Morte di Federico Aldrovandi: gli applausi della vergogna

AL CONGRESSO DEL SAP ALCUNI AGENTI APPLAUDONO I COLLEGHI CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA  PER LA MORTE DEL GIOVANE FEDERICO ALDROVANDI

di Avv. Valentina Copparoni (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni in Ancona)

aldrovandi_foto 4 maggio 2014-  La tragica vicenda del  giovane  Federico Aldrovandi sembra non chiudersi mai. Ancora una volta.

Ci sono gesti eroici, di cui andare fieri, e poi ci sono gesti vergognosi. A volte questi opposti gesti, però, provengono da persone che dovrebbero condividere medesimi ideali, fierezza e senso di dovere e della divisa indossata.

Il destino ha voluto che in questi giorni si parlasse sia della morte di Roberto Mancini, il poliziotto che ha dato la propria vita per indagare sin dagli anni 90 sul traffico di rifiuti tossici tra Lazio e Campania contraendo un grave tumore, sia degli applausi vergognosi e scroscianti di alcuni poliziotti ad altri poliziotti.
Infatti sono trascorsi pochi giorni da quando durante il congresso dei delegati del Sap (il Sindacato autonomo di Polizia)  in un hotel di Rimini si è sollevata una vera e propria ovazione all’ingresso degli agenti condannati in via definitiva per la morte di Federico Aldrovandi.

Le mani che applaudivano fragorosamente erano quelle di altri agenti di polizia che hanno voluto in questo modo dimostrare la loro vicinanza ai colleghi.

Ma è notizia di ieri che ora il Sap ha deciso di chiedere scusa per quel gesto. Dopo la valanga di polemiche  il segretario del sindacato Gianni Tonelli ha inviato una lettera (pubblicata dal quotidiano Il Tempo) al Presidente della Repubblica dopo che quet’ultim  aveva scritto una lettera alla mamma del ragazzo Patrizia Moretti definendo la vicenda letteralmente  “indegna” .

Il segretario del sindacato  fa ammenda pubblica ma fino ad un certo punto perché  sostiene anche “le nostre azioni sono state artatamente travisate” e spiega che “l’applauso incriminato si è sviluppato spontaneamente al termine della presentazione di una campagna di “verità e giustizia” in favore di tutti i colleghi che tutti i giorni sulle strade con dedizione, professionalità e mal corrisposti, chiedono solamente di poter tutelare i diritti dei cittadini, la legalità, la pacifica convivenza e l’ordine costituzionale”.
Inoltre  allega alla missiva anche la registrazione di tutto l’evento “per dimostrare che l’applauso dura appena 38 secondi”, ma soprattutto che “non è in alcun modo riconducibile alla tragica morte del giovane e al dolore della famiglia verso la quale nutriamo sinceri sentimenti di deferente rispetto”.

“Ai colleghi coinvolti” nella vicenda Aldrovandi “è andata una parte degli applausi, non certamente perché sono eroi ma perché sono poliziotti che, in servizio, hanno patito e patiscono infinite tribolazioni dopo una sentenza per reato colposo sulla quale nutriamo, legittimamente, alcune riserve”.

Dopo la vicenda gli altri sindacati maggioritari hanno preso le distanze dal Sap e stesso atteggiamento è stato tenuto dal Ministro dell’Interno  Alfano e dal capo della polizia.
Sul caso il segretario della Silp-Cgil, Daniele Tissone, ha voluto sottolineare che “una cosa è difendere i diritti dei lavoratori in relazione agli strumenti dati dalla nostra Costituzione, dallo sblocco contrattuale al ripristino degli automatismi individuali, altra cosa è una deriva corporativa che non rende giustizia alle migliaia di donne e uomini in divisa che con sacrificio svolgono correttamente il proprio dovere”

Sulla polemica è intervenuta anche il Presidente della Camera Laura  che in un videomessaggio  ha chiesto subito chiarezza su quanto successo ed inoltre “In linea con il mio impegno per la trasparenza, ho accolto l’appello del presidente della commissione Diritti umani del Senato, Luigi Manconi, a sollecitare il capo della Polizia affinché valuti la possibilità di togliere il segreto ai procedimenti disciplinari interni”. “Provo indignazione per gli applausi riservati ai poliziotti condannati, il gesto provocatorio non solo fa male a chi crede nella giustizia, ma danneggia soprattutto i tanti agenti che fanno il proprio dovere rispettando le regole”. A questo proposito il Parlamento si propone di  migliorarle quelle regole, anche introducendo nel codice penale italiano il reato di tortura, e che la commissione giustizia della Camera avvierà la prossima settimana la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato”.

 Il 5 marzo scorso, infatti, il Senato ha dato il via libera, con alcune modifiche, al disegno di legge n. 10, e connessi, sull’introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale. Ora l’iter legislativo prevede il passaggio del provvedimento all’esame della Camera per l’approvazione definitiva.

Nello specifico con il testo proposto dalla Commissione Giustizia si introducono nel codice penale gli articoli 613-bis che disciplina il delitto di tortura e 613-ter che punisce la condotta del pubblico ufficiale che istiga altri alla commissione del fatto.

Ma subito è stata polemica. Si è optato, infatti, per l’introduzione di un reato comune, connotato da dolo generico, piuttosto che di un reato specifico riguardante esclusivamente i funzionari pubblici.

E questa scelta appare una particolarità tutta italiana. Infatti nella Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e le altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti (che l’Italia ha ratificato nel lontano 1988 alla quale però non ha mai dato attuazione!) l’atto di tortura viene descritto come abuso “commesso da un pubblico ufficiale o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale”. Si tratta, dunque, di una condotta riconducibile a chi esercita il potere della forza nelle funzioni di sicurezza pubblica. Nel testo italiano, invece, appare generica. Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia stato commesso da un pubblico ufficiale e che dalla condotta derivino gravi conseguenze (lesioni personali o morte). In caso di morte del torturato, è prevista la reclusione di trenta anni se trattasi di conseguenza non voluta dal reo, e dell’ergastolo se la morte è cagionata dal torturante.

In particolare, l’articolo 1 del provvedimento prevede che chiunque, con violenze o minacce gravi, cagioni acute sofferenza fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale, sia punito con la reclusione da tre a dieci anni. L’istigazione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblici servizi a commettere il delitto è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.
L’articolo 2 prevede che le informazioni ottenute tramite tortura non siano utilizzabili. L’articolo 3 non ammette l’espulsione di uno straniero che rischi di essere sottoposto a tortura. In base all’articolo 4 non può essere riconosciuta l’immunità diplomatica a cittadini stranieri condannati per reato di tortura.

Critici i penalisti. In una nota, Unione Camere Penali Italiane (leggi qui)) ha espresso la delusione per questa scelta sostenendo, come sempre, che reato di tortura “dovrebbe essere un reato proprio del pubblico ufficiale, come per altro prescritto dalla Convenzione della Onu fin dal 1984. Viceversa il testo approvato al Senato introduce la fattispecie come reato comune aggravato nel caso in cui sia commesso dal pubblico ufficiale. Questo è un grave errore ed una soluzione pasticciata, anche perché in questa maniera la condotta prevista finisce per sovrapporsi a quelle prese in considerazione da altri reati già esistenti, invece quel che doveva essere chiaramente e severamente sanzionato è proprio il fatto che la persona nelle mani dello Stato sia sottoposta a violenze fisiche o morali, questo per il particolare disvalore che tale fattispecie dimostra”.

Certamente l’introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento rappresenterebbe un adeguamento, seppur molto tardivo, della nostra legislazione a quella sovranazionale a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini.
Ad oggi, infatti, nel codice penale italiano non esiste un reato che punisca un fatto grave come la “tortura” come definita universalmente e identificata dalle Nazioni Unite con laConvenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e le altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti.
Dopo i gravissimi fatti accaduti alla scuola Diaz durante il G8 di Genova, il caso Cucchi, Aldrovandi, Uva, Bianzino e tanti altri ancora, l’Italia non può più stare in silenzio, perché il vuoto normativo è comunque un modo per rimanere in silenzio.
Moltissime associazioni, da anni, si sono battute e si stanno battendo per questa introduzione con appelli e petizioni. Credo che sottoscrivere queste petizioni ed essere attivi nel dibattito intorno a questo argomento sia un modo per non voltarsi dall’altra parte di fronte alle ingiustizie, un modo per far sentire da cittadini la propria voce, quella voce che ognuno di noi dovrebbe sperare di sentire se dovesse trovarsi nelle situazioni in cui purtroppo si sono trovati Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, tutti coloro che erano nella scuola Diaz durante il G 8 di Genova, e tanti altri ancora che spesso non sono sulle prime pagine dei giornali ma che hanno comunque diritto alla Verità.

Avevamo riparlato della tragica morte  di  Federico qualche mese fa dando la notizia che i quattro agenti condannati per omicidio colposo per la morte del ragazzo stanno ritornando tutti o quasi in servizio. Due dei 4 poliziotti condannati, Monica Segatto e Luca Pollastri, dopo i sei mesi di detenzione (grazie al beneficio dell’indulto) e l’uguale periodo di sospensione sono già rientrati in servizio. Paolo Forlani è stato reintegrato ma non tornerà per il momento in servizio per motivi di salute , Enzo Pontani infine dovrebbe ritornare in servizio a breve.
Effettivamente in linea strettamente teorica in caso di condanna per reati a titolo di colpa non sarebbe prevista la destituzione dalla polizia anche se sul punto la famiglia Aldrovandi  pensa diversamente ritenendo che “ la radiazione anche è prevista per il disonore alla divisa. E questo per me è alto tradimento. Basta leggerle le cose, basta volerle applicare, per me gli appigli ci sono. Ma forse non vogliono farlo”. “Qui non ci siamo solo noi ma è una questione che riguarda tutti, riguarda quello che decide di fare una istituzione di fronte ad una condanna per omicidio”.

Nello stesso giorno in cui è stata indetta la manifestazione nazionale in ricorso di federico (lo scorso 15 febbraio), è  arrivata dalla Corte dei conti la notizia di una azione di reintegro per rivalersi nei confronti degli agenti; una richiesta di quasi due milioni di euro offerti dal ministero alla famiglia a titolo risarcitorio.
La sentenza di condanna per omicidio colposo è divenuta irrevocabile pertanto il Viminale che aveva pagato per responsabilità indiretta ai genitori di Federico un milione e ottocentomila euro al termine del processo di primo grado ha attivato la Corte dei conti per condannare i suoi funzionari alla restituzione per danno erariale ossia il danno subìto dallo Stato o da altro ente pubblico a causa della condotta (anche omissiva) tenuta da un proprio funzionario dipendente a tutti gli effetti della pubblica amministrazione o in ogni caso inserito all’interno della stessa.

Il caso che il tribunale deve affrontare riguarda la morte di un diciottenne, studente, incensurato, integrato, di condotta regolare, inserito in una famiglia di persone perbene, padre appartenente ad un corpo di vigili urbani, madre impiegata comunale, un fratello più giovane, un nonno affettuoso al quale il ragazzo era molto legato.
Tanti giovani studenti, ben educati, di buona famiglia, incensurati e di regolare condotta, con i problemi esistenziali che caratterizzano i diciottenni di tutte le epoche, possono morire a quell’età. Pochissimi, o forse nessuno, muore nelle circostanze nelle quali muore Federico Aldrovandi: all’alba, in un parco cittadino, dopo uno scontro fisico violento con quattro agenti di polizia, senza alcuna effettiva ragione (…).

 Queste sono le parole tratte dall’incipit della sentenza di primo grado di condanna per i quattro agenti di polizia accusati di aver provocato la morte di Federico Aldrovandi la notte del 25 settembre 2005. Per il decesso di Federico il Tribunale di Ferrara ha condannato in primo grado (sentenza confermata anche in appello) i quattro poliziotti che avevano fermato il giovane, tutti accusati di omicidio colposo ed eccesso colposo nell’adempimento di un dovere.

 Questa l’imputazione formale per i quattro poliziotti:

 (…) reato previsto e punito dagli artt. 113, 51, 55 e 589, c.p., per avere, con azioni indipendentitra loro, in qualità di componenti le volanti Alpha 2 e Alpha 3, intervenuti in via Ippodromo a seguito di chiamate di privati cittadini che avevano segnalato la condotta molesta e di disturbo di un giovane (successivamente identificato in Federico Aldrovandi), con colpa consistita:

 1)nell’avere omesso di richiedere immediatamente l’intervento di personale sanitario per lenecessarie prestazioni mediche a favore di Federico Aldrovandi descritto dagli stessi agenti in stato di evidente agitazione psicomotoria;

2) nell’avere in maniera imprudente ingaggiato una colluttazione con Federico Aldrovandi al fine di vincere la resistenza eccedendo i limiti del legittimo intervento; in particolare pur trovandosi in evidente superiorità numerica, percuotevano Federico Aldrovandi in diverse parti del corpo facendo uso di manganelli (due dei quali andavano rotti) e continuando in tale condotta anche dopo l’immobilizzazione a terra in posizione prona;

3)  nell’avere omesso di prestare le prime cure pur in presenza di richiesta espressa da parte di Aldrovandi che in più occasioni aveva invocato “aiuto” chiedendo altresì di interrompere l’azione violenta con la significativa parola “basta”, mantenendo al contrario lo stesso Federico Aldrovandi, ormai agonizzante, in posizione prona ammanettato, così rendendone più difficoltosa la respirazione;

 cagionato o comunque concorso a cagionare il decesso di Federico Aldrovandi determinato da insufficienza cardiaca conseguente a difetto di ossigenazione correlato sia allo sforzo posto in essere dal giovane per resistere alle percosse sia alla posizione prona con polsi ammanettati che ha reso maggiormente difficoltosa la respirazione”

Il Giudice monocratico Dott. Caruso continua cosi nell’introduzione alle motivazioni della sentenza di condanna di primo grado.
Parole che ho letto e riletto diverse volte e che a mio parere meritano di essere lette, almeno una volta, da tutti .

“(…) Quando un affare del genere si verifica in una città civile come Ferrara, dotata di opinione pubblica e società civile reattive, di un sistema d informazione diffuso e disposto a diffondere notizie e spiegazioni e a non subire condizionamenti (gli interessi in gioco non sono tali da indurre cautele ), il fatto di cronaca, una morte di immediato rilievo giudiziario, diventa un caso . Non un qualsiasi procedimento giudiziario ma un affare pubblico ( tutti gli affari giudiziari hanno rilievo pubblico ma nonostante la cronaca giudiziaria costituisca una sezione di primo piano nel sistema dell’informazione, la stragrande maggioranza dei processi, di fatto, resta materia riservata agli addetti). Il processo come affare pubblico rende accessibili i meccanismi che governano e regolano la giustizia, inverando l’astratta nozione di Stato di diritto; permette al popolo di assuefarsi alle procedure, di condividerne le logiche, di controllare il mantenimento delle promesse, in modo da rafforzare il patto costituzionale.
In questo processo si è consentito al pubblico, aprendo l’aula ai mezzi di comunicazione radiotelevisivi, di avere piena cognizione del modo in cui si
amministra giustizia nel Paese, nel bene e nel male, e si è dato modo al pubblico di formarsi un opinione, fondata sull’esperienza diretta delle prove e del contraddittorio. Ogni persona di buona volontà ed in buona fede può, se vuole, esprimere un opinione informata. Ovvio che la complessità delle cose e il loro aspetto tecnico, specialistico, professionale, può indurre semplificazioni, errori, omissioni, fraintendimenti. Ma nessuno potrà lamentare silenzi, oscurità, omissioni, il torbido che periodicamente si denuncia negli affari di giustizia.
Anche in questa vicenda non tutto è stato chiarito; rimangono vuoti, ma è possibile affermare che sono state individuate le aree, le condotte, le decisioni operative, le situazioni, nell’ambito delle quali si sono realizzate perdite di conoscenza.
Il processo si è svolto su un tema d accusa che le circostanze e i modi di
svolgimento dell’indagine preliminare hanno reso necessariamente limitata, per scelta obbligata e non perché un quadro ricostruttivo, nitido e cristallino, orientasse inevitabilmente nella direzione data. Non che ipotesi diverse si sarebbero potuto con sicurezza suffragare. il tema della causa può considerarsi posto in modo sufficientemente realistico da escludere, in termini probabilistici, ipotesi diverse. Sta di fatto che il legittimo bisogno di sapere il modo in cui gli apparati dello Stato fanno uso del proprio potere di ricorrere alla forza legittima non è del tutto soddisfatto. La ragion d essere dello Stato democratico di diritto sta nel garantire che i rapporti civili si svolgano con assoluta esclusione dell’uso della forza e della
violenza. Lo Stato può usare la violenza contro i violenti, i nemici esterni, e i contravventori al patto di pacifica convivenza. La trasgressione di questo vincolo da parte dello Stato, l’uso della violenza contro persone inermi, comunque l uso della violenza fuori dai casi consentiti delegittima lo Stato, gli fa perdere il consenso sul quale soltanto può reggersi come Stato di diritto e finisce con il fornire argomenti a quanti al dominio del diritto sulla forza non credono o non vogliono credere
.
Vi è quindi sempre imperiosa necessità di chiarire se violazione dell’obbligo di
astensione dall’uso della forza fuori dai casi consentiti dalla legge vi sia stato, per restituire fondamento alla convinzione che la violenza pubblica è sempre
giustificata e autorizzata dall’ordinamento. Interesse primario degli organi titolari del relativo potere è dimostrare che l’uso è sempre legittimo e l abuso
puntualmente represso, solo in questo modo potendosi ridurre il tasso di violenza della società, con conseguente minore necessità del ricorso alla violenza legittima dello Stato.
E’ doveroso sottolineare come l’istanza di accertamento della verità ha avuto unsolido fondamento nella posizione delle parti civili che hanno esercitato tutti i
diritti ad esse spettanti. Trattandosi di fare valere la tutela di diritti fondamentali, di diritti dell’uomo e non solo del cittadino, resta il dubbio se, al di fuori della cittadinanza, di una cittadinanza ben radicata nel principio di uguaglianza e di pari opportunità, vi sarebbe stata uguale possibilità di tutela. Se in definitiva gli apparati dello Stato, compresi gli organi di giustizia, siano effettivamente in grado di garantire a tutti i diritti fondamentali dell’individuo che, come in questo caso,
dovessero risultare offesi
.

Nell’esposizione della vicenda processuale si potrà agevolmente intendere quanto difficile e complesso sia stato il percorso dell’accertamento giudiziario, quante le obbiettive difficoltà, quanto grande la contraddizione rispetto agli obbiettivi di giustizia di un indagine giudiziaria di rango penale, affidata inizialmente non tanto e non solo ai colleghi d ufficio di coloro che sono stati poi imputati e riconosciuti responsabili di avere cagionato la morte di Aldrovandi ma agli imputati stessi, autori della iniziale ricostruzione del caso posta a base di tutte le successive indagini.
L’indagine nasce, quindi, con un vizio di fondo che si concreta nel paradosso dei principali indiziati di un possibile grave delitto che indagano su loro stessi, come se il gioielliere che ha sparato sul ladro in fuga fosse autorizzati a indagare sull’ effettiva consistenza dell’invocata legittima difesa.

Un paradosso che il semplice senso comune avrebbe dovuto prevenire. Da qui la strada in salita dell’accusa privata e lo sforzo che essa ha dovuto profondere per far cambiare di segno all’indagine. La necessità dei mezzi che sono stati impegnati, avvocati, consulenti tecnici, investigazioni private, dovendo la parte civile fare i conti non solo con la difesa ma anche con iniziali acquisizioni investigative della pubblica accusa condizionate da
una relazione singolare con una polizia giudiziaria oggettivamente coinvolta in un caso che poneva quesiti sui suoi metodi, le capacità dei suoi uomini, la sua imparzialità in rapporto alle fondamentali scelte investigative iniziali e alle concrete iniziative intraprese che non tennero in alcun conto la possibile, ragionevole pista alternativa di un contributo causale colposo di chi aveva esercitato violenza sulla vittima. Gli agenti coinvolti e i loro colleghi intervenuti nell’immediatezza, in una prospettiva di ragionevolezza e nell’ottica dell’imparzialità e della neutralità, avrebbero dovuto esigere l immediato intervento di un istanza neutra e imparziale, il pubblico ministero, che fornisse, anche solo a livello di immagine, le maggiori garanzie di obbiettività all’indagine, fin dai primi accertamenti, nel primario
interesse degli stessi potenziali imputati, oltre che della giustizia. Quasi un caso di scuola dell’assoluta necessità di un pubblico ministero non solo indipendente dall’esecutivo ( dagli organi di polizia ) ma esso stesso in grado di disporre di un autonoma forza di polizia, specificamente preposta all’ indagine sui crimini di organi e apparati dello Stato(…)”.

 Parole, ripeto, che ho letto e riletto diverse volte e che a mio parere meritano di essere lette, almeno una volta, da tutti . Grazie alla tenacia della famiglia di Federico questa storia è conosciuta oggi da tanti, ma forse ancora non da tutti. Al seguente link (http://federicoaldrovandi.blog.kataweb.it/) il blog aperto dalla famiglia Aldrovandi.
Sono convinta che se in tanti chiediamo risposte, se in tanti cominciamo a pensare che queste cose non capitano solo agli altri, allora forse si potrà ottenere quella Giustizia di cui tanto si parla, di cui tutti parlano ma che  Federico e la sua famiglia  hanno lottato e stanno lottando ancora duramente per ottenere.

Lo credo da avvocato ma soprattutto da cittadino dello Stato italiano.

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