MILANO, 14 MAGGIO ’13 – Il pm Ilda Boccassini ha chiesto una pena di sei anni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per Silvio Berlusconi nel processo Ruby. Nel corso della requisitoria il pm, riferendosi alle feste di Arcore, ha detto: “Non vi è dubbio che Karima El Marough abbia fatto sesso con Berlusconi e ne abbia ricevuto dei benefici”. La pena è la somma dei reati contestati, cioè 5 anni per concussione e un anno per prostituzione minorile, non sono state riconosciute attenuanti generiche all’imputato.
Uno dei legali del premier, Niccolò Ghedini, ha definito “molto spropositata” la richiesta del pm. Il prossimo 3 giugno in aula toccherà ai legali dell’ex premier con le arringhe difensive, la sentenza potrebbe essere emessa il 24 giugno prossimo.
La requisitoria.
La Boccassini ha riferito che “Le ragazze invitate ad Arcore facevano parte di un sistema prostitutivo organizzato per il soddisfacimento del piacere sessuale di Silvio Berlusconi” e che la minore età di Ruby era ben nota a Berlusconi e a chi organizzava le feste ad Arcore nel settembre del 2009. Karima El Mahroug, la marocchina che si fa chiamare Ruby, era diventata la preferita e non mancava mai alle feste. Secondo il pm Silvio Berlusconi le avrebbe versato ben 4,5 milioni di euro come dimostrano i prelievi fatti dall’ex premier su uno dei suoi conti, le intercettazioni telefoniche e un bigliettino trovato in possesso della ragazza. “Prima del 14 febbraio non abbiamo dubbi che Ruby si prostituisse” ha detto nella requisitoria specificando che la ragazza ha “una disponibilità di denaro che in altro modo non potrebbe avere” e che maneggiava banconote “da 500 euro”. E ancora: “aveva da Berlusconi direttamente quello che le serviva per vivere in cambio delle serate ad Arcore”, riceveva sms “imbarazzanti” ed è stata vista “in un locale con un signore di una certa età con una Bentley” e acquistare una borsa nei negozi del Quadrilatero dove “si spendono non meno di 1500 euro”.
Emilio Fede.
Esaminata del dettaglio anche la posizione di Emilio Fede intercettato la sera del 14 febbraio 2010 e agganciato alle celle di Arcore, dopo quelle di Segrate. Gli stessi movimento che quella sera ha registrato anche il telefonino di Ruby dimostrando, secondo il pm, che i due erano stati ad Arcore insieme. False quindi le dichiarazioni dell’ex direttore del Tg4 “quando dice che ad accompagnarla sia stato Mora. Anzi, Fede aggiunge, mentendo spudoratamente, che è stato Mora a dire di averla accompagnata”.
Ruby.
Secondo la Boccassini il fermo in Questura della giovane marocchina è stato un fatto inaspettato. Ruby era stata fermata in strada perché accusata dalla sua convivente di averle rubato del denaro. La stampa di quei giorni forniva “un quadro sulla sfera personale del premier che trascendeva la sfera personale e sfiorava ipotesi di reato. Questo non poteva essere sconosciuto dai funzionari della questura di Milano”. Nei giornali si parlava di Noemi Letizia e circolavano fotografie di Villa Certosa. “Chi intervenne in questura non poteva certamente ignorare che quella minore era da ricondurre nella sfera personale del premier”. Quando il capo di gabinetto della questura di Milano, Pietro Ostuni, chiama il Questore “sa che quella di Mubarak è una colossale balla. La Boccassini ha parlato di un “apparato militare” scatenato per evitare che emerga la verità su Ruby: “Pensate davvero che si scateni questo apparato per proteggere una minorenne che aveva fatto pena perché le avevano buttato l’olio bollente sulla testa? Veramente possiamo credere a queste risibili dichiarazioni?”.
Nicole Minetti.
Il ruolo di Nicole Minetti, ha spiegato il m nella requisitoria, era duplice. Pubblicamente faceva la consigliera regionale dall’altro ma, parallelamente, gestiva le case delle Oglettine. Anche lei secondo la Boccassini, nel momento in cui si è precipitata in questura sapeva che Ruby era minorenne. I funzionari della questura e il vicario del questore non poteva non sapere “chi era Nicole Minetti”. E ancora su Ruby: “Riesce a sfruttare l’avvenenza fisica da un lato e il fatto di essere musulmana dall’altro, lasciando credere di subire il padre padrone e di essere scappata”.
ELEONORA DOTTORI
D: In che modo nel nostro paese è regolamentato il fenomeno della prostituzione e cosa sono i reati di favoreggiamento e induzione? Esiste in Italia un reato di prostituzione?
R: Si deve fare riferimento alla L. 75 del ‘58 sulla chiusura delle case di prostituzione, che all’articolo 3 disciplina le varie figure di sfruttamento, induzione e favoreggiamento e le punisce con la reclusione da 2 a 6 anni oltre ad una multa.
L‘induzione consiste nell’avviare qualcuno all’attività di prostituzione vincendone le resistente di ordine morale (l’aguzzino che costringe a prostituirsi la giovane ragazza), il favorire significa in qualche modo rendere più semplice l’esercizio (si pensi a chi affitta un immobile adibito ad attività di meretricio) e fare intermediazione tra offerta e domanda, mentre lo sfruttamento consiste nel trarre un qualche vantaggio economico dall’attività di prostituzione altrui (anche il marito che fa prostituire la moglie consenziente e ne trae vantaggi economici). A Fede, Mora e la Minetti sarebbe contestata l’attività di induzione e favoreggiamento della prostituzione.
D:Cosa si intende per atto di prostituzione?
R: Per la Cassazione, si intende ogni atto di natura sessuale, anche non necessariamente fisici o di congiunzione carnale, compiuti dietro corrispettivo e diretti a soddisfare la libidine del destinatario della prestazione.
D: Che cos’è invece il reato di prostituzione minorile?
R:Il reato di prostituzione minorile, previsto dall’art. 600-bis c.p. ed inserito tra i delitti contro la persona punisce con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15.493 a 154.937 € chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutta la prostituzione.
D: Come mai le ragazze che avrebbero partecipato alle feste oggetto del processo, quindi per l’accusa le presunte prostitute, sono state considerate persone offese?
R: Come riportato dai giudici della quinta sezione penale di Milano nell’ordinanza, la «tutela della dignità e della libertà della persona umana» deve prevalere, in base alla più recente giurisprudenza, sulla «tutela del buon costume e della moralità pubblica», perciò le «vittime» dell’induzione e del favoreggiamento della prostituzione devono considerarsi «persone offese».In passato si considerava quale unico bene protetto dalla legge 75/1958 (la legge Merlin) nella sola tutela del buon costume e della moralità pubblica e che, di conseguenza, riconosceva al solo Stato la qualifica di persona offesa.
I Giudici hanno ritenuto di dover considerare persone offese le ragazze chiarendo che bisogna tutelare la «dignità e la libertà della persona umana, con particolare riguardo alla libertà di autodeterminazione dei soggetti nella sfera sessuale», facendo esplicito richiamo anche alle «numerose convenzioni internazionali cui lo Stato italiano ha aderito in tema di tutela della libertà umana, di repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione».
Questa impostazione, a mio parere giusta come principio, soffre un po’ di incongruenza laddove- come in questo caso- si parla di ragazze che del tutto liberamente e in virtù di lautissimi compensi (parliamo ovviamente della tesi di accusa) partecipavano a queste feste vip.
Il giustissimo ragionamento di considerare persona offesa dal reato la prostituta da strada, spesso vittima del suo aguzzino che la costringe alla strada, non calza alla perfezione alle cd “escort” di lusso che si sono affacciate all’attualità degli ultimi tempi. La legge avrebbe bisogno di essere adattata ai tempi, e di privarsi di quella ipocrisia che serpeggia ancora in maniera fin troppo evidente quando si toccano certi argomenti.
D: E la concussione?
R:La concussione (art. 317 c.p.) è commessa da pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità (anche sesso). La corruzione, invece, è il reato commesso dal pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio (art. 318 c.p.) o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), riceve per sé o per un terzo, una retribuzione che non gli è dovuta (in denaro o altra utilità) o ne accetta la promessa. Quindi, mentre nella concussione il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della loro qualità, costringono qualcuno a dare o promettere una qualche utilità, nella corruzione, invece, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio percepiscono l’utilità in seguito all’accordo con un privato che viene punito in egual maniera.
D: Che cosa significa interdizione dai pubblici uffici?
R: L’ “Interdizione dai Pubblici Uffici” è una delle sanzioni previste dalla legge penale e viene considerata una “sanzione accessoria” rispetto a quella principale, che può invece consistere in una restrizione della libertà personale ovvero nel pagamento di una somma di denaro: se la pena supera i 5 anni di reclusione la sanzione accessoria è perpetua ed obbligatoria (art.29 Codice Penale). In questo caso l’interdizione non è perpetua, ma temporanea perchè le condanne non superano i 5 anni di reclusione.
AVV.TOMMASO ROSSI