L’ANALISI DEL TESTO APPROVATO IN PARLAMENTO
di avv. Sabrina Salmeri
Oggi la Camera dei Deputati ha espresso il voto sulla proposta di legge sulla “legittima difesa”. Un tema assai dibattuto da mesi in relazione a diversi episodi di violenza accaduti in diverse città italiane che ha diviso il Paese in due: da una parte è schierato chi afferma come diritto la facoltà di poter difendere i proprio cari in qualunque modo e dall’altra chi pone una serie di limiti, anche morali e religiosi, affinché la reazione non sconfini in un reato puro e semplice.
Ma vediamo nello specifico innanzitutto cosa si intende per legittima difesa.
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L’art. 52 del Codice Penale prevede: “1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
2. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”
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La legittima difesa, secondo l’articolo in oggetto, è considerata tra le cause di esclusione della responsabilità penale. In sostanza, tale norma trova il suo fondamento nella esigenza di autotutela nei casi in cui lo Stato non è in grado di assicurare un’adeguata protezione ai beni e agli affetti dell’individuo.
Tale scriminante però è soggetta ad alcuni limiti.
1) L’offesa ingiusta
Al comma 1 dell’art. 52 C.P. il legislatore richiede che vi sia un pericolo attuale di una offesa ingiusta. Il requisito del pericolo attuale è riferito ad una situazione per la quale è altamente probabile che ad una condotta umana si verificherà un certo evento lesivo. Ad esempio: un ladro si introduce in casa mia con l’intenzione di derubarmi. Io lo sorprendo e lui mi spara, ferendomi al braccio. E’ altamente probabile che il malfattore possa sparare un altro colpo con l’intenzione di uccidermi, quindi, se ne ho l’occasione (e il tempo) sarei autorizzata dalla legge a colpirlo prima che lui abbia modo di ritentare di colpirmi a morte.
2) Proporzione tra offesa e difesa
Altro requisito previsto dalla norma in oggetto è che tra offesa e difesa vi sia proporzione. Questo assunto si riferisce non ad una mera ed astratta comparazione tra i beni da tutelare, ma ad un altro tipo di giudizio che tenga conto di diversi parametri.
Uno di questi è che il “bene” dell’aggressore, anche di rango superiore (es. la vita) rispetto a quello dell’aggredito, appaia, sulla base di una valutazione etico-sociale generalmente condivisa, non palesemente eccessivo. Ad esempio la ragazza che uccide colui che tenta di violentarla è giustificata ai sensi dell’art. 52 C.P. (Mantovani).
Un altro parametro da tenere in considerazione nella valutazione è riferito ad ogni circostanza concreta relativa all’intensità del pericolo minacciato, alle caratteristiche dell’aggredito, al tempo e luogo dell’azione, al valore esistenziale del bene minacciato (Fiandaca, Musco, Mantovani, Romano, Padovani) ed infine dei mezzi a disposizione della vittima per difendersi.
Presunzione legale del requisito della proporzione
Gli ultimi due commi dell’art. 52 C.P., introdotti con la L. 59/2006, prevedono una sorta di presunzione legale del requisito della proporzione che scatterebbe automaticamente in presenza di alcune condizioni tassativamente indicate (c.d. legittima difesa allargata, ad esempio per chi si difende con le armi nel proprio domicilio).
E’ qui che si inserisce il testo di legge votato oggi alla Camera.
Le novità
Senza entrare nel merito del travagliato iter parlamentare, e neanche nelle posizioni dei vari schieramenti politici, vediamo quali sono i punti salienti della legge.
E’ considerata legittima la reazione ad un’aggressione subita in casa propria o in un locale commerciale (negozio o ufficio) commessa in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa. Resta sempre però valido il principio della proporzionalità tra offesa e difesa: la difesa si considera legittima solo nel caso di un’offesa ingiusta e quindi non è legittima se l’aggressore ha già desistito dall’azione delittuosa o si sia dato alla fuga.
Altra novità è la previsione per l’art 59 C.P. che recita: «Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione ».
E’ prevista poi l’esclusione di colpa per chi reagisce in situazioni di pericolo attuale per la vita, l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale.
Attendiamo ora la votazione del Senato per trarre le conclusioni di questo discusso tema che accende l’interesse di noi come cittadini, prima che giuristi, augurandoci che le lotte politiche (e ce ne sono state tante in materia, basta leggere le trascrizioni sul sito della Camera) vengano messa da parte in favore della Giustizia.