di Dott.ssa Erika Martinelli
Dopo due anni di andirivieni la nuova normativa sulla legittima difesa ha ricevuto l’ok da parte della Camera con 225 voti a favore, 166 contrari e 11 astenuti. Nell’Aula di Montecitorio si è dato quindi il primo via libera alla proposta di legge n. 3785 denominata “Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa”. Successivamente in data 24/10/2018 il Senato ha approvato in prima lettura il summenzionato testo del Disegno di legge.
Orbene, è opportuno esaminare in sintesi quali sono le novità previste dalla riforma, il cui iter di approvazione risale al 2016 e soltanto nelle ultime settimane ha subito una drastica accelerazione a seguito del vivace dibattito politico sorto a causa dei recenti fatti di cronaca nera (il caso della rapina Budrio). Il testo del Disegno di legge prevede anche l’inasprimento delle pene per il furto in abitazione (art. 624 bis co. 1 c.p.), il furto con strappo (art. 624 bis co. 2 c.p.), la rapina (art. 628 c.p.) e la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), nonché l’indennità per il soggetto danneggiato da eccesso colposo e legittima difesa.
Ebbene, oggetto della nostra disamina è la legittima difesa e le novità apportate. La prima fra queste riguarda tutte quelle situazioni che vengono considerate “legittima difesa”; la seconda introduce una modifica all’art. 52 co. 2 c.p., in base alla quale si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno; la terza si riferisce alla fattispecie dell’eccesso di legittima difesa, in cui nell’art. 59 c.p. si dice che “la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale” infine la quarta riguarda la previsione dell’assistenza legale a carico dello Stato.
La legittima difesa oggetto di questa riforma è per l’appunto, quella domiciliare, in quanto il nostro ordinamento giuridico prevede il diritto di legittima difesa domiciliare che affonda le sue origini nel diritto di autotutela domiciliare e l’art. 52 c.p., modificato, afferma che si esclude sempre la punibilità nel caso di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”e questo “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”e per questo motivo, si riconoscerebbe di conseguenza sempre la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa.
Ma non è tutto, perché il testo prevede anche una norma specifica inerente l’introduzione del gratuito patrocinio per il soggetto che agisce per legittima difesa o eccesso colposo, attraverso una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002). Tale modifica si sostanzierebbe nell’introduzione di un nuovo art. 115 bis destinato a disciplinare la liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa della persona nei cui confronti è emesso un provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 52 co. 2, 3 e 4 c.p. o una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, in quanto commesso in presenza di legittima difesa (ex art. 52 co. 2, 3 e 4 e art. 55 co. 2 c.p.). La nuova norma stabilisce che l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico siano a carico dello Stato laddove si proceda penalmente nei confronti di un soggetto che ha commesso il fatto in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo. In ultima battuta, se il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82 co. 2, saranno sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita. Rimarrebbe però in capo allo Stato la possibilità di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata se, a seguito di riapertura delle indagini ovvero revoca, impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o -ancora- di proscioglimento, si approdi a sentenza di condanna irrevocabile.
In conclusione, è pacifico affermare che soltanto con il trascorrere del tempo si potrà assistere agli effetti di questa riforma e si vedranno quali saranno gli effetti positivi e quelli negativi.