La riforma del sistema sanzionatorio: l’analisi del provvedimento

APPROVATO IL PROGETTO DI LEGGE CHE RIFORMA LE PENE E DEPENALIZZA MOLTI REATI

La Camera ha approvato questa settimana, in via definitiva, la proposta di legge n. 331-927-B

 

LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN PILLOLE

di Avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)

UnknownI tre pilastri sui quali si struttura la riforma del sistema sanzionatorio approvata questa settimana dalla Camera sono: la previsione dei domiciliari come pena principale, un’ampia depenalizzazione e il ricorso sempre più ampio alla messa alla prova.Lo scopo primario è dunque razionalizzare il sistema sanzionatorio italiano e favorire la deflazione dei penitenziari italiano, ormai da anni sotto il mirino della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Importante poi la depenalizzazione del reato di ingresso illegale nel territorio italiano (“immigrazione clandestina”).

La legge, due deleghe e 16 articoli in tutto, non sarà per intero immediatamente applicabile: all’attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovrà infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi.

Proviamo ad analizzare le principali novità in breve.

 – Domiciliari pena principale.

Nel codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza (‘domicilio’). Secondo la delega, i domiciliari dovranno diventare la pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni. Se invece la reclusione va da 3 a 5 anni, sarà il giudice a decidere tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere.

– Detenzione oraria.

La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico, da anni previsto ma di fatto disusato per i costi piuttosto elevati. Resta invece il carcere come pena “normale” per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa.

– Lavoro di pubblica utilità.

Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, già sperimentato con successo in materia di guida in stato di ebbrezza. Per almeno 10 giorni (durata minima), il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.

– Ampia depenalizzazione e trasformazione in illeciti amministrativi.

In forza di una delega il governo trasformerà in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l’omesso versamento (se non superiore a 10mila euro) di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

Limiti alla depenalizzazione. Non rientrano comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d’azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.

Immigrazione clandestina. E’ tra i reati depenalizzati. Resterà tuttavia penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione. 

– Messa alla prova (“Probation”).

Istituto da tempo sperimentato a livello minorile, e nei paesi di diritto anglosassone anche per gli adulti, viene ora esteso agli adulti anche in Italia. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l’esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta però la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.

– Assenza imputato, sparisce l’istituto della Contumacia.

Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l’imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell’imputato. Finché dura l’assenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

La riforma è ambiziosa, la speranza è che sia il primo frutto di un disegno organico di riforma della giustizia penale, troppo frastagliata da anni di riforme disomogenee e sotto spinte emotive o emergenziali varie.

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