L’esperto risponde- Notizie flash economia e fisco

UNA BUSSOLA PER DISTRICARSI NELLA GIUNGLA DELLE NOVITA’ FISCALI

di Dott.ssa Anna Maria Marini (Dottore Commercialista in Ancona)

 

fisco2Imu dei terreni montani

 

Con il D.L. n.4 del 24.01.2015 sono state riscritte al fulmicotòne, le regole dell’Imu relativamente ai terreni agricoli montani e contestualmente è stata prorogata la scadenza fissata per il pagamento dell’imposta su tali immobili relativa all’anno 2014 previsto per il 26.01 e oggi fissato al 10.02.

 

Con il citato decreto sono stati rivisti, in particolare i criteri di esenzione e quindi di imponibilità dei suddetti terreni. A partire dal 2015 infatti, per stabilire se un terreno agricolo è o meno montano, e quindi esente o meno da IMU, non si farà più riferimento al criterio dell’altitudine originariamente previsto bensì alla classificazione dei terreni adottata dall’Istat, che li ha distinti in “parzialmente montani”, “non montani” e “montani”. In ragione di tale classificazione, l’esenzione si applica:

 

  • ai terreni agricoli classificati come montani, anche se non coltivati,

  • ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/Iap (iscritti alla previdenza agricola) ricadenti nei comuni classificati come parzialmente montani, anche se non coltivati.

 

Viceversa, per i terreni agricoli che non ricadono nelle ipotesi sopra elencate l’IMU è dovuta.

 

Le nuove disposizioni trovano applicazione con effetto retroattivo anche per l’Imu dovuta per l’anno 2014, il cui pagamento dicevamo scade il prossimo 10.02, tuttavia, come clausola di salvaguardia per l’anno 2014, varranno contemporaneamente anche i criteri fissati con il DM del 28.11.2014 che classificava i terreni in funzione dell’altitudine. Questo significa che per il solo anno 2014 ci saranno maggiori ipotesi di esenzione.

 

Con la Risoluzione n.2/DF (Prot. N. 2162) del 3 febbraio 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto per risolvere due quesiti di rilevante importanza per la corretta liquidazione del tributo, in particolare:

 

  1. sulla possibilità di estendere l’estendere l’esenzione prevista in favore di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionisti (IAP) anche qualora il requisito non sia presente in capo al possessore dal fondo, il Ministero ha risposto negativamente ritenendo che l’agevolazione possa trovare applicazione solo se il terreno è posseduto e condotto da CD o IAP;

  2. sull’aliquota da applicare per la liquidazione dell’imposta, il MEF chiarisce che va applicata l’aliquota generale dello 0,76, salvo che nella delibera del Comune non ci sia una specifica aliquota prevista proprio per i terreni montani, nel qual caso va applicata quest’ultima.

 

 

Imposta di registro con il modello F24 ELIDE

 

A partire dal 1.1.2015 le somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate esclusivamente con il modello F24 – ELIDE. Con il 31.12 scorso infatti, è cessato il periodo transitorio che prevedeva la facoltà del contribuente per il pagamento di tali tributi il “vecchio” modello F23 o in alternativa il modello F24 – Elide.

 

Brevemente, il modello F24-Elide, ovvero “F24 Elementi Identificativi”, viene utilizzato per effettuare quei versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate in un modello F24 ordinario. Tra le peculiarità di maggior rilievo di tale modello è che con esso non si può procedere per il pagamento alla compensazione con altri tributi.

 

La novità è stata introdotta dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 8.11.2011, che modificando l’art. 17, co.2, lett. h-ter, del D.Lgs. 241/97, ha esteso l’utilizzo del modello F24 anche al pagamento dell’imposta di registro di cui al DPR 131/86 rimandando ad appositi provvedimenti, modalità e termini di tale estensione.

 

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3/01/2014 (Prot.2014/554) la disposizione è diventata operativa con riferimento alle imposte connesse alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili.

 

Nel provvedimento l’Agenzia delle Entrate specifica che il modello F24- Elide dovrà essere utilizzato sia dai soggetti titolari di partita Iva, sia da coloro che ne sono privi restando fermo per i primi l’obbligo di pagamento tramite i canali telematici, mentre i soggetti privati potranno presentare il modello presso qualunque sportello di banche o poste o presso l’agente della riscossione.

 

L’amministrazione finanziaria specifica inoltre che i versamenti dovuti a titolo di imposta di registro a seguito di accertamenti dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente il modello allegato all’atto stesso.

 

Segnaliamo infine che, con Risoluzione n.14/2014 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta di registro con il modello F24 – Elide e dovuta sia in sede di prima registrazione del contratto di locazione, che in sede di versamento dell’imposta dovuta per le annualità successive, per proroghe, risoluzioni e cessioni. Con lo stesso provvedimento l’amministrazione finanziaria ha istituito anche i codici necessari per il pagamento dell’imposta di bollo, dei tributi speciali e dei compensi oltre sanzioni ed interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento, sempre connessi ai contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

 

 

Split Payment

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015, n. 27 il Decreto attuativo delle disposizioni in materia di Split payment (DM del 23 gennaio 2015), ovvero del nuovo meccanismo Iva che dovrà essere applicato per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici.

 

Con il Decreto sono stati chiariti i seguenti aspetti:

 

  • corretta annotazione in fattura;

  • ambito soggettivo di applicazione del nuovo meccanismo;

  • priorità dei rimborsi IVA per i soggetti che effettuano tali operazioni;

  • corretta applicazione dello Split Payment in presenza di operazioni assoggettabili a Reverse Charge;

  • modalità operative con cui gli enti pubblici interessati dovranno eseguire il versamento dell’imposta.

 

 

Voluntary Disclosure

 

L’art. 1 della Legge n.186 del 15.12.2014 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria in materia fiscale, meglio nota come voluntary disclosure.

 

Le disposizioni introdotte prevedono che i soggetti che detengono beni e/o attività all’estero ed hanno omesso di rilevarle ai fini del monitoraggio fiscale, possono definire la loro posizione attraverso specifiche attività di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.

 

La stessa procedura di collaborazione è stata estesa anche a coloro che pur non essendo assoggettati agli obblighi del monitoraggio fiscale, o se lo sono vi hanno correttamente adempiuto, intendono sanare le violazioni commesse in materia di obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e violazioni dei sostituti di imposta.

 

Le violazioni sanabili con la procedura in esame sono quelle commesse entro il 30 settembre 2014 e la richiesta di collaborazione può essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 30 settembre 2015.

 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 5-septies del D.L. n. 167 del 28 giugno 1990, l’esibizione o la trasmissione, ai fini della voluntary disclosure, di documenti falsi o comunque non rispondenti al vero ha rilevanza penale ed è punita con la reclusione da 6 mesi a 6 anni.

 

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito, il modello definitivo e le relative istruzioni per aderire alla procedura in commento, e con comunicato del 3 febbraio 2015 ha reso noto che tutti gli intermediari possono presentare domanda per accedere alla procedura, ivi inclusi avvocati e revisori contabili.

 

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