L’evoluzione del sistema penale italiano in punto di legittima difesa.

DAL CODICE ROCCO ALLA COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA PROCESSUALE E PENALE

di Dott.ssa Erika Martinelli

law-2632555_960_720Nel 1930 durante il regime fascista venne promulgato il codice penale attualmente vigente in Italia: il Codice Rocco dal nome del suo estensore Alfredo Rocco (Napoli 1875 – Roma 1935). Questo codice che aveva una spiccata ed evidente matrice autoritaria e incarnava appieno lo Stato etico venne poi modificato a seguito di numerose riforme a partire dal dopoguerra, che pian piano introducono i principi di matrice costituzionale all’interno della disciplina sostanzialistica.

Il lungo e complesso iter di costituzionalizzazione della disciplina penale in Italia trova un importante approdo nel codice di procedura penale: il c.d. “Codice Pisapia- Vassalli” del 1988, con un’impronta decisamente garantista per l’imputato, dove si consacrano principi costituzionali del diritto di difesa art. 24 Cost. e del giusto processo art. 111 Cost. L’apice massimo dell’imposta costituzionalmente orientata della disciplina processuale italiana si ha nelle modifiche della Legge di Ordinamento penitenziario del 1975, che si hanno nel 1986 (legge Gozzini) e nel 1998 (L.Simeone-Saraceni), orientate all’umanizzazione della pena e alla finalità rieducativa della stessa, che si attua anzitutto attraverso la personalizzazione del trattamento penitenziario e la possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione.

In questo articolo vorrei focalizzare l’attenzione su un tema di diritto sostanziale, decisamente “sulla bocca di tutti” in questo periodo, la legittima difesa di cui all’art. 52 c.p., tutto ciò per capire come nel corso del tempo questa causa di giustificazione si sia modificata.

Il suddetto articolo nell’originaria formilazione del Codice Rocco recitava: “Perché la giustificazione del fatto delittuoso possa essere considerata legittima, l’autore deve esserci stato costretto (e dunque non averne avuto altra possibilità che quella) per difendere un diritto proprio o altrui, da un pericolo che si sta manifestando nel preciso momento in cui il fatto che si vuol giustificare viene compiuto e sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa che si vuol evitare”.Successivamente il Legislatore con la L. 59/2006 ha introdotto il secondo comma, così da estendere la norma giuridica al fine di tutelare il reo che si trovi a difendere i luoghi indicati dall’art. 614 c.p. per mezzo di armi legittimamente detenute o attraverso altri mezzi idonei al fine di difendere: 1) la propria o altrui incolumità; 2) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi sia pericolo d’aggressione. Questo è un significativo passo in avanti, in quanto prima di tale riforma,l’utilizzo dell’arma per difendersi doveva essere sempre proporzionata all’offesa e tale proporzione doveva essere comunque dimostrata e soprattutto non poteva essere invocata la legittima difesa per la tutela dei beni patrimoniali.La novità quindi riguarda una specificazione delle fattispecie che vengono considerate “legittima difesa”in base alla quale si realizza tale esimente nella reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte,ovvero nella reazione a seguito dell’introduzione in casa,in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno, così come specificato nel terzoe ultimo comma.

La nuova formulazione dunque, non modifica il principio ispiratore della norma, infatti non è stato fatto altro che aggiungere una presunzione legale (iuris et de iure) del requisito di proporzionalità tra difesa e offesae come si può notare questa tesi è confermata daautorevole dottrina (Padovani e Mantovani), i quali ritengono che il fondamento di questa causa oggettiva di esclusione del reato è, per l’appunto, rappresentata dal principio dell’interesse prevalente, ovvero dal fatto che nel conflitto tra interesse dell’aggredito e l’interessedell’aggressore deve prevalere quello dell’aggredito.

Infine, la Corte di Cassazione(Cassazione Penale, Sezione I, 21-04-1994, 1995, 1834) ha tracciato chiaramente la differenza tra la legittima difesa prevista nel Codice Rocco e quella prevista nel Codice Vassalli asserendo che: «Dal confronto fra la formulazione del codice Rocco – che si riferisce ad una situazione di un pericolo attuale di una offesa – e quella adottata dal codice Zanardelli – nel quale si parlava di respingere una violenza attuale – emerge chiaramente che la nuova previsione è più ampia essendo stato anticipato il momento utile per l’esercizio della difesa legittima: non è necessario, infatti, che sia in atto l’offesa, ma solo il pericolo dell’offesa» Tale scriminante dovrà sempre essere valutata con il massimo rispetto ed attenzione da parte del giudice penale ed è quindi opportuno accertare con la massima attenzione se nel caso di specie questa causa di giustificazione ricorra oppure no.

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