FRA GIUSTIZIALISMO E COSTITUZIONALITA’: L’ANALISI
di Alessia Bartolini
Il “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” di cui al D. Lgs.vo n. è stato recentemente riformato dalla Legge del 17/10/2017 in vigore dal 19 novembre.
La riforma, come ogni novità legislativa che entra a far parte dello scenario giuridico e politico, è stata accolta con plausi e critiche.
Chi come la Presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, difende a spada tratta la modifica del Codice definendola “più garantista nei confronti di chi subisce il sequestro dei beni” per via dell’estensione delle garanzie di intervento ai terzi introducendo all’art. 23 anche coloro che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia, e non più solo diritti reali o personali di godimento, e sottolinea il grande passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata in quanto volta a rendere più efficaci il sequestro, la confisca e l’utilizzo dei beni delle mafie. Chi, invece, come il direttore del quotidiano “Il Mattino”, Alessandro Barbano, nel suo articolo di commento presentava la legge che sarebbe stata approvata in via definitiva dalla Camera il 27/09/17 come “la norma più illiberale e giustizialista della storia repubblicana”.
Al fine di comprendere meglio i vari punti di vista, tuttavia, è necessario innanzitutto analizzare le modifiche più rilevanti introdotte dalla riforma in commento.
La novità che più di tutte ha acceso un forte dibattito fra i giuristi, parlamentari ed esperti del settore riguarda la modifica dell’art. 4 del D.lgs.vo 159/2011 che ha esteso l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche agli indiziati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (con relativo inasprimento della cornice edittale passando “da uno a sei anni” a “da due a sette anni”), ai componenti di associazioni per delinquere allo scopo di commettere delitti contro la Pubblica Amministrazione e agli indiziati di stalking. I dubbi sull’opportunità di una simile modifica sorgono se si considere che il D.lGs.vo 159/2011, c.d. Codice antimafia, era nato dall’esigenza di riformulare e riorganizzare le disposizioni in tema di prevenzione c.d. qualificata nel senso di rendere maggiormente efficace la lotta alla criminalità organizzata considerando la pericolosità sociale in re ipsa per l’appartenenza ad un sodalizio mafioso tale da giustificare l’applicazione delle misure specialpreventive.
Si tratta, dunque, di una disciplina nata con il carattere della eccezionalità per la ben individuata categoria dei soggetti destinatari. La stessa introduzione delle misure di prevenzione patrimoniale a seguito dell’approvazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, L.”Rognoni – La Torre”, recepita poi all’interno del Codice antimafia e che aveva di fatto preceduto l’inserimento dell’art. 416 bis nel codice penale, aveva previsto il sequestro e la confisca dei beni dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, rinvenuti nella disponibilità diretta o indiretta dell’indiziato di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso. Si perseguiva, allora come ora, l’impoverimento delle organizzazioni criminali così da disincentivare l’imprenditoria mafiosa che, attraverso il controllo economico del territorio, impedisce lo sviluppo di energie economiche legali, fino a inquinare ed alterare l’intero sistema produttivo nazionale.
Ed ecco che lo Stato, attraverso le indagini patrimoniali, il sequestro e confisca dei beni, punta all’isolamento economico dal contesto territoriale in cui opera il soggetto accusato di far parte di un’associazione mafiosa.
In tal senso, le modifiche di maggior interesse hanno interessato proprio le misure di prevenzione patrimoniali, quali il sequestro, la confisca e la cauzione, a cominciare dal loro procedimento applicativo a cui è assicurata la priorità assoluta nella trattazione ai sensi del nuovo art. 34 ter del D.lgs.vo 159/2011 da parte dei dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, con termine per il Giudice di depositare il decreto entro 15 giorni dalla conclusione dell’udienza con possibilità di redazione non immediata dei motivi nel caso in cui la stesura risulti particolarmente complessa, così come disposto ai sensi dei nuovi commi 10-sexies e septies dell’art.7.
Vengono introdotte, poi, nuove misure quali il controllo giudiziario dell’azienda ex art. 34-bis, destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche (integralmente riformato nel suo art. 34) laddove l’agevolazione dell’attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all’esercizio dell’attività aziendale “risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività di impresa”.
Confluisce nell’art. 24 del nuovo codice, inoltre, l’orientamento giurisprudenziale che si andava consolidando confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Repaci n. 33451/2014 circa l’esclusione, ai fini dell’applicabilità della confisca di prevenzione, che il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. In tal senso, la nuova norma giustifica l’instaurazione del procedimento di prevenzione nei confronti di chi “risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica svolta, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”, aggiungendo un esplicito riferimento alla impossibilità per il proposto di giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.
Altra rilevante novità riguarda inoltre la confisca per equivalente di cui di cui all’art. 25 del codice antimafia venendo meno ogni riferimento alla finalità di dispersione, distrazione, occultamento e svalutazione dei beni quale presupposto necessario per ricorrere alla confisca di valore, ora attuabile anche sul mero presupposto che dopo la presentazione della proposta non risulti “possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede”. Viene, inoltre, autorizzata espressamente la confisca per equivalente anche, ai sensi del nuovo secondo comma, nel caso in cui in seguito alla morte del proposto il procedimento sia proseguito nei confronti degli eredi o degli aventi causa o sia iniziato nei confronti dei successori a titolo universale o particolare. L’applicabilità ante delictum della confisca di valore viene, dunque, ampliata in virtù di una sempre più qualificata natura preventiva.
Alla luce di questa sommaria esposizione di alcune modifiche del codice antimafia è più agevole comprendere come i giuristi più “garantisti” vedano intaccarsi sempre più le regole del giusto processo ora non più giustificabile quando le maglie della presunzione di pericolosità ai fini della confisca di prevenzione, ad esempio, si estendano anche a chi sia indiziato di corruzione o di atti persecutori anche sulla base di meri indizi o sospetti che potrebbero far scattare il campanello d’allarme della legittimità costituzionale oltre a inibire l’iniziativa privata, gli investimenti e la libertà di impresa.
Lo stesso presidente dell’A.N.AC., Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone ha definito la riforma controproducente per la pericolosità derivante dall’annaquamento di una disciplina eccezionale quale è la legislazione antimafia rivolta a organizzazioni pericolose come le mafie che viene diluita con l’estensione anche a reati non mafiosi con possibile declaratoria di incostituzionalità dell’intero impianto normativo.
Ancora più dure le parole del Professore di diritto penale, Giovanni Fiandaca, che ritiene la nuova normativa inutile e “frutto di un populismo penale onnivoro, che strumentalizza politicamente la lotta alla corruzione come spot elettorale”
A fronte di simili critiche replica la Presidente della Commissione Antimafia Bindi che la riforma nasce dall’esigenza di adeguare gli strumenti repressivi a fronte del cambiamento del metodo mafioso sempre più connotato da un comportamento corruttivo. Sul rapporto fra mafia e corruzione si è anche espressa recentemente la Corte di Cassazione, Sezione VI penale, con la sentenza n. 24535 del 10 aprile 2015 e depositata il 9 giugno 2015relativa al noto caso di “Mafia Capitale”, sottolineando come “Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta a minacciare tanto la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio”.
Non si può certo negare, invero, che il metodo mafioso rispetto agli anni ‘80 abbia subito un’evoluzione nella sua componente economica a cominciare da un maggiore investimento nell’attività del traffico di sostanza stupefacenti fino alle infiltrazioni per l’acquisizione del controllo di imprese e di appalti pubblici ma la condizione obiettiva di pericolosità è insita nella permanenza di ingenti e cospicue risorse di illecita provenienza nel circuito economico mafioso che giustifica l’applicazione delle disposizioni in esame al fine di sottrarre i beni dell’indiziato di mafia dal circuito giuridico e dai traffici economici.
In conclusione, il presupposto che il comportamento corruttivo sia diventato un modus operandi della criminalità organizzata non per forza doveva condurre ad un’estensione della disciplina speciale in esame agli indiziati di associazioni a delinquere finalizzate a commettere reati contro la Pubblica Amministrazione (e a maggior ragione per i reati di cui all’art. 612 bis c.p.) in quanto la tutela perseguita dal Codice Antimafia avrebbe potuto trovare applicazione ogni qual volta venisse inquadrato il metodo mafioso nell’attività illecita.