RIPERCORRIAMO I MOTIVI DELLA CONDANNA PER LE MORTI DA AMIANTO
di dott.ssa Giorgia Mazzei
Olivetti S.p.A. è una società del gruppo Telecom Italia che opera nel settore dell’informatica. In passato è stata una delle aziende più importanti al mondo nel campo delle macchine per scrivere, da calcolo e dell’elettronica. Nel 1978 Carlo De Benedetti assunse la guida di Olivetti diventandone il nuovo azionista di riferimento.
In questi giorni, è stata emessa la sentenza del caso Olivetti, in cui l’ipotesi dei magistrati si basa sull’inalazione di sostanze cancerogene per i dipendenti, che tra la fine degli anni Settanta e Novanta, avevano lavorato in reparti contaminati da fibre di amianto, e che successivamente si sono ammalati di mesotelioma pleurico. Le indagini sono concentrate sui decessi di una ventina di lavoratori, avvenuti dopo la pensione, quasi tutti deceduti tra il 2003 ed i primi mesi del 2013. Il sospetto è che non fossero state adottate le contromisure necessarie per evitare che gli operai venissero a contatto con tali fibre. Testimonianze di due dipendenti ancora in vita, ammalati di mesotelioma pleurico, confermano che nessuno mai li aveva fornito precauzioni e, nemmeno informati dei pericoli a cui potevano andare incontro.
Tra gli indagati figurano i nomi di Carlo De Benedetti, presidente dell’azienda dal 1978 al 1996, e suo fratello Franco, che all’Olivetti aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente e amministratore delegato. Nella lista anche Corrado Passera, co-amministratore delegato tra il 1992 e il 1996. Il giudice, del tribunale di Ivrea, al termine del processo di primo grado, ha condannato Carlo De Benedetti colpevole di lesioni ed omicidio colposo plurimo, condannandolo a cinque anni e due mesi di carcere, un anno e mezzo in meno di quanto avevano chiesto per lui i pm. Oggetto del reato in questione è la lesione personale inflitta a uno o più soggetti, dalla quale deriva una malattia: la lesione non deve essere necessariamente violenta, essendo questa causabile da azione morale, omissione o contagio. Le lesioni personali colpose, in diritto penale, sono il delitto previsto dall’art. 590 del Codice Penale secondo cui, chiunque causi un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo nei confronti di terzi. Il danno risarcibile si distingue in patrimoniale e non patrimoniale, in quest’ultima categoria si colloca anche il danno alla salute. La possibilità di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale è disciplinata dall’art. 2059 del Codice Civile, che è oggi interpretato nel senso di consentire il risarcimento dei soli pregiudizi che seguono alla lesione di una posizione riguardante la persona, trovando un riconoscimento anche nella Costituzione.
L’omicidio colposo è un reato previsto dall’art. 589 del Codice Penale, che ricorre quando qualcuno, per colpa, determina la morte di una persona. Rientra nell’omicidio colposo anche la colpa cosciente, quando chi commette l’azione prevede la possibilità di un evento, ma che resta tuttavia non voluto.
Ad inchiodare De Benedetti, il lungo periodo trascorso alla testa del gruppo di Ivrea: diciotto anni, come amministratore delegato e presidente. Un lasso di tempo che gli avrebbe consentito di intervenire efficacemente: ma non lo fece. De Benedetti ha inoltre annunciato che presenterà ricorso in appello, fiducioso della totale estraneità rispetto ad accuse tanto infamanti quanto del tutto inconsistenti. I servizi interni preposti alla sicurezza, alla salute dei lavoratori e alla manutenzione degli stabili, non hanno mai segnalato situazioni allarmanti o anche solamente anomale in quanto, come ha spiegato De Benedetti, i ripetuti e costanti monitoraggi ambientali eseguiti in azienda, hanno sempre riscontrato valori al di sotto delle soglie previste dalle normative all’epoca vigenti, in linea anche con quelle entrate in vigore successivamente.
La responsabile civile Telecom Italia e parte degli imputati condannati dovranno risarcire le associazioni parti civili, con una somma che si avvicina ai due milioni come indennizzo. Il tribunale ha condannato poi al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti dell’Inail e delle due famiglie di operai deceduti ancora parti civili nel processo.
La soddisfazione in questi casi è relativa perché si è di fronte all’ennesima tragedia dell’amianto. Queste erano morti che si potevano e si dovevano evitare, queste le parole di uno dei due pm del processo Olivetti.