Particolare tenuita’ del fatto: la non punibilita’ ora è legge

IL PROSSIMO 2 APRILE ENTRERA’ IN VIGORE LA NUOVA DISCPLINA IN MATERIA DI NON PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO. VEDIAMOLA IN CONCRETO.

di Avv. Valentina Copparoni (Studio legale Associato Rossi-Papa-Copparoni di Ancona)

carcereIl decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 il 18 marzo scorso con entrata in vigore il 2 aprile prossimo, ha dato attuazione all’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n.67 contenente le deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.

Il decreto legislativo è composto da cinque articoli:

ARTICOLO 1: prevede alcune modifiche al codice penale con una contestuale nuova formulazione al Titolo V e al Capo I ora rispettivamente denominati “Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena” e “Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione ed applicazione della pena”. Vine introdotto un nuovo articolo, art. 131-bis c.p., contenente la disciplina della nuova causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” che prevede testualmente:

Art. 131-bis. – (Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto).

Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento e’ abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita’ del danno o del pericolo come circostanza attenuante.”.

Quindi, in altri termini, sono dettati una serie di criteri applicativi della norma:

  • reato con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva ;

  • ai fini della declaratoria di punibilità assumono rilievo gli “indici-criteri” della “particolare tenuità dell’offesa” a sua volta desumibile dalle “modalità della condotta” e dalla “esiguità del danno o del pericolo” derivato dal reato e della “non abitualità del comportamento”.
    Le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo debbono essere valutate ai sensi dell’articolo 133, comma 1 del codice penale ovvero anche alla luce dell’elemento psicologico della condotta e della personalità del reo;

  • sono state tipizzate le ipotesi in cui la condotta non può essere ritenuta di particolare tenuità ossia:
    1) quando la condotta incide in modo definitivo e irreparabile sul bene vita della vittima, ovvero, in modo molto rilevante, sull’incolumità personale della stessa (ad esempio: omicidio colposo articolo ex art. 589, comma 1, c.p.; lesioni gravissime ex art. 590, comma 2 c.p. anche come conseguenza non voluta di altro reato articolo 586 c.p.) ovvero in danno di animali;

  • 2) quando ricorrono alcune delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 63 del codice penale, in particolare: l’aver agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà, o l’aver adoperato sevizie o l’aver profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa;

  • sono state previste talune ipotesi in cui il comportamento va considerato abituale: quando l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Tale previsione, quindi, esclude che possano ritenersi di lieve tenuità le condotte di atti persecutori (stalking) e maltrattamenti.;

  • ai fini del computo della pena è specificato all’ultimo comma dell’articolo 131 bis c.p. che non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze (previsto dall’art. 69 del codice penale). La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita’ del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

ARTICOLO 2

Modifiche al codice di procedura penale

1. All’articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilita’» sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita’ del fatto»;

b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Se l’archiviazione e’ richiesta per particolare tenuita’ del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita’, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non e’ inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e’ inammissibile, il giudice procede senza formalita’ e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.”.

La modifica è stata inserita nell’art. 411 del c.p.p. rubricata “Altri casi di archiviazione” e prevede il necessario contraddittorio tra indagato e persona offesa. Il primo infatti potrebbe avere interesse alla celebrazione del processo per avere una sentenza di assoluzione, la seconda perché ovviamente la valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo non può prescindere dalla valutazione dell’interesse della parte offesa. In particolare, affinchè un confronto ed un contraddittorio sia effettivo, è previsto che l’avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto debba essere notificato alla persona offesa sempre anche in assenza di specifica richiesta formulata in tale senso.

All’esito dell’opposizione il Giudice deciderà ai sensi dell’articolo 409, comma 2, del c.p.p.; in assenza di opposizione potrà scegliere due strade:

-accogliere la richiesta di archiviazione e pronunciare la non punibilità;

– non accogliere la richiesta di archiviazione e disporre nuove indagini ovvero chiedere al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione (ex art. 409, comma 4 e 5 c.p.p.).

ARTICOLO 3

Disposizioni di coordinamento processuale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 469 e’ aggiunto il seguente:«1-bis. La sentenza di non doversi procedere e’ pronunciata anche quando l’imputato non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»;
b) dopo l’articolo 651 e’ aggiunto il seguente: «651-bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita’ del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. – 1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita’ del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita’ penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2.La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita’ del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.”.

Il legislatore all’art. 3 disciplina quindi l’ipotesi in cui la particolare tenuità del fatto porti alla pronuncia di una senza predibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p. ed i rapporti tra la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità nel giudizio civile o amministrativo.

Per la prima questione si precisa che la disciplina della definizione predibattimentale è parzialmente diversa da quella ordinaria, infatti qui è previsto l’obbligo di sentire non solo il pubblico ministero e l’imputato ma anche la persona offesa, se comparsa, anche se la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è condizionata alla non opposizione del pubblico ministero e dell’imputato e non anche della persona offesa. In altri termini la persona offesa deve essere sentita se compare ma non può opporsi. La sentenza ex art. 469 c.p.p. è inappellabile ma ricorribile solo per Cassazione mentre avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa in esito allo svolgimento del processo (in esito all’udienza preliminare o al dibattimento) sono esperibili gli strumenti di impugnazione ordinari.

Per la seconda questione, è importante evidenziare che l’efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno è limitata alla sentenza resa in esito al dibattimento e non al provvedimento di archiviazione e a quello ex art. 469 c.p.p. ovvero in esito a giudizio abbreviato salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato tale rito.

ARTICOLO 4

“Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ quelli che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale.»;

b) all’articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»;

c) all’articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e’ stata eliminata;»;

d) all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e’ stata eliminata;”.

E’ disposto quindi che i provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto vengano comunque trascritti nel casellario giudiziario ai fini della valutazione della abitualità della condotta e vi rimangano per 10 anni. In ogni caso l’iscrizione non risulterà nel casellario giudiziale generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato che quindi , in assenza di altre iscrizioni, risulterà nullo anche la persona è stata prosciolta per particolare tenuità del fatto.

ARTICOLO 5

“Disposizioni finanziarie

Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, valutate in 474.400 euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall’anno 2015.”.

Effetti della nuova disciplina sulla responsabilità degli enti ex d.lgs.231/2001?

Il nuovo istituto di cui all’art. 131 bis c.p. ha indotto già alcuni a chiedersi se nel caso di reati rientranti nel catalogo dei reati “presupposto” ex artt. 24-26 del d. lgs. n. 231/2001 il proscioglimento per particolare tenuità del fatto possa comportare anche una non punibilità dell’ente a titolo di illecito amministrativo da reato.

Il d.lgs. 231/2001 prevede all’art. 8 che l’estinzione del reato (salvo che per amnistia) implichi la prosecuzione del procedimento penale nei confronti dell’ente e, proprio in base a tale principio,è stato escluso che il recente e nuovo istituto della c.d. “messa alla prova” dei maggiorenni possa estendere i suoi effetti estintivi anche nei confronti dell’ente.

I primi commentatori però non hanno mancato di evidenziare che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia un’ istituto diverso dalla causa di estinzione del reato e quindi fuori dall’applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001.Se fosse confermata tale interpretazione, il nuovo istituto, facendo uscire la persona fisica dal circuito del procedimento/processo penale, potrebbe creare quindi anche un paracadute per la persona giuridica, tranne i casi di espressa diversa volontà del legislatore.

In assenza di una deroga espressa, l’art. 131 bis c.p. potrebbe estendersi inoltre anche a taluni reati tributari e societari e quindi rappresentare una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

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