ANALISI DELLA LEGGE CHE MODIFICA CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE
di Avv. Valentina Copparoni
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2018 n. 26 la Legge 11 gennaio 2018 n. 4 ( “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”) in vigore dal 16 febbraio. La legge, dopo un iter parlamentare non semplice, modificando il codice civile, il codice penale e di procedura penale e prevedendo altre singole disposizioni, introduce strumenti di tutela dei figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a causa di un crimine commesso dall’altro genitore.
Le novità legislative si pongono come scopo quello di garantire una tutela rafforzata, sia di tipo economico che di supporto psicologico e legale, ai figli di qualunque genere di unione, coniugale o equiparata, conclusa nell’omicidio di uno dei due genitori, prevedendo anche un aggravamento delle pene per i reati in questione.
Andiamo ad esaminare brevemente le disposizioni.
ESTENSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – L’art. 1 della legge prevede la modifica dell’art. 76 del T.U. in materia di spese di giustizia in materia di patrocinio a spese dello Stato inserendo il comma 4 quater secondo cui “I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, o dalla persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilita’ in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata”.
MODIFICHE AL’ART. 577 C.P. – L’art. 2 della legge apporta delle modifiche all’art. 577 del codice penale in tema di aggravanti del reato di omicidio prevedendo la pena dell’ergastolo non solo quando la vittima è un ascendente o discendente, ma anche nel caso in cui si tratti del coniuge, anche eventualmente separato, ovvero del convivente o di persona con la quale il condannato abbia, in costanza del delitto, avuto una relazione affettiva; qualora la vittima sia il coniuge divorziato, ovvero il partner di un’unione civile cessata, la pena è aggravata dai 24 ai 30 anni di reclusione.
SEQUESTRO CONSERVATIVO- All’art. 3 della nuova legge si modifica l’art. 316 del c.p.p. stabilendo che “Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, o contro la persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime”.
CONCESSIONE DELLA PROVVISIONALE – All’art. 4 si inserisce, invece, una integrazione dell’art. 539 c.p.p. stabilendo che “quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, o della persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato gia’ sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata”.
SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE E INDEGNITA’ A SUCCEDERE -L’art. 5 prevede che, dopo l’articolo 463 c.c., venga inserito il seguente “Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche’ la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile e’ escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo”.
E’ altresì inserito nel nostro codice di procedura penale l’art. 537-bis (Indegnita’ a succedere) che prevede che il giudice dichiara l’indegnita’ dell’imputato a succedere quando pronuncia una sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile (con conseguente esclusione dalla successione) ovvero: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3 bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione medesima;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
L’art. 6 infine, sempre in tema di successioni, prevede il diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici. La quota di riserva (di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68) e’ attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi de nuovo articolo 577, comma 1, numero 1) o secondo comma, del nostro codice penale (Omicidio aggravato).
PENSIONE DI RIVERSIBILITA’ – Sono introdotti nuove previsioni al comma 1 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 (artt. 1 bis, ter, quater, quinquies).
L’Art. 1bis prevede che sono sospesi dal diritto alla pensione di reversibilita’ o indiretta e all’indennita’ una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonche’ la parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l’omicidio volontario nei confronti dell’altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, fino alla sentenza definitiva.
In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell’ipotesi di cui al comma 1-ter che prevede che
i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione sopra descritta, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita’ in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilita’ o indiretta ovvero dell’indennita’ una tantum del genitore per il quale e’ stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore.
L’art. 1 quater invece prevede che con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1) , e secondo comma, del codice penale (omicidio aggravato), il pubblico ministero comunica senza ritardo all’istituto di previdenza l’imputazione ai fini della sospensione dell’erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarita’ della pensione di reversibilita’ o indiretta ovvero dell’indennita’ una tantum.
Infine il nuovo art.1 quinquies prevede che, quando è pronunciata una sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennita’ una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita’ o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis.
SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ORGANI PER CIRMINI DOMESTICI – Lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse a disposizione:
a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche’ di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita’ e dell’entita’ del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilita’, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
b) favoriscono l’attivita’ delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
d) predispongono misure di sostegno allo studio e all’avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici;
e) acquisiscono dati e monitorano l’applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessita’ delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi piu’ deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.
ASSISTENZA MEDICA PSICOLOGICA – L’art. 9 della legge prevede che in favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime di crimini domestici è assicurata un’assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
AFFIDAMENTO DEI MINORI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI – All’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inserit:
– il comma 5-quinquies che prevede che nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separatoo divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, dalconvivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita’ delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuita’ affettiva tra gli stessi.
-il comma 5-sexies che stabilisce che su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l’accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l’inserimento nell’attivita’ lavorativa.
ESTENSIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE,DELL’USURA E DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI – Il Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è esteso anche agli orfani di crimini domestici e la disponibilità delle stesso è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
Tale somma e’ destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attivita’ lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma e’ destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante e’ destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti
PERDITA DELL’ALLOGGIO POPOLARE PER AUTORI DI DELITTI DI VIOLENZA DOMESTICA – Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e’ inserito L’Art. 3-bis (Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica) che prevede che in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564 (incesto), 572 (maltrattamenti), 575 (omicidio), 578 (infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 582 (lesioni personali) 583 (lesioni personali aggravate), 584 (omicidio preterintenzionale), 605 (sequestro di persona), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-sexies e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, commessi all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita’ del contratto.
CAMBIAMENTO DEL COGNOME– L’ultimo articolo della legge prevede la possibilità per gli orfani delle vittime di cirmini domestici di modificare il proprio cognome se coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva. La domanda di modificazione del cognome per indegnita’ del genitore e’ presentata personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell’interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall’amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacita’ di agire.