Le linee guida di Equitalia sulle nuove disposizioni del ‘Decreto del Fare’: parola d’ordine cautela

CHIARIMENTI AGLI SPUNTI INDIVIDUATI LA SCORSA SETTIMANA SU FATTO&DIRITTO MAGAZINE

di dott.ssa Anna Maria Marini (dottore commercialista)

sssaRoma, 14 luglio 2013 – Non si è fatto attendere molto il provvedimento con il quale Equitalia ha fornito alle proprie strutture operative le direttive applicative delle nuove disposizioni introdotte in materia di riscossione dal D.L. 69/2013.

La nota interna è stata emanata il 1° luglio e dalle indicazioni fornite ne emerge un quadro di favore per i destinatari della norma in quanto la maggior parte delle novità verranno applicate in modo retroattivo.

Di seguito, i principali chiarimenti di Equitalia.

a) La rateizzazione del ruolo:

  • l’allungamento della dilazione a 120 rate che ricordiamo potrà essere riconosciuta solo in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla responsabilità del debitore, resta in attesa del Decreto Ministeriale sulle modalità di attuazione; pertanto fino a quel momento le istanze verranno evase secondo le istruzioni precedentemente in vigore. Tuttavia, una volta emanate le disposizioni attuative e al ricorrere delle condizioni previste, chi ha già presentato istanza di rateazione potrà eventualmente beneficiare della rimodulazione del piano di rateazione già concesso;

  • decorrenza immediata invece per l’aumento da due a otto rate non pagate (anche non consecutive) che determina la decadenza dal beneficio della rateazione; secondo Equitalia tale previsione può trovare applicazione anche per i piani di rateazione già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore della norma e, in ragione della ratio legis, probabilmente anche per quelle situazioni in cui il debitore sia incorso nella decadenza dal beneficio secondo le vecchie regole delle due rate. Per quest’ultimo aspetto si auspica un intervento legislativo in sede di conversione del decreto del fare. In tale prospettiva Equitalia ha invitato gli agenti della riscossione territoriali a non attivare iniziative riscuotive nei confronti di coloro che dovessero trovarsi nell’anzidetta condizione.

b) Espropriazione della casa di abitazione

Il decreto del fare ha inibito la possibilità di procedere ad esecuzione forzata della casa di abitazione del debitore al ricorrere di tre condizioni (simultaneamente presenti):

  • non deve trattarsi di immobile di lusso, ovvero non deve avere le caratteristiche di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2/8/1969 e in ogni caso gli immobili non devono essere accatastati come A/8 (villa) A /9 (castello o palazzo di prestigio storico o artistico) ;

  • l’immobile deve essere destinato ad uso abitativo ed il debitore deve risiederci anagraficamente,

  • l’immobile deve essere l’unico di proprietà del debitore.

Resta ferma la possibilità di iscrivere ipoteca cautelare se il debito a ruolo supera Euro 20.000 e la facoltà per l’agente della riscossione di partecipare a procedure di esproprio avviate da terzi.

Con la nota in commento si precisa che:

  • per immobile uso abitativo deve farsi riferimento alla categoria catastale, quindi non alla destinazione d’uso di fatto. Restano pertanto esclusi dalla limitazione all’esproprio gli A/10 (immobili uso ufficio che spesso vengono adibiti ad abitazione);

  • in presenza di pertinenze all’abitazione accatastate autonomamente, come box o cantina, la loro presenza non dovrebbe far perdere il requisito dell’unicità dell’immobile posseduto e adibito ad abitazione del debitore.

In attesa di sapere se la disposizione in commento possa essere applicata ai pignoramenti già eseguiti e per i quali ancora non sia stata effettuata la vendita all’incanto, Equitalia ha dato lo stop temporaneo all’ulteriore corso delle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto 69/2013 e per le quali ricorrono le nuove condizioni di esclusione, ovvero:

  • se l’immobile espropriato è ad uso abitativo, è l’unico posseduto dal debitore e lo stesso vi risiede anagraficamente;

  • se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera i 120.000 euro (il riferimento è alle procedure espropriative per immobili diversi dalla casa di abitazione);

  • se non è stata iscritta ipoteca preventiva cautelare o comunque non sono decorsi 6 mesi dalla stessa iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

c) Il pignoramento dei beni strumentali.

Per quanto riguarda i beni strumentali, la norma come anticipato nel precedente articolo non ha introdotto delle esclusioni assolute come per la casa di abitazione, ma alcuni interventi sono stati fatti e nella nota in commento sono state fornite le prime indicazioni.

La nuova disposizione in materia di beni strumentali indispensabili all’esercizio dell’impresa o della professione, recepisce le limitazioni già previste dal codice di procedura civile (in particolare i beni definiti all’art. 515, comma 3, c.p.c. e quindi “gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore), e le amplia.

In particolare, i limiti troveranno applicazione a prescindere dalla forma giuridica con la quale è svolta l’attività dal debitore (ditta individuale o forma societaria) e a prescindere dalla prevalenza del lavoro sul capitale.

Due le ipotesi che possono ricorrere:

1) il presumibile valore di realizzo degli altri beni non strumentali posseduti dal debitore è sufficiente a soddisfare il credito azionato, in questo caso i beni strumentali in questione sono impignorabili;

2) il presumibile valore di realizzo degli altri beni non strumentali posseduti è o appare insufficiente allora i beni strumentali sono pignorabili nel limite di un quinto del valore complessivo dei beni stessi.

Inoltre, il debitore deve essere nominato obbligatoriamente custode dei beni interessati dall’azione esecutiva; il primo incanto non può essere fissato prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento e il termine di efficacia del pignoramento in questo caso è di 360 giorni dalla sua esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Chiaro l’intento del legislatore di tutelare la possibilità per il debitore di proseguire la propria attività per un adeguato periodo di tempo, salvaguardando l’occupazione e allo stesso tempo cercando di recuperare risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo.

Per questo motivo, nelle more delle ulteriori specifiche legislative o di prassi esplicative delle nuove disposizioni, si legge nella nota di Equitalia, opportune cautele dovranno essere applicate alle procedure espropriative mobiliari ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del fare e che coinvolgono i beni strumentali indispensabili all’esercizio dell’attività.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top