertura dell’intero danno!).

Ed ecco la differenza, e la novità, rispetto alla procedura transattiva standard che conduce alla remissione di querela: l’ultima parola sull’efficacia estintiva del risarcimento del danno spetta al Giudice e non è rimessa più al solo consenso della persona offesa.

Per quanto riguarda il regime transitorio, le disposizioni della nuova norma si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge e, in tal caso, potrà essere superato anche il limite dell’apertura del dibattimento ai fini della sua applicabilità.

La possibilità di ricorrere alle condotte riparatorie quale causa di estinzione del reato, poi, si allargherà anche a quelle tipologie di reati che il Governo delegato dichiarerà non più procedibili d’ufficio con decreto legislativo che adotterà entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della riforma.

E se da una parte scemerà il regime sanzionatorio per alcuni reati, dall’altra il legislatore ha previsto un inasprimento di pene per alcuni delitti contro il patrimonio quali il furto in abitazione, lo scippo, la rapina, furto aggravato e estorsione aggravata con un aumento delle cornici edittali. Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, poi, ex art. 416 ter c.p. viene ora punito con la reclusione da sei a dodici anni, contro il minimo di quattro anni e il massimo di dieci previsti in precedenza.

B) Rilevanti innovazioni si riscontrano, poi, in materia di prescrizione in quanto il legislatore ha previsto, innanzitutto, la modifica dell’art. 158 c.p. in tema di decorrenza del termine aggiungendo che, per i reati elencati nell’art. 392 comma 1° bis c.p.p. (es. maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ecc..) commessi nei confronti di persona minorenne, detto termine decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa. Tuttavia, nell’ipotesi in cui fosse già stata esercitata l’azione penale prima del raggiungimento della maggiore età, avrebbe rilievo l’acquisizione della notizia di reato quale termine da cui far decorrere la prescrizione che, in tal senso, assume sempre più i caratteri di elemento processuale anziché di diritto sostanziale.

La vera riforma in materia, infatti, non si riscontra tanto nella previsione che sposta notevolmente in avanti la prescrizione dei reati in danno di minori al momento in cui diverranno maggiorenni ma nel dato che il decorso del termine della prescrizione viene collegato in prima battuta all’acquisizione della notizia di reato e non al momento della consumazione del fatto! Un rilevante cambio di prospettiva che se acquisisse portata generale potrebbe estendersi anche ad altre tipologie di reato, indipendentemente dal requisito della minore età, con conseguente possibile confusione per gli interpreti del diritto penale.

Vengono, inoltre, introdotte nell’art. 159 c.p. nuove ipotesi di sospensione della prescrizione quale il tempo previsto per lo svolgimento di rogatorie all’estero e ulteriori periodi sono previsti fra il termine disposto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado fino al deposito della sentenza di appello, anche se per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.

Lo stesso vale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in appello sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva, sempre con il medesimo termine massimo previsto fra primo e secondo grado.

Oltre alle sentenze di condanna, il legislatore della riforma ha, altresì, previsto che per i casi di proscioglimento dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p., i periodi massimi di sospensione di un anno e sei mesi per il secondo grado e per la Cassazione vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Si tratta un effetto che, a conti fatti, “cancella” le sospensioni maturate nelle precedenti fasi di giudizio a vantaggio dell’imputato assolto in secondo grado, o il cui accertamento di responsabilità in sentenza sia stato annullato, che vedrà così avvicinarsi il termine di prescrizione.

Sono state apportate, infine, modiche anche all’art. 160 c.p. con l’introduzione dell’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. come nuova causa di interruzione del corso della prescrizione, in aggiunta al quello reso al Procuratore o al Giudice.

A differenza del precedente regime in materia di prescrizione, poi, vengono distinti gli effetti dell’interruzione rispetto alla sospensione nel senso che viene mantenuta l’efficacia erga omnes delle ipotesi interruttive della prescrizione a tutti coloro che hanno commesso il reato mentre, per quanto riguarda l’effetto sospensivo, questo riguarderà solo gli imputati nei confronti dei quali si sta procedendo e, dunque, i soli casi elencati dall’art. 159 comma 1° n. 3-3 bis -3 ter e il nuova comma 2° n. 1-2 c.p., che riguardano cioè la vicenda processuale del singolo soggetto sottoposto a procedimento penale. Non anche, dunque, i casi di sospensione attinenti al reato come ad esempio quello relativo all’autorizzazione a procedere dalla data di presentazione della richiesta da parte del P.M. sino al giorno dell’accoglimento da parte della stessa da parte dell’Autorità competente.

In ogni caso, l’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.

Quanto al regime transitorio in tema di prescrizione, le nuove disposizione si applicano ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge.

  • Passando alle modifiche introdotte nel sistema del diritto processuale, le più rilevanti novità si riscontrano nella fase delle indagini preliminari, nel regime delle impugnazioni e nei riti speciali.

C) In particolare, il provvedimento in esame interviene nell’ambito della fase iniziale del procedimento in tema di termini di durata massima della indagini preliminari ex art. 407 c.p.p. con il nuovo comma 3 bis in cui, in sostanza, viene prolungato il termine per l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero di tre mesi (prorogabili di ulteriori tre in caso di investigazioni complesse), pena l’avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Lo scopo del legislatore era evidentemente quello di “accelerare” le azioni delle procure rispetto all’iniziale iscrizione della notizia di reato. Il tentativo appare, tuttavia, del tutto vano, oltre che non apprezzabile, posto che esisteva già un termine massimo di durata delle indagini alla scadenza del quale, in caso di inattività del P.M., era prevista l’avocazione.

Dalla modifica in esame, pertanto, emerge un’ammissione di fallimento dell’applicazione delle regole di procedura penale alla pratica giudiziaria in quanto l’esigenza del comma 3 bis è sorta dalla prassi consolidata del mancato rispetto della scadenza posta in capo alla procura, con conseguente prolungamento di tempi morti, senza che da ciò conseguissero provvedimenti di alcun genere dalle più alte cariche, come per legge.

Al successivo art. 408 c.p.p. viene, poi, prolungato il termine per la persona offesa di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, da dieci a venti giorni, trenta nel caso in cui il procedimento penale riguardi i delitti commessi con violenza alla persona, il furto in abitazione e lo scippo, per i quali è prevista, in ogni caso, la relativa notifica della richiesta, a prescindere dal dato che ne abbia fatto domanda la p.o. in querela.

Alla persona offesa è concesso, altresì, di poter richiedere di essere informata sullo stato del procedimento decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della querela o denuncia, senza che questo pregiudichi la segretezza delle indagini, come da nuovo comma 3 ter dell’art. 335 c.p.p.

Altro termine che viene introdotto, questa volta nei confronti della persona sottoposta alle indagini, riguarda la riserva di promuovere incidente probatorioa seguito dell’avviso del P.M. dello svolgimento degli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p. comma 4° che, secondo quanto disposto dal successivo nuovo comma 4 bis, perde efficacia e non può più essere riformulata se dalla formulazione della stessa non è proposta richiesta di incidente probatorio entro il termine di 10 giorni.

Ulteriori termini processuali introdotti con la riforma riguardano i provvedimenti del Giudice che decide sulla richiesta di archiviazione e, nello specifico, all’art. 409 c.p.p. viene introdotto un termine di tre mesi per il G.i.p., che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione, entro cui fissare la data dell’udienza in camera di consiglio a seguito della quale, entro un ulteriore termine di tre mesi, provvederà sulle richieste formulate dalle parti.

Sempre per tale fase, di grande rilievo è, inoltre, l’introduzione del nuovo art. 410 bis c.p.p. che prevede la nullità del provvedimento di archiviazione e, precisamente, del decreto emesso senza che alla persona offesa sia stata notificata la richiesta di archiviazione da parte del P.M. con gli avvisi dei termini entro cui prendere visione del fascicolo e presentare opposizione all’archiviazione o, in caso di emissione del decreto, prima che siano scaduti detti termini concessi alla p.o. e non sia ancora stato depositato l’atto di opposizione.

E’ altresì nullo il decreto di archiviazione emesso senza previo avviso della suddetta richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero per particolare tenuità del fatto ovvero quando il Giudice, dopo la presentazione dell’opposizione ex art. 410 c.p.p. con richiesta di prosecuzione delle indagini, non si pronunci circa la sua ammissibilità o la dichiari inammissibile al di fuori dei casi previsti dalla legge: quando mancano, cioè, l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Quanto all’ordinanza di archiviazione, invece, la stessa è nulla solo nei casi di mancato rispetto delle regole richieste per il procedimento in camera di consiglio ai sensi del’art. 127 comm1°-2-3° c.p.p. Contro la nullità della stessa, e solo per queste violazioni, la disciplina ante riforma prevedeva la possibilità di ricorrere per Cassazione, così come disposto dall’ abrogato comma 6° dell’art. 409 c.p.p.

Contro il decreto e l’ordinanza di archiviazione nulli viene, infatti, introdotto nuovo mezzo di impugnazione: il reclamo dinnanzi al Tribunale monocratico, che decide con ordinanza non impugnabile a seguito di udienza camerale non partecipata, con la sola facoltà per le parti, cioè, di intervenire depositando memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza, di cui viene dato avviso almeno 10 giorni prima. In caso di fondatezza del reclamo il Tribunale annullerà il provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Giudice che lo ha emesso, altrimenti confermerà lo stesso, con conseguente condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali, o lo dichiarerà inammissibile e, in tal caso, l’interessato sarà condannato altresì al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

D) Per quel che riguarda la materia delle impugnazioni riformata nello specifico, poi, si riscontrano diverse novità.

Le sentenze di non luogo a procedere sono divenute ora appellabili, non più ricorribili direttamente in Cassazione, per il riformulato art. 428 c.p.p. Si richiede, ai fini della loro ammissibilità, l’interesse dell’indagato alla chiusura del procedimento con una formula più favorevole mentre per la parte offesa, quale motivo di appello, il mancato avviso dell’udienza preliminare. La sentenza della Corte di Appello, che deciderà a seguito di rito camerale partecipato, potrà essere impugnata con ricorso per Cassazione dall’imputato e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello per i motivi di cui all’art. 606 lettere a), b) e c).

E’, inoltre, prevista una doppia previsione di inammissibilità dell’impugnazione: oltre al vigente regime più generale dettato dall’art. 591 c.p.p., infatti, viene modificato l’art. 581 c.p.p.

Mentre prima della legge di riforma solo i motivi dovevano avere il carattere di specificità, ora anche i punti o i capi della sentenza e le richieste, anche istruttorie, devono essere indicate specificamente, pena l’inammissibilità. Occorrerà, pertanto, prestare attenzione a cosa chiedere e a come chiederlo se non si vuole veder diventare definitivo il proprio assistito prima del voluto.

Un simile maggior rigore richiesto al fine della validità dell’atto di impugnazione corrisponde, d’altra parte, ad un obbligo più stringente di motivazione anche in capo ai giudici che, ai fini della sussistenza dei requisiti della sentenza ex art. 546 c.p.p., dovranno spiegare i “risultati acquisiti” e i “criteri di valutazione della prova adottati”, oltre che enunciare le ragioni per le quali hanno ritenuto non attendibili le prove contrarie circa: “l’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; la punibilità e determinazione della pena; la responsabilità civile derivante dal reato; l’accertamento dei fatti da cui dipende l’applicazione di norme processuali”. Si richiede, in pratica, uno sforzo in più al Giudice nella valutazione delle prove e ciò anche al fine di ridurre i motivi che possono portare l’imputato a impugnare la sentenza.

Sul punto si è recentemente pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 8825/2017 secondo cui: “L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato”.

Proprio con riguardo ai motivi di impugnazione, poi, un’altra modifica volta a ridurre il numero dei giudizi di impugnazione deriva dal ripristino del c.d. patteggiamento in appello, abrogato nel 2008, con il nuovo art. 599 bis c.p.p. che prevede il c.d. concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. In sostanza, le parti si accordano sull’ “accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi” e rideterminano concordemente la pena. Concordato non possibile, però, per reati di mafia, terrorismo, per quelli sessuali e in danno di minori.

La rinuncia ad alcuni dei motivi di appello appare come un modo per responsabilizzare le parti sulla valutazione dell’effettiva validità di alcune ragioni di impugnazione ed evitare, allo stesso tempo, che l’appello si svolga nuovamente su tutto il giudizio precedente.

In caso di accoglimento dell’accordo, la Corte procede in forma semplificata in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. e pronuncia sentenza inoppugnabile. Altrimenti, il Giudice ordina la citazione in dibattimento e il giudizio prosegue nelle forme ordinarie. In tal modo, l’accordo delle parti così come la rinuncia ai motivi perdono effetto ma potranno essere riproposti nel dibattimento in appello ai sensi del nuovo comma 1° bis dell’art. 602 c.p.p.

Altra novità di grande rilievo del libro IX del codice di procedura penale si ritrova nella modifica dell’art. 603 c.p.p. con l’introduzione del nuovo comma 3 bis. E’ prevista, infatti, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte del Giudice di secondo grado quando l’appello è proposto dal P.M. contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

Sul punto si è pronunciata recentemente anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza del 29/06/2017, Lorefice c.Italia, relativamente al caso di un soggetto condannato per la prima volta in appello, su impugnazione del P.M., a seguito della rivalutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni dell’accusa considerate, invece, dal Tribunale “inattendibili e imprecise” e che avevano portato alla pronuncia di assoluzione dell’imputato in primo grado.

La censura della Corte di Strasburgo riguarda proprio la violazione dell’art. 6 della CEDU sul processo equo in quanto il “ribaltamento” della sentenza di proscioglimento in secondo grado non può giungere senza che la Corte di Appello abbia nuovamente disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e, dunque, solo dopo aver percepito personalmente le dichiarazioni testimoniali, permettendo così che la prova si formi (nuovamente) davanti al Giudice. E’ altresì vero, tuttavia, che, dall’altra parte, anche il P.M. possa risentire i testimoni, configurandosi così una sorta di “arma a doppio taglio”!

Per quanto riguarda i procedimenti dinnanzi alla Corte di Cassazione, dopo l’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere e il reclamo ex art. 410 bis c.p.p., l’intento del legislatore di ridurre il carico dei Giudici di Piazza Cavour si è tradotto nel dato che ora la competenza funzionale a decidere della rescissione del giudicato, richiesta dall’imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza incolpevole, è stata rimessa alla Corte di Appello ai sensi del nuovo art. 629 bis c.p.p. (che ha sostituito l’abrogato art. 625 ter c.p.p.), permanendo il termine di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza al fine della presentazione dell’istanza, che deciderà a seguito di udienza partecipata che si svolge con le forme dell’art. 127 c.p.p.

Dall’altra parte, viene reintrodotta l’udienza camerale in forma partecipata dinnanzi alla Corte di Cassazione per le impugnazioni in tema di misure cautelari reali. Prima l’unica forma di contraddittorietà era data dalla facoltà per il difensore di presentare memorie difensive.

Il ricorso per Cassazione, invece, non può più essere proposto personalmente dall’imputato: si riduce così drasticamente la possibilità di presentare ricorso da parte di molti avvocati, non ancora divenuti cassazionisti, che facevano sottoscrivere l’atto al proprio cliente.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. riformato, poi, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso la parte privata è condannata al pagamento di una somma a favore della cassa dell’ammende che può essere “aumentata fino al triplo tenuto conto della causa di inammissibilità”.

Se il giudice d’appello dovesse confermare la sentenza di proscioglimento, infine, il ricorso per cassazione sarà possibile solo per i vizi di cui all’art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.

Si tratta di tutti deterrenti, in sostanza, alla stesura di ricorsi per Cassazione con conseguente notevole diminuzione del carico di lavoro per la Suprema Corte che, dal canto suo, potrà dichiarare senza formalità di procedura l’inammissibilità ex art. 591 c.p.p. comma 1° lett. a), b), c), d), così come l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Sempre senza formalità potrà, infine, essere rilevato d’ufficio dalla Corte di Cassazione in ogni momento l’errore materiale ai sensi del riformato art. 625 bis c.p.p.

E) Con specifico riguardo alla correzione degli errori materiali delle sentenze di patteggiamento, occorre precisare altresì che in caso risulti necessario correggere soltanto la specie e la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, da chi ha emesso la sentenza e, in caso di impugnazione del provvedimento da parte del P.M., alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. Tale semplificazione sorge a seguito dell’introduzione del comma 1° bis all’art. 130 c.p.p.

Secondo il nuovo comma 2° bis dell’art. 448 c.p.p., poi, il ricorso per Cassazione da parte del P.M. e dell’imputato contro la sentenza di patteggiamento può essere presentato soltanto per “motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza”.

Tale disposto, tuttavia, non si applica ai procedimenti conclusi con sentenza di patteggiamento che sia stato richiesto prima dell’entrata in vigore della legge di riforma.

Rimanendo in tema di modifiche dei riti speciali, importanti novità si ritrovano nel giudizio abbreviato e, in particolare, secondo il nuovo comma 4° dell’art. 438 c.p.p. se l’imputato deposita la relativa richiesta immediatamente dopo il deposito del fascicolo del difensore con i risultati delle indagini difensive, il P.M. ha facoltà di chiedere un termine, non superiore a 60 giorni, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa.

Prima di tale termine il Giudice non potrà provvedere in merito alla richiesta di procedere con il rito abbreviato avanzata dall’imputato il quale, dal canto suo, potrà revocarla.

Se da una parte una simile modifica potrebbe leggersi in toni lusinghieri per la difesa alle cui indagini viene, in qualche modo, data (per la prima volta) importanza, dall’altra parte si concede all’accusa l’ultima parola all’interno dell’impianto probatorio che andrà a formare il convincimento del Giudice dopo l’espletamento del rito abbreviato.

Dalla modifica del comma 5° si ricava, invece, che viene concessa una possibilità in più all’imputato che, in caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria poi negata dal giudice, potrà chiedere l’abbreviato semplice e quindi che il processo sia comunque definito in udienza preliminare o il patteggiamento.

Con l’introduzione del comma 6 bis del medesimo articolo, poi, la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità, chiaramente non di quelle assolute, oltre che la non rilevabilità delle inutilizzabilità, eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio, e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice.

Un’importante novità per i contravventori, infine, deriva dalle modifiche apportate in tema di decisione del giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p. in quanto se da una parte rimane confermata la diminuzione della pena di un terzo per chi ha commesso un delitto, in caso di contravvenzione la pena è ridotta alla metà.

Da ultimo, al fine di potenziare la capacità deflativa del decreto penale di condanna, all’art. 459 c.p.p. il nuovo comma 1° bis prevede un una norma speciale sul ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria: il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di € 75,00 e non può superare di tre volte tale ammontare.

Queste sono le principali novità che ha portato la riforma Orlando ai nostri codici penale e di procedura penale con cui si dovrà fare i conti dal 03/08/2017.

Quanto alle modifiche relative al regime di procedibilità a querela di alcuni reati, alle misure di sicurezza personali, al casellario giudiziale, alle intercettazioni e all’ordinamento penitenziario, seppur siano già stati dettati i criteri direttivi al Governo, per la loro attuazione non ci resta che attendere l’adozione dei relativi decreti legislativi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top